Language of document : ECLI:EU:T:2022:276

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata)

4 maggio 2022 (*)

«Aiuti di Stato – Trasporto aereo – Misura di sostegno adottata dalla Romania – Aiuto per il salvataggio della TAROM – Decisione di non sollevare obiezioni – Ricorso di annullamento – Qualità d’interessato – Salvaguardia dei diritti procedurali – Ricevibilità – Orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà – Misura volta a prevenire problemi di ordine sociale o a risolvere fallimenti del mercato – Principio dell’aiuto “una tantum” – Rilevanza di un aiuto anteriore concesso prima dell’adesione della Romania all’Unione – Serie difficoltà – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑718/20,

Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.), con sede in Budapest (Ungheria), rappresentata da E. Vahida, S. Rating e I.-G. Metaxas-Maranghidis, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da L. Flynn, V. Bottka e I. Barcew, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata),

composto da S. Papasavvas, presidente, A. Kornezov, E. Buttigieg, G. Hesse e D. Petrlík (relatore), giudici,

cancelliere: I. Pollalis, amministratore

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 6 dicembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente Wizz Air Hungary Légiközlekedési  Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) chiede l’annullamento della decisione C(2020) 1160 final della Commissione, del 24 febbraio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56244 (2020/N) – Romania – Aiuto per il salvataggio della TAROM (GU 2020, C 310, pag. 3), con la quale la Commissione europea, da un lato, non ha sollevato obiezioni nei confronti di una misura di aiuto concessa dalla Romania alla Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane «TAROM SA» (in prosieguo: la «TAROM») e consistente in un prestito dell’importo di 175 952 000 lei rumeni (RON) (circa EUR 36 660 000), rimborsabile al termine di un periodo di sei mesi, e, d’altro lato, ha dichiarato tale aiuto compatibile con il mercato interno (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Fatti e decisione impugnata

2        La TAROM è una compagnia aerea rumena che opera a partire da una piattaforma aeroportuale unica, situata nell’aeroporto internazionale OTP Henri-Coandă di Bucarest (Romania). Essa è principalmente attiva nel trasporto aereo di passeggeri, di merci e di posta. All’inizio del 2020 la TAROM impiegava 1 795 persone e aveva una flotta di 25 aeromobili. La TAROM operava rotte sia nazionali che internazionali.

3        Il 19 febbraio 2020 la Romania ha notificato alla Commissione un piano di aiuti per il salvataggio della TAROM, consistente in un prestito per finanziare il fabbisogno di liquidità di quest’ultima dell’importo di RON 175 952 000 (circa EUR 36 660 000), rimborsabile al termine di un periodo di sei mesi con possibilità di rimborso parziale anticipato (in prosieguo: la «misura di aiuto»).

4        La Commissione ha constatato che la situazione finanziaria della TAROM si era notevolmente deteriorata nel corso dei cinque anni precedenti e ha sottolineato che le perdite accumulate nel periodo 2004-2019 ammontavano a RON 3 362 130 000 (circa EUR 715 350 000), superando così più della metà dell’importo del capitale della TAROM.

5        Per quanto riguarda la situazione delle reti di trasporto in Romania, la Commissione ha rilevato che lo stato generale e l’affidabilità delle reti ferroviaria e stradale rumene erano mediocri e che il trasporto aereo, e in particolare i collegamenti interni gestiti dalla TAROM, rimanevano essenziali per lo sviluppo regionale in tale Paese.

6        La Commissione ha indicato che, secondo la Romania, l’uscita dal mercato della TAROM non avrebbe consentito di garantire i voli relativi alle prenotazioni già effettuate, senza che i concorrenti della TAROM potessero rilevare a breve termine i collegamenti in questione, e che avrebbe pregiudicato un numero elevato di imprese, tra cui, principalmente, gli aeroporti interni.

7        Nel suo esame della misura di aiuto, in primo luogo, la Commissione ha considerato che essa costituiva un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

8        In secondo luogo, la Commissione ha verificato se la misura di aiuto fosse compatibile con il mercato interno, in base all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

9        Sotto un primo profilo, nei considerando da 52 a 57 della decisione impugnata la Commissione ha ritenuto che la TAROM fosse un’impresa in difficoltà, ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU 2014, C 249, pag. 1; in prosieguo: gli «orientamenti»).

10      Sotto un secondo profilo, nei considerando da 58 a 65 della decisione impugnata la Commissione ha rilevato che le informazioni fornite dalla Romania dimostravano che la misura di aiuto soddisfaceva la condizione prevista ai punti da 43 a 52 degli orientamenti, secondo la quale l’aiuto di Stato deve contribuire a un obiettivo di interesse comune.

11      Sotto un terzo profilo, nei considerando da 66 a 77 della decisione impugnata la Commissione ha ritenuto che la misura di aiuto fosse adeguata a conseguire l’obiettivo perseguito, ossia evitare il dissesto della TAROM.

12      Sotto un quarto profilo, nei considerando da 78 a 85 di tale decisione la Commissione ha ritenuto che la misura di aiuto fosse proporzionata al fabbisogno di liquidità della TAROM per un periodo di sei mesi.

13      Sotto un quinto profilo, nei considerando da 86 a 89 della decisione impugnata la Commissione ha concluso che la condizione che si trattasse di un aiuto «una tantum», il cui rispetto è prescritto dai punti da 70 a 74 degli orientamenti, era soddisfatta.

14      Di conseguenza, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni rispetto alla misura di aiuto, con la motivazione che essa era compatibile con il mercato interno, in conformità all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

 Conclusioni delle parti

15      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

16      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità

17      La ricorrente sostiene di avere legittimazione ad agire e interesse ad agire, in quanto interessata ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nonché ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9).

18      La Commissione non contesta la ricevibilità del ricorso.

19      A tal riguardo, occorre ricordare che quando, come nel caso di specie, la Commissione adotta una decisione di non sollevare obiezioni in base all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, essa non soltanto dichiara le misure in questione compatibili con il mercato interno, ma rifiuta pure implicitamente di avviare il procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento (v., per analogia, sentenza del 27 ottobre 2011, Austria/Scheucher‑Fleisch e a., C‑47/10 P, EU:C:2011:698, punto 42 e giurisprudenza ivi citata). Se la Commissione constata, dopo l’esame preliminare, che la misura notificata solleva dubbi circa la sua compatibilità con il mercato interno, è tenuta ad adottare, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento 2015/1589, una decisione di avvio del procedimento formale, previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento. Secondo quest’ultima disposizione, una siffatta decisione invita lo Stato membro e gli altri interessati a presentare le loro osservazioni entro un determinato termine, che di norma non è superiore ad un mese (v., per analogia, sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 46).

20      Se il procedimento d’indagine formale non è avviato, gli interessati, che avrebbero potuto depositare osservazioni durante detta seconda fase, sono privati di tale possibilità. Per porvi rimedio, è loro riconosciuto il diritto di contestare, dinanzi al giudice dell’Unione europea, la decisione adottata dalla Commissione di non avviare il procedimento d’indagine formale. Pertanto, un ricorso inteso all’annullamento di una decisione fondata sull’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, proposto da un interessato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, è ricevibile qualora l’autore di tale ricorso intenda far rispettare i diritti procedurali che gli derivano da quest’ultima disposizione [sentenze del 18 novembre 2010, NDSHT/Commissione, C‑322/09 P, EU:C:2010:701, punto 56, e del 9 giugno 2021, Ryanair/Commissione (Condor; COVID-19), T‑665/20, EU:T:2021:344, punto 26].

