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Impugnazione proposta il 22 settembre 2023 dall’Ungheria avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 12 luglio 2023, causa T-491/21, Ungheria / Commissione

(Causa C-587/23P)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M. Z. Fehér e G. Koós, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 12 luglio 2023 nella causa T-491/21;

annullare parzialmente la decisione di esecuzione (UE) 2021/988 della Commissione del 16 giugno 2021 che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)1 , nella parte in cui riguarda l’Ungheria e con cui si esclude, per non essere stato effettuato un controllo essenziale, l’importo di EUR1 887 692,57  dal finanziamento dell’Unione a carico del FEASR a titolo di «Sviluppo rurale FEASR – misure forestali» con riguardo agli esercizi finanziari dal 2016 al 2019;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella sua impugnazione il governo ungherese contesta la portata del divieto di doppio finanziamento di cui all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008. Ad avviso del governo in parola, la sentenza del Tribunale incorre in un errore laddove ha dichiarato che il divieto deve applicarsi ogniqualvolta il medesimo beneficiario possa riscuotere, in forza della stessa parcella, un altro finanziamento a carico del bilancio dell’Unione e persegua lo stesso obiettivo, e ciò indipendentemente dal fatto che i finanziamenti in discussione abbiano carattere di compensazione o incentivo. In tal modo, il divieto si riferisce, in realtà, unicamente alle situazioni in cui i due tipi di aiuto coprono i medesimi costi. I costi coperti da un determinato aiuto sono identificati in funzione dell’obiettivo dell’aiuto stabilito nella formulazione della norma, dei requisiti ai fini della sua concessione e delle disposizioni relative al calcolo dell’importo dell’aiuto.

Secondo il governo ungherese, la sentenza del Tribunale cerca di estendere, invocando le tutela degli interessi finanziari del bilancio dell’Unione e il principio della sana gestione finanziaria, il divieto del doppio finanziamento anche ai casi (possibile sovrapposizione di aiuti alla proforestazione e all’ecologizzazione) in cui, tenuto conto dell’intenzione del legislatore dell’Unione quale riflesso nella formulazione della norma, ciò non risulta appropriato.

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1 GU 2021, L 218, pag. 9.