Language of document : ECLI:EU:T:2018:505





Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 27 luglio 2018 – Apple Distribution International / Commissione

(causa T101/17)

«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Aiuto previsto dalla Germania per sostenere la produzione e la distribuzione cinematografica – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Presupposti

(Art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punti 24‑28, 43‑48)

2.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza significativa sulla posizione concorrenziale dell’impresa – Onere della prova a carico del ricorrente

(Art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punti 3538)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta ad ottenere l’annullamento della decisione (UE) 2016/2042 della Commissione, del 1° settembre 2016, relativa al regime di aiuti SA.38418 – 2014/C (ex 2014/N) al quale la Germania intende dare esecuzione a favore dei finanziamenti alla produzione e alla distribuzione cinematografica (GU 2016, L 314, pag. 63).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento presentate dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica francese e dal Filmförderungsanstalt.

3)

L’Apple Distribution International è condannata a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione europea ad eccezione di quelle relative alle domande di intervento.

4)

L’Apple Distribution International, la Commissione, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e il Filmförderungsanstalt sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle domande di intervento.