Language of document : ECLI:EU:T:2012:76

Cause riunite T‑115/09 e T‑116/09

Electrolux AB

e

Whirlpool Europe BV

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato — Aiuto alla ristrutturazione a favore di un fabbricante di grandi elettrodomestici notificato dalla Repubblica francese — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune a determinate condizioni — Errori manifesti di valutazione — Orientamenti per gli aiuti di Stato diretti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà»

Massime della sentenza

1.      Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Potere discrezionale della Commissione — Possibilità di adottare orientamenti — Sindacato giurisdizionale — Limiti

[Art. 87, § 3, c), CE]

2.      Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune — Aiuti alla ristrutturazione di un’impresa in difficoltà — Presupposti — Misure compensative per prevenire distorsioni eccessive della concorrenza — Presa in considerazione della cessione, ampiamente anteriore, di una controllata dell’impresa — Errore manifesto di valutazione

(Art. 87, § 3, CE; comunicazione della Commissione 2004/C 244/02)

3.      Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune — Aiuti alla ristrutturazione di un’impresa in difficoltà — Presupposti — Presa in considerazione dell’effetto cumulato di un aiuto anteriore e del nuovo aiuto — Omessa considerazione — Errore manifesto di valutazione

(Art. 87, § 3, CE; comunicazione della Commissione 2004/C 244/02)

1.      Ai fini dell’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale il cui esercizio comporta complesse valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi in un contesto comunitario. Inoltre, la Commissione può imporsi indirizzi per l’esercizio del suo potere discrezionale mediante atti come gli orientamenti relativi agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà sempreché tali atti contengano regole indicative sulla condotta che l’istituzione deve tenere e non deroghino alle norme del Trattato.

Il sindacato giurisdizionale applicato all’esercizio del potere discrezionale di cui dispone la Commissione ai fini dell’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE si limita alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione, nonché al controllo dell’esattezza materiale dei fatti presi in considerazione e dell’assenza di errori di diritto, di errori manifesti nella valutazione dei fatti o di sviamento di potere. D’altronde, il Tribunale deve altresì accertare se i requisiti che la Commissione si è imposta in detti orientamenti siano stati rispettati. Per contro, non spetta al giudice dell’Unione sostituirsi alla Commissione procedendo al suo posto ad un esame che essa non ha mai effettuato e congetturando in merito alle conclusioni cui essa sarebbe pervenuta al termine di tale esame.

(v. punti 37, 38, 40-42)

2.      Relativamente all’adozione di misure compensative nel contesto della concessione di un aiuto alla ristrutturazione, i punti 38-40 degli orientamenti relativi agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà riguardano la «prevenzione di distorsioni eccessive della concorrenza». Ai sensi di tali disposizioni, in primo luogo, devono essere adottate misure compensative al fine di circoscrivere gli effetti negativi della concessione di un aiuto alla ristrutturazione sulla concorrenza e sugli scambi (punto 38 degli orientamenti). In secondo luogo, tali misure devono essere «adeguate» nel senso che non devono implicare un deterioramento della struttura del mercato (paragrafo 39 degli orientamenti). In terzo luogo, le stesse devono essere «proporzionate» agli effetti distorsivi determinati dall’aiuto. A tale riguardo, in primo luogo, esse devono vertere sul mercato o sui mercati nei quali l’impresa in causa deterrà una posizione importante in seguito alla ristrutturazione. In secondo luogo, sebbene tali misure possano intervenire prima o dopo la concessione dell’aiuto, esse devono comunque essere parte integrante del piano di ristrutturazione. In terzo luogo, esse non devono consistere in mere cancellazioni di debiti o chiusure di attività in perdita, dato che in questo modo non determinerebbero una riduzione della capacità o della presenza sul mercato dell’impresa in questione (punto 40 degli orientamenti).

La Commissione incorre in un errore manifesto di valutazione ritenendo che la cessione di una controllata dell’impresa costituisca una misura compensativa ai sensi dei punti 38‑40 degli orientamenti, allorché la notifica dell’aiuto alla ristrutturazione interviene quasi tre anni e mezzo dopo siffatta cessione che non aveva ad oggetto, né poteva avere per effetto, l’attenuazione, seppur in misura minima, delle distorsioni della concorrenza che sarebbero state determinate dalla concessione dell’aiuto previsto e allorché, peraltro, la cessione non ha avuto un «effetto reale» sul mercato principale su cui interveniva l’impresa beneficiaria dell’aiuto.

(v. punti 44, 51, 53, 55)

3.      Dalla sentenza Deggendorf, C‑355/95 P, Racc. pag I‑2549, nonché dal punto 23 degli orientamenti relativi agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà deriva che, nel contesto del suo esame della compatibilità con il mercato comune di un aiuto alla ristrutturazione, la Commissione deve, in linea di principio, procedere all’esame dell’effetto cumulato di detto aiuto con eventuali aiuti precedenti che non sono ancora stati recuperati. Un tale esame si giustifica alla luce del fatto che i vantaggi conferiti dalla concessione di precedenti aiuti incompatibili non ancora recuperati continuano a produrre effetti sulla concorrenza.

Nel caso in cui la Commissione subordini la concessione dell’aiuto previsto al previo recupero di uno o più aiuti precedenti, essa non è tenuta a procedere all’esame dell’effetto cumulato sulla concorrenza di detti aiuti. Una subordinazione del genere consente di evitare che il vantaggio conferito dall’aiuto previsto si cumuli con quello conferito dagli aiuti precedenti, dato che gli effetti negativi sulla concorrenza risultanti dalla concessione degli aiuti precedenti sono stati eliminati dal rimborso del loro importo maggiorato degli interessi. Invero, il rimborso di un aiuto maggiorato degli interessi consente di azzerare il vantaggio indebito consistente nel mancato versamento degli interessi che il beneficiario avrebbe dovuto corrispondere sull’importo in questione dell’aiuto compatibile, qualora avesse dovuto chiedere in prestito tale importo sul mercato in attesa della decisione della Commissione, nonché nel miglioramento della sua posizione concorrenziale rispetto agli altri operatori del mercato nel periodo in cui si è protratta la situazione illegale.

Per contro, allorché la Commissione non subordina la concessione dell’aiuto in questione al recupero dell’aiuto incompatibile, essa deve necessariamente esaminare l’effetto cumulato di tali due aiuti. Omettendo di farlo, essa commette un errore manifesto di valutazione nell’ambito dell’esame della distorsione della concorrenza.

(v. punti 66,67, 71,72)