21      Tra siffatti interessati figurano, alla luce dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, in particolare le imprese concorrenti del beneficiario di una misura di aiuto [v., in tal senso, sentenze del 3 settembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e a./Commissione, C‑817/18 P, EU:C:2020:637, punto 50, e del 9 giugno 2021, Ryanair/Commissione (Condor; COVID-19), T‑665/20, EU:T:2021:344, punto 28].

22      Nel caso di specie occorre rilevare che esiste un rapporto di concorrenza tra la ricorrente e la TAROM, beneficiaria della misura di aiuto. Infatti, la ricorrente ha affermato, senza essere contraddetta, che essa era la più grande compagnia aerea in Romania in termini di quote di capacità in posti a sedere nel 2019. Essa deterrebbe, così, il 40,8% di quest’ultima – mentre la TAROM ne deterrebbe solo il 15,3% –, trasportando approssimativamente 9,3 milioni di passeggeri all’anno da e verso la Romania, nonché nei collegamenti interni di tale Paese. Essa ha altresì evidenziato che il suo programma di voli per l’estate del 2020, stabilito prima dell’inizio della pandemia di COVID-19, comprendeva 163 rotte con partenza da 11 aeroporti rumeni.

23      Ne consegue che la ricorrente è un’interessata che ha interesse a salvaguardare i diritti procedurali che le derivano dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

24      Occorre quindi constatare la ricevibilità del ricorso, nella misura in cui la ricorrente fa valere, nell’ambito di quest’ultimo, la violazione dei suoi diritti procedurali.

25      Infatti, si deve rilevare che, a sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi, vertenti, il primo, su un errore manifesto di valutazione del contributo della misura di aiuto a un obiettivo di interesse comune ben definito, il secondo, su un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione relativi al rispetto della condizione dell’aiuto «una tantum», il terzo, sull’esistenza di serie difficoltà che avrebbero dovuto indurre la Commissione ad avviare il procedimento d’indagine formale, e, il quarto, sulla violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE.

26      Anzitutto, si deve necessariamente constatare che, con il suo terzo motivo di ricorso, la ricorrente mira esplicitamente a ottenere il rispetto dei suoi diritti procedurali. A tal riguardo, occorre del resto rilevare che la ricorrente può dedurre, ai fini della salvaguardia dei suoi diritti procedurali, motivi idonei a dimostrare che la valutazione delle informazioni e degli elementi di cui la Commissione disponeva o poteva disporre, nella fase di esame preliminare della misura notificata, avrebbe dovuto suscitare dubbi quanto alla compatibilità di quest’ultima con il mercato interno [v., in tal senso, sentenze del 22 dicembre 2008, Régie Networks, C‑333/07, EU:C:2008:764, punto 81, del 9 luglio 2009, 3F/Commissione, C‑319/07 P, EU:C:2009:435, punto 35, e del 9 giugno 2021, Ryanair/Commissione (Condor; COVID-19), T‑665/20, EU:T:2021:344, punto 31].

27      Si deve dunque dichiarare che il terzo motivo di ricorso è ricevibile.

28      Per quanto riguarda i motivi di ricorso primo e secondo, occorre precisare che la ricorrente, per dimostrare la violazione dei suoi diritti procedurali in ragione dei dubbi che la misura di aiuto avrebbe dovuto suscitare quanto alla sua compatibilità con il mercato interno, ben può invocare argomenti che dimostrino che la constatazione della compatibilità di tale misura con il mercato interno alla quale la Commissione era pervenuta fosse errata, il che dimostrerebbe, a fortiori, che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi in sede di valutazione della compatibilità di tale misura con il mercato interno. Il Tribunale è pertanto legittimato ad esaminare gli argomenti di merito addotti dalla ricorrente nell’ambito dei motivi di ricorso primo e secondo, per verificare se possano suffragare il motivo esplicitamente sollevato da quest’ultima, relativo all’esistenza di dubbi che giustifichino l’avvio del procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE [v., in tal senso, sentenze del 13 giugno 2013, Ryanair/Commissione, C‑287/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:395, punti da 57 a 60, del 6 maggio 2019, Scor/Commissione, T‑135/17, non pubblicata, EU:T:2019:287, punto 77, e del 9 giugno 2021, Ryanair/Commissione (Condor; COVID-19), T‑665/20, EU:T:2021:344, punto 32].

29      Per quanto riguarda il quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, occorre sottolineare che l’inosservanza dell’obbligo di motivazione rientra nell’ambito della violazione delle forme sostanziali e costituisce un motivo di ordine pubblico che deve essere sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione e non si riferisce alla legalità sostanziale della decisione impugnata [sentenza del 19 maggio 2021, Ryanair/Commissione (TAP; Covid‑19), T‑465/20, EU:T:2021:284, punto 29; v. altresì, in tal senso, sentenza del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 67].

 Nel merito

30      In considerazione dell’analisi esposta ai precedenti punti da 25 a 29, occorre esaminare anzitutto il terzo motivo di ricorso.

 Sul terzo motivo di ricorso, vertente sull’esistenza di serie difficoltà che avrebbero dovuto indurre la Commissione ad avviare il procedimento d’indagine formale

31      La ricorrente sostiene che la Commissione ha condotto un esame insufficiente e incompleto, da un lato, del rispetto della condizione secondo la quale il salvataggio della TAROM doveva contribuire a un obiettivo di interesse comune e, dall’altro, del rispetto della condizione che si trattasse di un aiuto «una tantum» per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. A tal riguardo, essa rinvia al contenuto dei primi due motivi del ricorso e ne desume che tali carenze rivelano l’esistenza di serie difficoltà che avrebbero dovuto indurre la Commissione ad avviare il procedimento d’indagine formale.

32      La ricorrente afferma altresì che l’esito del procedimento d’esame relativo alla misura di aiuto avrebbe potuto essere diverso se la Commissione avesse rispettato i suoi diritti procedurali, dandole la possibilità di presentare osservazioni su tale misura e di portare a conoscenza di quest’ultima informazioni fattuali o di altra natura.

–       Considerazioni preliminari

33      In via preliminare, occorre rilevare che, in considerazione degli argomenti della ricorrente, spetta al Tribunale verificare, nell’ambito dell’esame del presente ricorso, se siano state rispettate dalla Commissione due delle condizioni previste dagli orientamenti affinché un aiuto per il salvataggio in favore di un’impresa in difficoltà possa essere considerato compatibile con il mercato interno, vale a dire la condizione relativa al contributo della misura di aiuto a un obiettivo di interesse comune e quella dell’aiuto «una tantum» per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

34      Orbene, per quanto riguarda la prima di tali condizioni, il Tribunale, vista la sentenza del 22 settembre 2020, Austria/Commissione (C‑594/18 P, EU:C:2020:742), ritiene necessario rilevare che dal punto 43 degli orientamenti risulta che, per essere dichiarata compatibile con il mercato interno in base agli orientamenti, una misura di aiuto di Stato deve perseguire un obiettivo di interesse comune. In base al medesimo punto, tale requisito si traduce nella condizione secondo la quale una siffatta misura deve essere «volt[a] a prevenire problemi di ordine sociale o a risolvere fallimenti del mercato». Ciò è confermato dal punto 44 di tali orientamenti, secondo il quale gli Stati membri devono dimostrare che il dissesto in cui si trova il beneficiario rischia di comportare gravi difficoltà di ordine sociale o un grave fallimento del mercato. Il tenore letterale di tale requisito si ricollega così alla condizione prevista all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, secondo la quale la misura di aiuto deve essere destinata ad agevolare lo sviluppo economico di talune attività o di talune regioni economiche, come le parti hanno, peraltro, sostenuto in udienza.

