Language of document : ECLI:EU:T:2005:327

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

19 settembre 2005 (*)

«Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Atto impugnabile – Omesso avvio di un procedimento per inadempimento – Comunicazione 2002/C 244/03»

Nella causa T‑247/04,

Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar), con sede in Madrid (Spagna),

Española de desarrollo e impulso farmacéutico, SA (Edifa), con sede in Madrid,

rappresentate dall’avv. L. Ortiz Blanco,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Valero Jordana, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 marzo 2004, con cui è stata disposta l’archiviazione della denuncia P/2002/4609, nonché della decisione della Commissione 30 marzo 2004, con cui è stata disposta l’archiviazione della denuncia P/2003/5119, con riguardo all’art. 29 CE,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dai sigg. H. Legal, presidente, P. Mengozzi e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka, giudici,

cancelliere: sig. H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Contesto normativo

1        A termini dell’art. 226, primo comma, CE, la Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente Trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare proprie osservazioni. Il successivo secondo comma dispone che, qualora lo Stato di cui trattasi non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.

2        La comunicazione 2002/C 244/03 della Commissione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in data 10 ottobre 2002 (GU C 244, pag. 5).

3        Nel quinto e nel sesto comma della detta comunicazione si legge che essa ha ad oggetto la pubblicazione «in un testo unico [di] tutte le norme procedurali che si applicano ai rapporti con l’autore della denuncia nel quadro del procedimento per inadempimento» e, a tal fine, l’indicazione delle «garanzie amministrative predisposte a favore dell’autore della denuncia che [la Commissione] s’impegna a rispettare nell’esame delle denunce e dell’istruzione delle relative pratiche».

4        Nel successivo settimo comma si afferma che «tali garanzie amministrative lasciano tuttavia impregiudicato il carattere bilaterale del procedimento per inadempimento» di cui all’art. 226 CE, e che la Commissione dispone del «potere discrezionale» in merito alla decisione se avviare o meno tale procedimento.

5        Il punto 1 dell’allegato della comunicazione 2002/C 244/03, intitolato «Definizioni e portata», afferma, segnatamente, che «s’intende per “denuncia” qualsiasi comunicazione scritta destinata alla Commissione intesa a denunciare misure o prassi contrarie al diritto comunitario», il cui «esame (…) può indurre la Commissione ad avviare un procedimento per infrazione». Nella stessa disposizione si legge che «s’intende per “procedimento per infrazione” la fase precontenziosa del procedimento per inadempimento che viene avviato dalla Commissione» ai sensi dell’art. 226 CE.

6        Il punto 2 dell’allegato medesimo, intitolato «Principi generali», dispone, in particolare, che «chiunque può chiamare in causa uno Stato membro presentando denuncia presso la Commissione, senza dover sostenere alcuna spesa», ove l’istituzione «valuta in modo discrezionale se dare o non dare seguito alla denuncia».

7        I punti 3-6 del detto allegato riguardano la registrazione delle denunce, la ricevuta della loro presentazione, le modalità del loro deposito nonché la tutela dell’autore della denuncia e dei dati di carattere personale.

8        Il punto 7 dell’allegato medesimo, intitolato «Comunicazione con l’autore di una denuncia», afferma che, salvo il caso di numerose denunce riguardanti uno stesso addebito, «i servizi della Commissione prendono contatto con l’autore della denuncia e lo informano per iscritto dopo ogni decisione della Commissione (costituzione in mora, parere motivato, ricorso dinanzi alla Corte o archiviazione), sull’andamento della pratica aperta in seguito alla denuncia».

9        Il successivo punto 8, intitolato «Termine per l’esame delle denunce», dispone che «di massima, i servizi della Commissione esaminano le denunce registrate al fine di arrivare ad una decisione di costituzione in mora o di archiviazione entro il termine di un anno a decorrere dalla registrazione della denuncia».

10      Ai termini del successivo punto 9, intitolato «Esito dell’esame delle denunce», «al termine del procedimento dell’esame della denuncia, i servizi della Commissione possono proporre al collegio dei commissari di decidere la costituzione in mora dello Stato membro interessato e quindi l’avvio del procedimento per infrazione, oppure l’archiviazione della pratica», in merito alla quale «la Commissione delibera (…) in piena discrezionalità». Nella stessa disposizione si legge che, salvo il caso di denunce numerose riguardanti uno stesso addebito, «l’autore della denuncia viene informato per iscritto sulla decisione presa dalla Commissione in merito alla pratica di cui trattasi».

