Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 13 settembre 2012 –
Protégé International / Commissione
(causa T‑119/09)
«Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato del whiskey irlandese – Decisione di rigetto di una denuncia – Difetto di interesse comunitario»
1. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Esame delle denunce – Fissazione di priorità da parte della Commissione – Obbligo di pronunciarsi mediante decisione sull’esistenza di un’infrazione – Insussistenza – Valutazione dell’interesse comunitario all’istruzione di un procedimento – Potere discrezionale della Commissione – Obbligo di motivazione della decisione di archiviazione – Sindacato giurisdizionale (Artt. 81 CE, 82 CE e 85, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 7, § 2) (v. punti 32-38, 41)
2. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Esame delle denunce – Valutazione dell’interesse comunitario all’istruzione di un procedimento – Criteri di valutazione (Artt. 81 CE e 82 CE) (v. punti 39-40)
3. Concorrenza – Posizione dominante – Abuso – Nozione – Azione giudiziaria dinanzi ai giudici nazionali – Criteri di valutazione elaborati dalla Commissione – Interpretazione restrittiva – Considerazione del principio generale di accesso alla giustizia (Art. 82 CE) (v. punti 48-49, 56-58, 63, 65-67)
4. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Esame delle denunce – Valutazione dell’interesse comunitario connesso all’istruzione di una pratica – Denuncia in cui si menzionano procedimenti contenziosi di natura anticoncorrenziale – Presa in considerazione delle possibilità di trattazione a livello nazionale – Ammissibilità (Art. 82 CE) (v. punti 77-79)
5. Concorrenza – Posizione dominante – Abuso – Rifiuto di un’impresa in posizione dominante di consentire ad un’altra impresa di accedere ad un prodotto o ad un servizio necessario alla sua attività – Rifiuto che ha comportato il ricorso a un altro distributore a prezzi più elevati – Circostanza che non costituisce una pratica abusiva (Art. 82 CE) (v. punti 85-86)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione C(2009) 505 della Commissione, del 23 gennaio 2009 (caso COMP/39.414 – Protégé International/Pernod Ricard), adottata in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123, pag. 18), che respinge, per difetto di interesse comunitario, la denuncia depositata dalla ricorrente con riferimento alle infrazioni all’articolo 82 CE, asseritamente commesse dalla Pernod Ricard. |
Dispositivo
2) | | La Protégé International Ltd sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) | | La Pernod Ricard SA sopporterà le proprie spese. |