35      Ne consegue che la sostanza stessa del requisito previsto ai punti 43 e 44 degli orientamenti non è contraria all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, circostanza che peraltro nessuna delle parti rivendica, e che, imponendo tale requisito, gli orientamenti non hanno ridotto indebitamente la portata di detta disposizione per quanto riguarda l’esame della compatibilità di una misura di aiuto di Stato ai sensi della sentenza del 22 settembre 2020, Austria/Commissione (C‑594/18 P, EU:C:2020:742, punto 24). Inoltre, dai punti 66 e 67 di tale sentenza risulta che la circostanza che l’aiuto previsto consenta di porre rimedio a una carenza del mercato può costituire un elemento rilevante per valutare la compatibilità di tale aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

–       Sulle norme in materia di onere della prova applicabili in sede di esame dei requisiti previsti ai punti 43 e 44 degli orientamenti

36      La ricorrente sostiene che la Commissione non ha osservato i requisiti imposti dai punti 8 e 43 degli orientamenti. In particolare essa ritiene, in sostanza, che lo Stato rumeno fosse tenuto a dimostrare la realtà delle conseguenze negative a cui la misura di aiuto tenta di porre rimedio. Così, a titolo di esempio, tale Stato avrebbe dovuto dimostrare che altre compagnie aeree non sarebbero riuscite a rilevare alcune rotte attualmente operate dalla TAROM. Orbene, la Commissione avrebbe erroneamente accettato che lo Stato rumeno dimostrasse solo che era plausibile che la misura di aiuto soddisfacesse i requisiti previsti ai punti 43 e 44 degli orientamenti.

37      La Commissione ritiene che l’argomento della ricorrente debba essere respinto.

38      A tal riguardo, anzitutto, risulta dal testo del punto 43 degli orientamenti che lo Stato membro interessato deve dimostrare che l’aiuto «è volto» a prevenire problemi di ordine sociale o a risolvere un fallimento del mercato.

39      Orbene, detto punto dev’essere letto congiuntamente al punto 44, lettera b), degli orientamenti, il quale precisa che gli Stati membri devono dimostrare che il dissesto in cui si trova il beneficiario «rischia» di comportare gravi difficoltà di ordine sociale o un grave fallimento del mercato, in particolare mostrando che esiste «il rischio» di interruzione di un importante servizio difficile da riprodurre e che un eventuale concorrente avrebbe difficoltà a garantire al posto del beneficiario.

40      Ne consegue che lo Stato membro interessato non è tenuto a dimostrare che, in assenza della misura di aiuto, alcune conseguenze negative si verificherebbero necessariamente a causa del dissesto in cui si trova il beneficiario dell’aiuto, ma solo che esse rischiano di verificarsi.

41      Inoltre, gli elementi forniti in questo senso dallo Stato membro non possono, per loro natura, che riferirsi a eventi futuri, la cui realizzazione non è certa al momento della notifica dell’aiuto alla Commissione. Tali elementi devono dunque consentire alla Commissione di svolgere un’analisi prospettica delle conseguenze negative della mancata adozione di una misura di aiuto.

42      Infine, risulta dalla giurisprudenza che la legittimità di una decisione, come la decisione impugnata, di non sollevare obiezioni, fondata sull’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, dipende dalla questione se la valutazione delle informazioni e degli elementi di cui la Commissione disponeva, al momento della fase di esame preliminare della misura notificata, avrebbe dovuto obiettivamente suscitare dei dubbi in ordine alla compatibilità di tale misura con il mercato interno, tenendo presente che simili dubbi devono dar luogo all’avvio di un procedimento d’indagine formale al quale possono partecipare le parti interessate contemplate dall’articolo 1, lettera h), del suddetto regolamento (sentenze del 3 settembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e a./Commissione, C‑817/18 P, EU:C:2020:637, punto 80, e del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 38).

43      La prova dell’esistenza di dubbi in ordine alla compatibilità dell’aiuto in questione con il mercato interno, che va ricercata sia nelle circostanze dell’adozione della decisione di non sollevare obiezioni sia nel contenuto di tale decisione, deve essere fornita dal soggetto che richiede l’annullamento della decisione stessa, sulla scorta di un insieme di indizi concordanti (sentenze del 3 settembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e a./Commissione, C‑817/18 P, EU:C:2020:637, punto 82, e del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 40).

44      In tale contesto, per valutare la legittimità della decisione impugnata, non occorre esaminare se la Commissione abbia dimostrato che, in assenza della misura di aiuto, si sarebbero verificate necessariamente difficoltà di ordine sociale o un fallimento del mercato e che tale misura avrebbe consentito di prevenirli o di porvi rimedio con certezza. Per contro, occorre verificare se la ricorrente abbia dimostrato l’esistenza di serie difficoltà, alla luce delle informazioni e degli elementi di cui la Commissione disponeva o poteva disporre, che avrebbero dovuto indurre quest’ultima a nutrire dubbi circa l’esistenza di un rischio che, in assenza della misura di aiuto, si verificassero siffatte difficoltà di ordine sociale o un fallimento del mercato o circa il fatto che la misura di aiuto mirasse a prevenire il loro verificarsi o a porvi rimedio.

45      Di conseguenza, l’argomento della ricorrente deve essere respinto.

–       Sugli indizi dell’esistenza di serie difficoltà riguardanti i requisiti previsti ai punti 43 e 44 degli orientamenti

46      Con la prima parte del suo terzo motivo di ricorso, nell’ambito della quale rinvia altresì al suo primo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errori nell’esame dei requisiti previsti ai punti 43 e 44 degli orientamenti. In primo luogo, essa deduce che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi quanto all’importanza della TAROM sul mercato nazionale. In secondo luogo, essa considera che la Commissione abbia omesso di valutare la possibilità della sostituzione della TAROM in detti collegamenti interni. In terzo luogo, essa afferma che la Commissione, nel suo esame della compatibilità della misura di aiuto, ha omesso di valutare l’esigua quota della TAROM nei collegamenti internazionali.

47      La Commissione ritiene che l’argomento della ricorrente debba essere respinto.

48      A tal riguardo, occorre sottolineare che, nei considerando da 58 a 65 della decisione impugnata, la Commissione ha esaminato se la misura di aiuto soddisfacesse i requisiti previsti ai punti 43 e 44 degli orientamenti, ritenendo che, in conformità a questi ultimi, si dovesse dimostrare che tale misura perseguisse l’obiettivo di prevenire difficoltà di ordine sociale o di risolvere un fallimento del mercato.

