Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 27 luglio 2018 – Apple Distribution International / Commissione
(causa T‑101/17)
«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Aiuto previsto dalla Germania per sostenere la produzione e la distribuzione cinematografica – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Presupposti
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 24‑28, 43‑48)
2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza significativa sulla posizione concorrenziale dell’impresa – Onere della prova a carico del ricorrente
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 35‑38)
Oggetto
| Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta ad ottenere l’annullamento della decisione (UE) 2016/2042 della Commissione, del 1° settembre 2016, relativa al regime di aiuti SA.38418 – 2014/C (ex 2014/N) al quale la Germania intende dare esecuzione a favore dei finanziamenti alla produzione e alla distribuzione cinematografica (GU 2016, L 314, pag. 63). |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) | | Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento presentate dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica francese e dal Filmförderungsanstalt. |
3) | | L’Apple Distribution International è condannata a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione europea ad eccezione di quelle relative alle domande di intervento. |
4) | | L’Apple Distribution International, la Commissione, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e il Filmförderungsanstalt sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle domande di intervento. |