Language of document : ECLI:EU:T:2012:353

ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA QUINTA SEZIONE DEL TRIBUNALE

10 luglio 2012 (1)

«Cancellazione dal ruolo»

Nella causa T-504/10,

Prima TV SpA, con sede in Milano (Italia), rappresentata dagli avv.ti L. Fossati e L.R. Perfetti,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. J. Bourke e L. Malferrari, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Sky Italia Srl, con sede in Milano (Italia), rappresentata dagli avv.ti F. González Diaz e F.M. Salerno,

interveniente,


avente ad oggetto una domanda d’annullamento della decisione C(2010) 4976 def. della Commissione 20 luglio 2010, che modifica l’applicazione degli impegni collegati alla decisione che dichiara compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE l’operazione di concentrazione mirante all’acquisizione da parte della News Corporation Limited («Newscorp») del controllo totale delle società italiane di televisione a pagamento Telepiù Spa e Stream Spa (Caso COMP/M.2876 – Newscorp/Telepiù).


1        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 15 giugno 2012, la parte ricorrente ha reso noto al Tribunale, ai sensi dell’art. 99 del regolamento di procedura, che rinunciava agli atti. Essa ha concluso, ai sensi all’art. 87, paragrafo 5, del regolamento di procedura, che ciascuna parte sopporti le proprie spese, considerato che il ricorso è divenuto privo di oggetto a causa di circostanze che non sono state provocate dalla ricorrente.

2        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 26 giugno 2012, la parte convenuta ha comunicato che essa ha preso atto della rinuncia agli atti e che ha accettato di sopportare le proprie spese.

3        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 2 luglio 2012, la parte interveniente ha informato il Tribunale che essa non ha nessuna obiezione sulla rinuncia agli atti e che è d’accordo con la parte ricorrente sulle conclusioni riguardanti le spese.

4        Ai sensi dell’art. 87, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Ai sensi del secondo comma di questa disposizione, qualora vi sia accordo tra le parti sulle spese, si provvede secondo l’accordo.

5        Nella fattispecie, si desume dalle osservazioni delle parti che queste si accordano a sopportare ciascuna le proprie spese.

6        Si deve pertanto cancellare la causa dal registro e decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA QUINTA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La causa T-504/10 è cancellata dal ruolo.

2)      Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.





Lussemburgo, 10 luglio 2012

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

        S. Papasavvas


1 Lingua processuale: l’italiano.