49      Nei considerando 59 e 60 della decisione impugnata, essa ha ritenuto che fosse dimostrato che la TAROM svolgeva un ruolo decisivo nel garantire la connettività regionale all’interno della Romania, poiché tale compagnia forniva da sola diversi collegamenti aerei interni. Inoltre, la cessazione delle attività della TAROM avrebbe interessato 460 000 passeggeri che avevano già prenotato voli, di cui 63 000 per collegamenti operati esclusivamente da quest’ultima. Per quanto riguarda tali ultimi collegamenti, la Commissione ha ritenuto, nei considerando 61 e 62 di detta decisione, che apparisse poco probabile che compagnie aeree concorrenti ne garantissero integralmente l’operatività, il che avrebbe pregiudicato la connettività delle regioni rumene, in considerazione del cattivo stato delle infrastrutture stradale e ferroviaria, che non offrono reali alternative valide per i passeggeri dei collegamenti citati. Nel considerando 63 della decisione impugnata, la Commissione ha sottolineato che la cessazione delle attività della TAROM avrebbe potuto pregiudicare la situazione economica delle regioni rumene, in modo particolare per quanto riguarda gli aeroporti regionali, al punto da comportare una diminuzione dell’attività economica che poteva condurre a un calo della domanda di servizi di viaggio. Nel considerando 64 della medesima decisione, essa ha constatato, in base alle informazioni fornite, che esisteva un rischio concreto di interruzione dei servizi di trasporto aereo di passeggeri in Romania e, nel considerando 65 di detta decisione, essa ha concluso in sostanza che, evitando un processo di liquidazione imminente e potenzialmente perturbatore, la misura di aiuto avrebbe prevenuto gravi difficoltà di ordine sociale e un grave fallimento del mercato.

50      A tal riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che l’analisi della Commissione non può essere rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo il quale la Commissione ha omesso di valutare la dimensione del mercato e l’importanza della TAROM rispetto ai collegamenti nazionali e internazionali.

51      Infatti, occorre rilevare che il punto 43 e il punto 44, lettera b), degli orientamenti non impongono alla Commissione di tener conto della dimensione del mercato rilevante nell’esaminare se il servizio in questione è «importante». Pertanto, anche se il mercato rilevante è relativamente limitato, ciò non impedisce che un servizio fornito su tale mercato possa essere importante ai sensi degli orientamenti.

52      Nel caso di specie l’analisi della Commissione si basa, in sostanza, sulla constatazione che la cessazione dell’attività della TAROM avrebbe pregiudicato la connettività delle regioni rumene servite esclusivamente da quest’ultima, nonché la situazione economica di tali regioni, e che vi sarebbe stato, in questo caso, un rischio concreto di interruzione di taluni servizi di trasporto aereo di passeggeri in Romania.

53      A questo proposito, occorre sottolineare che, in un contesto in cui sono assenti alternative valide a causa del cattivo stato delle infrastrutture stradale e ferroviaria rumene, il che non è contestato dalla ricorrente, la connettività regionale mediante collegamenti aerei interni e la connettività internazionale della Romania potevano essere legittimamente considerate dalla Commissione come un servizio importante, la cui interruzione avrebbe rischiato di comportare gravi difficoltà di ordine sociale o di costituire un fallimento del mercato, ai sensi del punto 44, lettera b), degli orientamenti.

54      Inoltre, nella misura in cui la ricorrente sostiene che, tenuto conto dell’esigua presenza della TAROM nel mercato del trasporto aereo nazionale, l’importo dell’aiuto per passeggero appare sproporzionato, essa contesta, in sostanza, la proporzionalità della misura di aiuto.

55      A tal riguardo, la ricorrente non dimostra che l’istituzione di oneri di servizio pubblico di cui la TAROM sarebbe stata incaricata, come suggerito dalla ricorrente, avrebbe potuto essere realizzata entro un termine sufficientemente breve per evitare l’uscita della TAROM dal mercato, che non si contesta apparisse imminente. Parimenti, la ricorrente non ha dimostrato che siffatti oneri di servizio pubblico sarebbero stati idonei a evitare la cessazione dell’attività della TAROM e le conseguenze che ne sarebbero derivate per la connettività e l’attività economica delle regioni rumene interessate.

56      In secondo luogo, per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente relativi alla sostituzione della TAROM nei collegamenti interni, occorre ricordare che la legittimità di una decisione di non sollevare obiezioni presa al termine del procedimento di esame preliminare deve essere valutata dal giudice dell’Unione in funzione non soltanto degli elementi di informazione di cui la Commissione disponeva nel momento in cui l’ha assunta, ma anche degli elementi di cui essa poteva disporre (sentenze del 29 aprile 2021, Achemos Grupė e Achema/Commissione, C‑847/19 P, non pubblicata, EU:C:2021:343, punto 41, e del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 42).

57      A tal riguardo, se, in occasione dell’esame dell’esistenza e della legittimità di un aiuto di Stato, può essere necessario che la Commissione vada, ove occorra, al di là del semplice esame degli elementi di fatto e di diritto portati alla sua conoscenza, non se ne può dedurre che ad essa incomba ricercare, di propria iniziativa e in mancanza di qualsiasi indizio in tal senso, tutte le informazioni che potrebbero presentare un nesso con il caso di cui è investita, quand’anche simili informazioni siano pubblicamente disponibili (v. sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

58      In tale contesto, occorre anzitutto rilevare che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la possibilità della sostituzione della TAROM da parte dei suoi concorrenti nei collegamenti interni operati esclusivamente da quest’ultima è stata valutata dalla Commissione nel considerando 61 della decisione impugnata. Infatti, dal contenuto di tale considerando, che rinvia a questo proposito al considerando 17 di detta decisione, risulta che la Commissione ha ritenuto che fosse improbabile che le compagnie aeree concorrenti presenti sul mercato rumeno, che sono principalmente compagnie a basso costo, entrassero in tale mercato per garantire la totalità di detti collegamenti, dal momento che l’interesse commerciale delle citate compagnie a tal riguardo era presumibilmente basso. A questo proposito, la Commissione ha osservato che la domanda di tali collegamenti era scarsa in termini di passeggeri per volo e che non era redditizio operare siffatti collegamenti con aeromobili aventi una capacità in posti a sedere maggiore di quelli utilizzati dalla TAROM, come quelli generalmente impiegati dalle compagnie aeree a basso costo. Essa ha rilevato che il modello economico delle compagnie a basso costo era fondato sulla quantità e su una flotta omogenea, al fine di minimizzare i costi.

59      Sebbene la ricorrente sostenga, poi, che compagnie aeree concorrenti della TAROM effettuavano tre dei sette collegamenti interni presentati, in tale decisione, come operati esclusivamente da quest’ultima, essa non contesta che, in ogni caso, gli altri quattro collegamenti interni fossero, in effetti, operati esclusivamente dalla TAROM.

60      Inoltre, essa non ha addotto elementi sufficienti a dimostrare che, alla data di adozione della decisione impugnata, dette compagnie aeree concorrenti operassero questi tre collegamenti interni.

61      Così, da un lato, l’estratto del sito internet di una compagnia aerea, presentato dalla ricorrente, consente solo di constatare che tale compagnia operava le tre rotte interne in questione alla data del 3 novembre 2020, ossia successivamente alla data in cui la decisione impugnata è stata adottata. Non può pertanto essere contestato che la Commissione non poteva tener conto, in tale decisione, delle informazioni risultanti da questo documento.

62      D’altro lato, per quanto riguarda un altro documento presentato al Tribunale dalla ricorrente, secondo il quale alcune delle rotte interne e internazionali considerate come esclusivamente operate dalla TAROM nella decisione impugnata sarebbero altresì operate da concorrenti di quest’ultima, la ricorrente ha precisato in udienza che si trattava di una tabella da essa stessa elaborata, che riporta le informazioni relative ai collegamenti aerei in un determinato periodo provenienti da una società specializzata nella raccolta e nel trattamento di dati sui diversi collegamenti aerei esistenti.

