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Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 22 giugno 2011 – AD / Commissione

(Causa F-46/10) 1

(Non luogo a provvedere)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AD (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: E. Boigelot, avocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione di non accordare al ricorrente l’assegno di famiglia per il motivo che il ricorrente ed il suo partner avrebbero accesso al matrimonio civile in uno Stato membro.

Dispositivo della sentenza

Non v’è luogo a provvedere sul ricorso.

La Commissione europea sopporta la totalità delle spese.

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1 GU L 246 dell’11.9.2010, pag. 41.