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Ricorso proposto il 14 febbraio 2017 BTB Holding Investments e Duferco Participations Holding/Commissione

(causa T-100/17)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: BTB Holding Investments SA (Lussemburgo, Lussemburgo), Duferco Participations Holding SA (Lussemburgo) (rappresentanti: J.-F. Bellis, R. Luff e M. Favart, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

annullare l’articolo 1, lettere a), b) e d), e l’articolo 2 della decisione della Commissione del 20 gennaio 2016, relativa agli aiuti di Stato SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) cui il Belgio ha dato esecuzione a favore della Duferco;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi per quanto riguarda la prima misura, vale a dire la cessione, da parte della Foreign Strategic Investment Holding (FSIH), di una partecipazione del 49,9% nella Duferco US alla Duferco Industrial Investment.

Primo motivo, vertente su errori di diritto e di valutazione relativi al criterio dell’operatore privato in un’economia di mercato e alla condizione dell’esistenza di un vantaggio enunciata all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE nonché su una violazione dell’obbligo di motivazione. Tale motivo si suddivide in due parti:

prima parte, vertente su errori di diritto e su una violazione del principio dell’operatore privato in un’economia di mercato e dell’onere della prova, in quanto la Commissione farebbe confusione tra l’applicabilità e l’applicazione del criterio dell’operatore privato;

seconda parte, vertente su carenze di motivazione, di diligenza e di buona amministrazione nonché su una violazione del principio dell’operatore privato in un’economia di mercato e dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione non avrebbe proceduto a una valutazione globale del criterio dell’operatore privato in un’economia di mercato al fine di dimostrare l’esistenza di un vantaggio.

Secondo motivo, vertente su errori di diritto e di valutazione in cui la Commissione sarebbe incorsa, in quanto essa non terrebbe conto di tutti i singoli elementi pertinenti, non riconoscerebbe la razionalità economica dell’operazione e non prenderebbe in considerazione gli argomenti essenziali relativi alla redditività dell’operazione nella valutazione del criterio dell’operatore privato in un’economia di mercato, violando in tal modo il principio dell’operatore privato in un’economia di mercato, l’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE e le condizioni dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tale motivo si suddivide in tre parti:

prima parte, vertente sull’omessa considerazione di tutti i singoli elementi pertinenti;

seconda parte, vertente sull’omessa considerazione della razionalità economica dell’operazione;

terza parte, vertente su un difetto di motivazione, una violazione del principio di buona amministrazione e una violazione del criterio dell’operatore privato in un’economia di mercato, in quanto la Commissione non avrebbe preso in considerazione la redditività dell’investimento della FSIH.

Terzo motivo, vertente su errori di diritto e di valutazione manifesti nonché su una violazione dei principi di diligenza e di buona amministrazione, del criterio dell’operatore privato in un’economia di mercato, delle condizioni relative all’esistenza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e dell’obbligo di motivazione, in quanto la Commissione non avrebbe valutato correttamente la partecipazione della FSIH nella Duferco US in sede di quantificazione dell’asserito elemento di aiuto. Tale motivo si suddivide in cinque parti:

prima parte, vertente sull’improprio riferimento al patrimonio della Duferco US;

seconda parte, vertente sull’erronea considerazione del valore d’impresa senza deduzione dei debiti della società;

terza parte, vertente sulla considerazione dei risultati del solo esercizio sociale del 2006;

quarta parte, vertente sull’applicazione di un multiplo arbitrario e troppo elevato;

quinta parte, vertente sul rigetto arbitrario della quasi totalità della relazione della KPMG del 28 maggio 2014.

La sola ricorrente BTB Holding Investments SA deduce inoltre tre motivi per quanto riguarda la seconda misura, vale a dire la vendita, da parte della FSIH, di una partecipazione del 25% nella Duferco Participations Holding Limited alla Bolmat Holding Limited.

Primo motivo, vertente su errori di diritto e di valutazione manifesti nonché su una violazione del principio dell’operatore privato in un’economia di mercato, dell’onere della prova, della condizione dell’esistenza di un vantaggio prevista all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e dell’obbligo di motivazione sancito all’articolo 296 TFUE, in quanto la Commissione applicherebbe in modo errato il criterio dell’operatore privato in un’economia di mercato.

Secondo motivo, vertente su errori di diritto e di valutazione manifesti, in quanto la Commissione non terrebbe conto degli elementi essenziali forniti dalle parti, violando in tal modo il principio dell’operatore privato in un’economia di mercato, le condizioni dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il dovere di diligenza e l’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE.

Terzo motivo, vertente su errori di diritto e di valutazione manifesti nella quantificazione dell’asserito elemento di aiuto, in violazione del principio di buona amministrazione, del principio dell’investitore in un’economia di mercato e degli articoli 107, paragrafo 1, e 296 TFUE.

La sola ricorrente BTB Holding Investments SA deduce inoltre due motivi per quanto riguarda la quarta misura, vale a dire il prestito a favore della Ultima Partners Limited.

Primo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione dei fatti e su errori di diritto, in quanto la Commissione respingerebbe il metodo comparativo, in violazione del principio dell’operatore privato in un’economia di mercato, dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per quanto riguarda l’esistenza di un vantaggio, dell’obbligo di motivazione e dei principi generali di tutela del legittimo affidamento e di buona amministrazione.

Secondo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione dei fatti e su errori di diritto nella determinazione del tasso di riferimento, comportanti l’applicazione erronea del criterio dell’operatore privato in un’economia di mercato e la violazione della condizione dell’esistenza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tale motivo si suddivide in due parti:

prima parte, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe attribuito erroneamente un rating BB alla Ultima Partners Limited, in violazione del principio generale di buona amministrazione e dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE;

seconda parte, vertente su errori manifesti di valutazione nella qualificazione delle garanzie concesse alla FSIH, in violazione dei principi generali di buona amministrazione e di tutela del legittimo affidamento nonché dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE.

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