63      Tuttavia, quand’anche le informazioni contenute in tale tabella fossero affidabili, resta il fatto che esse confermano che la TAROM operava da sola diverse delle rotte aeree in questione al momento dell’adozione della decisione impugnata, come peraltro ammesso dalla ricorrente. Inoltre, per quanto riguarda gli altri collegamenti aerei di cui trattasi, tali informazioni non precisano che anche altre compagnie aeree li avrebbero operati con una certa periodicità – annuale o stagionale – e con una certa frequenza – in particolare, giornaliera o settimanale –, che le avrebbe collocate in una posizione di concorrenza con la TAROM. Infatti, né detta tabella né gli atti della ricorrente consentono di individuare siffatti elementi informativi.

64      Pertanto, quand’anche fosse dimostrata, la circostanza che altre compagnie aeree abbiano, in un qualsiasi momento del 2019, operato talune rotte interne e internazionali non è idonea a dimostrare che tali compagnie sarebbero state in grado di fornire facilmente il servizio effettuato dalla TAROM, in caso di dissesto di quest’ultima, su tutte le linee che essa esclusivamente operava.

65      Inoltre, nella misura in cui la ricorrente indica nel ricorso che le informazioni contenute in detta tabella proverrebbero da fonti di pubblico dominio, come i siti internet delle compagnie aeree, occorre ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza citata al precedente punto 57, la Commissione non è tenuta a ricercare, di propria iniziativa e in mancanza di qualsiasi indizio in tal senso, tutte le informazioni che potrebbero presentare un nesso con il caso di cui è investita, quand’anche simili informazioni siano pubblicamente disponibili.

66      In aggiunta, come essa ha peraltro riconosciuto in udienza per quanto riguarda il suo caso specifico, la ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che compagnie aeree concorrenti della TAROM sarebbero state disposte a rilevare l’insieme dei collegamenti operati esclusivamente da quest’ultima, in caso di uscita della stessa dal mercato.

67      Infine, anche ammettendo che la sostituzione della TAROM fosse stata possibile in alcuni dei collegamenti interni o internazionali di cui trattasi, la ricorrente non ha neppure dimostrato che, in considerazione della probabile e imminente cessazione dell’attività della TAROM, tale sostituzione sarebbe potuta avvenire a breve termine, e ciò al fine di evitare per quanto possibile ogni interruzione del servizio, nonché in condizioni simili a quelle in cui tali collegamenti venivano operati.

68      Ciò vale a maggior ragione in quanto è pacifico che la TAROM dispone di una rete a stella («hub and spoke») e che essa è quindi in grado di offrire un collegamento con l’aeroporto di Bucarest ai passeggeri provenienti dagli aeroporti regionali, mentre i suoi concorrenti presenti sulle rotte interne diverse da quelle operate dalla sola TAROM dispongono di reti con collegamenti point-to-point. Orbene, la ricorrente non ha contestato che, come sostenuto dalla Commissione, il collegamento verso destinazioni nazionali o internazionali a partire dall’aeroporto di Bucarest sia idoneo a garantire la connettività regionale in modo particolarmente soddisfacente.

69      Peraltro, per quanto riguarda l’asserito eccesso di capacità esistente in Romania alla data della decisione impugnata, la ricorrente non contesta né che, come affermato dalla Commissione, più della metà degli aerei a terra a tale data appartenevano alla TAROM, né che, generalmente, le compagnie aeree concorrenti della TAROM, che sono tutte compagnie a basso costo, utilizzano aeromobili con una capacità di trasporto di passeggeri superiore agli aeromobili impiegati da quest’ultima per fornire i collegamenti che esclusiva essa opera. Orbene, la ricorrente non spiega in che misura sarebbe redditizio effettuare con siffatti aerei i collegamenti interni di cui trattasi, che riguardano solo un numero limitato di passeggeri.

70      In ogni caso, alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 57, non incombeva alla Commissione ricercare, al di là delle informazioni ad essa trasmesse dallo Stato membro, di propria iniziativa e in mancanza di qualsiasi indizio in tal senso, informazioni che avrebbero potuto indicare che compagnie aeree concorrenti della TAROM, nonostante le loro caratteristiche menzionate al precedente punto 69, fossero disposte a operare i collegamenti interni di cui trattasi.

71      In particolare, dagli elementi di cui dispone il Tribunale non risulta che il numero di aeromobili a terra alla data della decisione impugnata, quale indice dell’esistenza di un eccesso di capacità in Romania a tale data, fosse un’informazione che spettava alla Commissione ricercare di propria iniziativa.

72      Infine, per quanto riguarda l’argomento secondo il quale il fallimento di una compagnia aerea non inciderebbe sulla connettività di uno Stato membro, esso è speculativo e non è idoneo a dimostrare che le conseguenze della cessazione dell’attività della TAROM per i passeggeri dei collegamenti interni e internazionali operati esclusivamente da quest’ultima avrebbero potuto essere evitate, dato che la ricorrente non ha dimostrato che le compagnie aeree concorrenti della TAROM avrebbero potuto rilevare tali collegamenti in caso di dissesto della stessa.

73      In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento con cui la ricorrente contesta alla Commissione di aver omesso di valutare l’esigua quota di mercato della TAROM nei collegamenti internazionali, occorre rilevare che tale esigua quota di mercato, quand’anche fosse dimostrata, non è idonea a influire sulla constatazione che la situazione della TAROM e il rischio che quest’ultima cessasse le sue attività a breve termine potevano pregiudicare la connettività della Romania nel suo complesso, e soprattutto la connettività di talune regioni rumene, nonché nuocere ai passeggeri che si avvalevano dei suoi servizi di trasporto aereo e, più in generale, alla situazione economica di dette regioni o di talune infrastrutture, quali gli aeroporti regionali, come emerge dal considerando 63 della decisione impugnata.

74      In considerazione dell’importanza della TAROM per la connettività delle regioni rumene e delle conseguenze che un dissesto della stessa avrebbe su tali regioni, la Commissione ha potuto, senza nutrire dubbi, concludere su questa sola base che la misura di aiuto soddisfaceva i requisiti previsti ai punti 43 e 44 degli orientamenti.

75      Da quanto precede risulta che la ricorrente non ha presentato indizi relativi all’esame dei requisiti previsti ai punti 43 e 44 degli orientamenti che possano dimostrare l’esistenza di serie difficoltà che avrebbero dovuto indurre la Commissione a dubitare della compatibilità della misura di aiuto con il mercato interno, in particolare quanto al rischio che, in assenza della misura di aiuto, si verificassero difficoltà di ordine sociale o un fallimento del mercato oppure quanto al fatto che la misura di aiuto mirasse a prevenire il loro verificarsi o a porvi rimedio.

76      Di conseguenza, il primo motivo di ricorso e la prima parte del terzo motivo di ricorso devono essere respinti.

–       Sugli indizi dell’esistenza di serie difficoltà nel valutare se la misura di aiuto in esame rispetti la condizione dell’aiuto «una tantum»

77      Con la seconda parte del suo terzo motivo di ricorso, nell’ambito della quale rinvia al suo secondo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che, autorizzando la misura di aiuto, la Commissione ha violato la cosiddetta condizione dell’aiuto «una tantum», prevista al punto 70 degli orientamenti. La Commissione non avrebbe preso in considerazione la circostanza, da un lato, che la TAROM aveva beneficiato di una serie di aumenti di capitale che avevano avuto luogo fino al 2019, i quali davano attuazione a un aiuto per la ristrutturazione che quest’ultima aveva ottenuto prima dell’adesione della Romania all’Unione (in prosieguo: «l’aiuto per la ristrutturazione della TAROM»), e, dall’altro, che il relativo piano di ristrutturazione era stato eseguito fino al 2019, dal momento che detto aiuto sarebbe stato, a sua volta, attuato fino a tale anno. Inoltre, il fatto che un tale aiuto possa essere considerato un aiuto esistente non sarebbe pertinente rispetto all’applicazione della condizione dell’aiuto «una tantum».

78      La Commissione ritiene che l’argomento della ricorrente debba essere respinto.

79      A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo il punto 70 degli orientamenti, per ridurre l’azzardo morale, l’incentivo ad assumere rischi eccessivi e le potenziali distorsioni della concorrenza, gli aiuti dovrebbero essere concessi alle imprese in difficoltà per una sola operazione di ristrutturazione.

80      Il punto 71 di detti orientamenti prevede in tale contesto che, all’atto della notifica alla Commissione di un aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione, lo Stato membro deve precisare se l’impresa interessata abbia già ricevuto in passato un aiuto per il salvataggio, un aiuto per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione, ivi compresi eventuali aiuti concessi prima dell’entrata in vigore degli orientamenti, nonché eventuali aiuti non notificati. In tal caso, qualora siano trascorsi meno di dieci anni dalla concessione dell’aiuto oppure dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell’attuazione del piano di ristrutturazione (a seconda di cosa sia avvenuto per ultimo), la Commissione non autorizzerà altri aiuti a norma di tali orientamenti.

81      Nei considerando da 87 a 89 della decisione impugnata, la Commissione ha concluso che la condizione dell’aiuto «una tantum», prevista ai punti da 70 a 75 degli orientamenti, era rispettata. A tal fine, essa ha esaminato la rilevanza di una serie di aumenti del capitale della TAROM che hanno avuto luogo fino al 2019. La Commissione ha considerato che essi attuassero l’aiuto per la ristrutturazione della TAROM, e ciò precedentemente all’adesione della Romania all’Unione. A questo proposito, essa ha rilevato che tale aiuto, che consisteva in un prestito e in una garanzia della Romania relativa a prestiti contratti dalla TAROM, era stato attuato fino al 2019, essendosi tale Stato sostituito alla TAROM ai fini del rimborso di detti prestiti, e che i debiti di quest’ultima risultanti dai pagamenti effettuati in tale ambito erano stati convertiti in aumenti di capitale sottoscritti dallo Stato citato.

82      Nel caso di specie la ricorrente afferma, in sostanza, che le condizioni di attuazione dell’aiuto per la ristrutturazione della TAROM non consentono di considerare soddisfatta la condizione dell’aiuto «una tantum». Infatti, la decisione impugnata non rispetterebbe il periodo di meno di dieci anni, qualunque sia l’ipotesi ex punto 71 degli orientamenti che viene presa in considerazione.

83      In primo luogo, per quanto riguarda la prima ipotesi prevista dal punto 71 degli orientamenti, ossia il decorso di un periodo di meno di dieci anni dalla data di concessione dell’aiuto per la ristrutturazione, dalla giurisprudenza risulta che, a partire dal momento in cui il diritto di ricevere un’assistenza, fornita mediante risorse statali, è conferito al beneficiario in forza della normativa nazionale applicabile, l’aiuto deve essere considerato concesso, cosicché il trasferimento effettivo delle risorse di cui trattasi non è decisivo (v., in tal senso, sentenze del 21 marzo 2013, Magdeburger Mühlenwerke, C‑129/12, EU:C:2013:200, punto 40, del 19 dicembre 2019, Arriva Italia e a., C‑385/18, EU:C:2019:1121, punto 36, e del 20 maggio 2021, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, C‑128/19, EU:C:2021:401, punto 45).

84      Orbene, come risulta dalla decisione impugnata e dalla risposta della Commissione alla misura di organizzazione del procedimento, l’aiuto per la ristrutturazione della TAROM consiste in un prestito e in diverse garanzie su altri prestiti, concessi dallo Stato rumeno alla TAROM mediante cinque decisioni e ordinanze del governo rumeno, adottate tra il 1997 e il 2003. L’aiuto per la ristrutturazione della TAROM è stato successivamente autorizzato dal Consiliul Concurenţei (Consiglio della concorrenza, Romania) nel 2004.

85      Ne consegue che la concessione delle diverse componenti dell’aiuto per la ristrutturazione della TAROM è avvenuta tra il 1997 e il 2003, con la precisazione che, come risulta dalle spiegazioni fornite dalla Commissione in udienza, le garanzie su prestiti così accordate sono state tutte escusse immediatamente dopo la loro concessione.

86      Inoltre, la natura di una misura di aiuto di Stato consistente nel garantire prestiti concessi al beneficiario dell’aiuto implica necessariamente che, dal momento che la garanzia è escussa, i pagamenti effettuati in tale ambito possono estendersi per tutta la durata del prestito. Tuttavia, ciò non influisce sulla data di concessione dell’aiuto, sicché tutti gli argomenti sui pagamenti relativi alle garanzie effettuati successivamente sono inoperanti.

87      Del resto, nel considerando 88 della decisione impugnata la Commissione ha spiegato, in sostanza, che i pagamenti effettuati dallo Stato rumeno, in applicazione delle garanzie che erano oggetto dell’aiuto per la ristrutturazione della TAROM, e le conversioni dei debiti della TAROM, che ne derivano, in aumenti di capitale a favore di tale Stato fino al 2019 non costituivano che una mera attuazione di tale aiuto.

88      A questo proposito, la ricorrente non contesta l’affermazione della Commissione secondo la quale le condizioni di escussione delle garanzie su prestiti, nonché la conversione dei debiti derivanti dai pagamenti effettuati dallo Stato rumeno, in applicazione di tali garanzie, in aumenti del capitale della TAROM a favore di tale Stato erano previste dalle diverse decisioni e ordinanze menzionate al precedente punto 84 e, quindi, ancor prima dell’adesione della Romania all’Unione.

89      Infatti, la ricorrente si limita a sostenere che la Commissione avrebbe dovuto assicurarsi che l’escussione delle garanzie accordate dallo Stato rumeno fosse stata effettuata alle condizioni originariamente concordate al momento della loro concessione. Tuttavia, in violazione delle norme in materia di onere della prova ricordate al precedente punto 43, essa non ha fornito alcun elemento di prova o indizio del fatto che tali condizioni siano state modificate durante il periodo di attuazione delle diverse garanzie in questione.

90      A tal riguardo, la ricorrente ha sostenuto in udienza che la Commissione avrebbe dovuto verificare le condizioni in cui era avvenuta l’attuazione dell’aiuto per la ristrutturazione della TAROM esaminando le relazioni annuali che gli Stati membri sono tenuti a redigere, ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’[articolo 108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1), e dell’articolo 26 del regolamento 2015/1589, al fine di eliminare ogni dubbio quanto al rispetto della condizione dell’aiuto «una tantum» da parte della misura di aiuto.

91      Orbene, in violazione delle norme in materia di onere della prova ricordate al precedente punto 43, la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova del fatto che, da un lato, la Romania non abbia rispettato l’obbligo di redigere la relazione annuale prevista all’articolo 21 del regolamento n. 659/1999 e all’articolo 26 del regolamento 2015/1589 durante il periodo di attuazione dell’aiuto per la ristrutturazione della TAROM e, dall’altro, risulti da tali relazioni annuali che detto aiuto sia stato attuato a condizioni diverse da quelle che erano state approvate dal Consiglio della concorrenza.

92      Di conseguenza, non si può sostenere che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi quanto al rispetto del periodo di meno di dieci anni, previsto al punto 71 degli orientamenti, calcolato a partire dalla data di concessione dell’aiuto per la ristrutturazione della TAROM.

93      In secondo luogo, per quanto riguarda le ipotesi seconda e terza previste al punto 71 degli orientamenti, ossia il decorso di un periodo di meno di dieci anni dalla fine del periodo di ristrutturazione e dalla cessazione dell’attuazione del piano di ristrutturazione, la ricorrente sostiene che i pagamenti effettuati a seguito dell’escussione delle garanzie concesse nell’ambito dell’aiuto per la ristrutturazione della TAROM e la conversione dei debiti che ne sono derivati in aumenti del capitale di quest’ultima, fino al 2019, dimostrano che, da un lato, il periodo di ristrutturazione è durato fino a tale anno e, dall’altro, l’attuazione del piano di ristrutturazione è cessata nel medesimo anno.

94      Più specificamente, la ricorrente ritiene, in sostanza, che l’attuazione dell’aiuto per la ristrutturazione della TAROM facesse parte del piano di ristrutturazione, la cui cessazione coincide con la fine del periodo di ristrutturazione.

95      Sotto un primo profilo, per quanto riguarda la nozione di «periodo di ristrutturazione», occorre rilevare che il punto 7 degli orientamenti indica che un’impresa in stato di dissesto potrebbe effettuare una ristrutturazione abbandonando alcune attività strutturalmente in perdita e riorganizzando le restanti attività in modo da ottenere una ragionevole prospettiva di redditività a lungo termine.

96      Secondo il punto 45 degli orientamenti, la ristrutturazione può comportare uno o più dei seguenti elementi: la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività del beneficiario su una base di maggiore efficacia, che implica, in genere, l’abbandono delle attività in perdita, la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi e, talvolta, la diversificazione verso nuove attività redditizie. La ristrutturazione generalmente comporta anche una ristrutturazione finanziaria sotto forma di conferimenti di capitale effettuati dagli azionisti nuovi o esistenti e di riduzione dei debiti da parte dei creditori esistenti.

97      In questo contesto, il punto 47 degli orientamenti precisa che «il periodo di ristrutturazione deve essere quanto più breve possibile» e quindi gli orientamenti – compreso il loro punto 71 – sono basati su una concezione di ristrutturazione breve.

98      Da quanto precede risulta che la nozione di «periodo di ristrutturazione» si riferisce al periodo durante il quale vengono adottate le misure elencate al precedente punto 96. Esso è quindi distinto, in linea di principio, da quello in cui la misura di aiuto di Stato viene attuata.

99      Orbene, in violazione delle norme in materia di onere della prova ricordate al precedente punto 43, la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova o indizio del fatto che il periodo di ristrutturazione, come definito al precedente punto 98, sia terminato dopo il 2005, contrariamente a quanto risulta dal considerando 24 della decisione impugnata, e, in ogni caso, meno di dieci anni prima della concessione della misura di aiuto.

100    Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda la nozione di «piano di ristrutturazione», occorre ricordare che, per poter essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, un progetto di aiuto alla ristrutturazione di un’impresa in difficoltà dev’essere connesso a un piano di ristrutturazione mirante a ridurne o a riorientarne le attività (sentenze del 14 settembre 1994, Spagna/Commissione, da C‑278/92 a C‑280/92, EU:C:1994:325, punto 67, e del 6 aprile 2006, Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke/Commissione, T‑17/03, EU:T:2006:109, punto 43; v. altresì, in tal senso, sentenza del 12 settembre 2007, Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione, T‑68/03, EU:T:2007:253, punto 88).

101    Pertanto, il fatto che un aiuto per la ristrutturazione sia correlato a un piano di ristrutturazione non significa che, in quanto tale, detto aiuto sia parte del piano di ristrutturazione, dal momento che, al contrario, l’esistenza di quest’ultimo costituisce una condizione essenziale affinché un simile aiuto possa essere considerato compatibile con il mercato interno (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2014, Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commissione, T‑457/09, EU:T:2014:683, punto 283).

102    Una siffatta interpretazione è corroborata dalla nozione di «piano di ristrutturazione», come figurante negli orientamenti, i cui punti da 45 a 52 ne definiscono gli obiettivi e il contenuto, incluso il suo rapporto con un aiuto per la ristrutturazione.

103    Così, i punti 45 e 46 degli orientamenti richiedono che, nel caso di un simile aiuto, lo Stato membro interessato presenti alla Commissione un piano di ristrutturazione, dovendo la concessione dell’aiuto essere quindi subordinata alla realizzazione di tale piano. Il punto 45 di detti orientamenti enuncia gli elementi che possono essere contenuti in un piano di ristrutturazione, fermo restando che nessuno di tali elementi è relativo all’aiuto per la ristrutturazione. Per quanto riguarda il punto 47 degli orientamenti, da esso risulta che un siffatto piano persegue l’obiettivo di ripristinare la redditività a lungo termine del beneficiario entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche.

104    Ne consegue che gli orientamenti distinguono la nozione di «attuazione di una misura di aiuto» da quella di «attuazione di un piano di ristrutturazione».

105    Orbene, quando la ricorrente sostiene che il fatto che l’aiuto per la ristrutturazione della TAROM sia stato attuato fino al 2019 significa che il piano di ristrutturazione è anch’esso durato fino al 2019, essa travisa sia la portata della giurisprudenza citata ai precedenti punti 100 e 101, sia la distinzione tra la nozione di attuazione di una misura di aiuto di Stato e quella di attuazione di un piano di ristrutturazione.

106    Di conseguenza, l’argomento della ricorrente diretto a dimostrare che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi quanto alla data in cui il periodo di ristrutturazione è terminato o quanto a quella in cui il piano di ristrutturazione è cessato deve essere respinto.

107    In terzo luogo, la ricorrente contesta le considerazioni enunciate dalla Commissione nel considerando 88 della decisione impugnata, secondo le quali l’aiuto per la ristrutturazione della TAROM costituiva un aiuto esistente, in considerazione del fatto che esso era stato approvato dal Consiglio della concorrenza anteriormente alla data di adesione della Romania all’Unione. In particolare, la Commissione non avrebbe verificato se l’aiuto per la ristrutturazione costituisse effettivamente un aiuto esistente ai sensi del punto 4 del titolo 2 dell’allegato V all’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2005, L 157, pag. 203), che richiede che un aiuto di tale natura sia stato comunicato alla Commissione entro quattro mesi dalla data di adesione e limita gli effetti della qualificazione come aiuto esistente sino alla fine del terzo anno a partire da tale data.

108    Tuttavia, senza che sia necessario esaminare se la qualificazione dell’aiuto per la ristrutturazione della TAROM come aiuto esistente sia rilevante ai fini dell’attuazione della condizione dell’aiuto «una tantum», si deve constatare che la Commissione non si è basata su una siffatta qualificazione per valutare se, nel caso di specie, detta condizione fosse rispettata dalla misura di aiuto. L’argomento della ricorrente non è quindi idoneo a influenzare la legittimità della decisione impugnata.

109    Da quanto precede risulta che la ricorrente non ha presentato indizi relativi al rispetto della condizione dell’aiuto «una tantum» tali da dimostrare l’esistenza di serie difficoltà che avrebbero dovuto indurre la Commissione a dubitare della compatibilità della misura di aiuto con il mercato interno.

110    Pertanto, la seconda censura del terzo motivo di ricorso deve essere respinta.

–       Sugli indizi dell’esistenza di serie difficoltà, relativi all’inosservanza dei diritti procedurali della ricorrente

111    Con la terza parte del terzo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che l’esito del procedimento d’esame relativo alla misura di aiuto avrebbe potuto essere diverso se la Commissione avesse rispettato i suoi diritti procedurali, dandole la possibilità di presentare osservazioni su tale misura e di portare a conoscenza di quest’ultima informazioni fattuali o di altra natura.

112    Si deve constatare che, come rilevato dalla Commissione, un siffatto argomento è inoperante per contestare una decisione con la quale la Commissione dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale.

113    Infatti, la legittimità della decisione di non avviare il procedimento d’indagine formale dipende dalla questione se la Commissione abbia incontrato serie difficoltà nell’esame della misura di aiuto di Stato che le è stata notificata.

114    Orbene, la possibilità per la ricorrente di presentare osservazioni sulla misura di aiuto e di portare a conoscenza della Commissione informazioni fattuali o di altra natura non è tale da dimostrare l’esistenza di serie difficoltà che avrebbero dovuto indurre la Commissione a dubitare della compatibilità della misura di aiuto con il mercato interno.

115    Di conseguenza, la terza parte del terzo motivo di ricorso e, pertanto, detto motivo di ricorso nel suo insieme devono essere respinti.

 Sul quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE

116    La ricorrente ritiene che la Commissione sia venuta meno al suo obbligo di motivazione, in quanto non ha indicato né la ragione per la quale l’attività della TAROM dovesse essere considerata di particolare importanza per la Romania, né le quote di mercato detenute dalla TAROM nei segmenti nazionale e internazionale del mercato rumeno. Inoltre, la decisione impugnata conterrebbe spiegazioni incomplete sulla possibilità di riprodurre i servizi forniti dalla TAROM e sarebbe contraddittoria e lacunosa in merito all’applicazione della condizione dell’aiuto «una tantum».

117    La Commissione ritiene che l’argomento della ricorrente debba essere respinto.

118    A tal riguardo, occorre ricordare che la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE costituisce una formalità sostanziale (sentenza del 18 giugno 2015, Ipatau/Consiglio, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, punto 37) e che essa dev’essere adeguata alla natura dell’atto e fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Così, la necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone che il detto atto riguardi, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione di decidere se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni previste dall’articolo 296 TFUE dev’essere risolta alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 63, e del 15 aprile 2008, Nuova Agricast, C‑390/06, EU:C:2008:224, punto 79).

119    Inoltre, una decisione assunta all’esito della fase di esame preliminare e che dichiara una misura di aiuto di Stato compatibile con il mercato interno, adottata in tempi brevi, deve esporre unicamente i motivi per i quali la Commissione ritiene che non sussistano serie difficoltà per la valutazione della compatibilità dell’aiuto di cui trattasi con il mercato interno (sentenze del 22 dicembre 2008, Régie Networks, C‑333/07, EU:C:2008:764, punto 65, e del 27 ottobre 2011, Austria/Scheucher-Fleisch e a., C‑47/10 P, EU:C:2011:698, punto 111).

120    Nel caso di specie, per quanto riguarda, anzitutto, la contestazione concernente la motivazione relativa alla particolare importanza per la Romania dei servizi forniti dalla TAROM, la Commissione ha esposto, nei considerando da 60 a 64 della decisione impugnata, i motivi per i quali riteneva che la misura di aiuto soddisfacesse i requisiti previsti ai punti 43 e 44 degli orientamenti, sulla base del rilievo che l’attività della TAROM, ossia i servizi di trasporto aereo di passeggeri da essa forniti, rivestiva una particolare importanza per la Romania per le ragioni riportate al precedente punto 49.

121    Per quanto riguarda, poi, la mancata indicazione, nella decisione impugnata, delle quote di mercato detenute dalla TAROM nei segmenti nazionale e internazionale del mercato rumeno, risulta dai precedenti punti da 50 a 53 e 73 che una siffatta indicazione non era necessaria affinché la Commissione potesse procedere all’analisi delle conseguenze pregiudizievoli dell’eventuale cessazione dell’attività della TAROM per l’intero settore del trasporto aereo in Romania e, più in generale, per l’economia rumena, e affinché essa potesse concludere che la misura di aiuto soddisfaceva i requisiti previsti ai punti 43 e 44 degli orientamenti.

122    Per quanto riguarda, inoltre, la critica concernente la motivazione relativa alla possibilità di riprodurre i servizi della TAROM, si deve rilevare che, nel considerando 61 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto, basandosi sui considerando da 17 a 19 di tale decisione, che apparisse improbabile che compagnie aeree concorrenti della TAROM rilevassero integralmente i collegamenti interni operati esclusivamente da quest’ultima, in quanto la loro volontà di entrare in tale mercato era verosimilmente scarsa. A questo proposito, il considerando 17 di detta decisione afferma che tali collegamenti interni non sarebbero interessanti per i citati concorrenti, che sono compagnie aeree a basso costo, dal momento che la domanda relativa a tali collegamenti è esigua in termini di passeggeri per volo e non sarebbe redditizio operare tali collegamenti con aeromobili più grandi di quelli utilizzati dalla TAROM, come quelli che impiegano simili compagnie. Nel considerando 18 della medesima decisione viene evidenziato che non esisterebbero alternative valide ai collegamenti operati dalla TAROM in termini di aeroporti di prossimità, di tempo minimo di percorrenza e di numero di scali per raggiungere la destinazione, in quanto i voli offerti dai suoi concorrenti per le rotte internazionali richiedono sempre uno o due scali. Infine, nel considerando 19 della decisione impugnata viene osservato che i concorrenti della TAROM non potrebbero offrire in pochi mesi una capacità supplementare tale da rilevare i collegamenti che sarebbero abbandonati e che, qualora lo facessero, i servizi forniti non sarebbero dello stesso livello di quelli della TAROM per quanto concerne la frequenza dei voli e la qualità del servizio.

123    Per quanto riguarda, infine, gli argomenti concernenti la motivazione relativa all’attuazione dell’aiuto per la ristrutturazione della TAROM fino al 2019, è sufficiente rilevare che, come risulta dai precedenti punti da 100 a 106, una siffatta attuazione è priva di rilevanza rispetto al principio dell’aiuto «una tantum», la cui osservanza è prescritta dai punti da 70 a 75 degli orientamenti, e quindi rispetto alla compatibilità della misura di aiuto sotto questo profilo. Pertanto, la Commissione non era tenuta a rilevare, nella decisione impugnata, che l’aiuto per la ristrutturazione della TAROM era stato attuato fino al 2019.

124    Di conseguenza, il quarto motivo di ricorso deve essere respinto.

125    Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il ricorso deve essere respinto.

 Sulle spese

126    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, deve essere condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

Papasavvas

Kornezov

Buttigieg

Hesse

 

      Petrlík

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 maggio 2022.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.