11      Nel successivo punto 10, intitolato «Archiviazione», si legge che «il servizio della Commissione, ove intenda proporre l’archiviazione della pratica relativa a denuncia, informa in via preliminare l’autore, a mezzo lettera, esponendo i motivi della proposta e invitandolo a presentare eventuali osservazioni entro il termine di quattro settimane», secondo talune modalità e con talune riserve.

12      Ai sensi del successivo punto 11, intitolato «Procedimento di archiviazione semplificata», in taluni casi «le pratiche che non abbiano dato luogo a costituzione in mora possono essere archiviate con procedimento amministrativo semplificato, senza l’esame da parte del collegio dei commissari».

13      I punti 12-14 dell’allegato medesimo riguardano la pubblicità delle decisioni della Commissione e l’accesso ai documenti in materia di infrazione, nonché il ricorso al Mediatore europeo, a norma degli art. 21 CE e 195 CE, di cui può avvalersi l’autore della denuncia in caso di cattiva amministrazione della medesima.

 I fatti

14      Le ricorrenti, Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (in prosieguo: l’«Aseprofar») ed Española de desarrollo e impulso farmacéutico, SA (in prosieguo: l’«Edifa»), sono due associazioni, con sede in Spagna, che rappresentano gli interessi di imprese aventi, segnatamente, per attività la distribuzione all’ingrosso ed il commercio parallelo di medicinali.

15      Il 31 ottobre 2001 il Ministero spagnolo della Salute e del Consumo concludeva un accordo con un’associazione rappresentante gli interessi di taluni laboratori farmaceutici operanti in Spagna (in prosieguo: l’«accordo 31 ottobre 2001»). Oggetto di tale accordo, come emerge dal suo titolo, era «l’elaborazione e l’attuazione di un progetto completo di misure di controllo delle spese farmaceutiche e dell’utilizzazione razionale dei medicinali».

16      Con lettera 28 novembre 2001 l’Aseprofar informava la Commissione delle conseguenze derivanti, a suo parere, dall’accordo 31 ottobre 2001, facendo presente che tale accordo poteva costituire violazione dell’art. 28 CE e, eventualmente, dell’art. 29 CE. Con lettera 22 maggio 2002 la European Association of Euro-Pharmaceutical Companies, associazione rappresentativa di cui l’Aseprofar è membro, depositava una denuncia, sostenendo che l’accordo 31 ottobre 2001 violava gli artt. 28 CE - 30 CE. Tale denuncia veniva registrata dalla Commissione con il numero di ruolo P/2002/4609.

17      Il 13 giugno 2003 le autorità spagnole emanavano il regio decreto 725/2003, recante disposizioni di applicazione dell’art. 100 della legge 20 dicembre 1990, n. 25, in materia di medicinali (BOE n. 152 del 26 giugno 2003, pag. 24596).

18      Con lettera 29 settembre 2003 l’Aseprofar e l’Edifa presentavano una denuncia con cui sostenevano che il regio decreto 725/2003 violava, da un lato, l’art. 29 CE, e, dall’altro, gli artt. 10 CE e 81 CE. La Commissione registrava tale denuncia con il numero di ruolo P/2003/5119.

19      I servizi della Commissione procedevano all’istruzione delle denunce P/2002/4609 e P/2003/5119.

20      In occasione della riunione svoltasi il 30 marzo 2004, il collegio dei commissari decideva, da un lato, di archiviare la denuncia P/2002/4609 e, dall’altro, di archiviare la denuncia P/2003/5119 nella parte riguardante l’art. 29 CE.

21      Con lettera 2 aprile 2004, ricevuta il 7 aprile seguente, la Commissione notificava la decisione di archiviazione della denuncia P/2002/4609 all’Aseprofar e all’Edifa.

22      Con lettera 6 maggio 2004, ricevuta il 10 maggio seguente, la Commissione notificava la decisione di archiviazione della denuncia P/2003/5119, nella parte riguardante l’art. 29 CE, all’Aseprofar e all’Edifa.

 Procedimento

23      Con atto registrato presso la cancelleria del Tribunale in data 17 giugno 2004, l’Aseprofar e l’Edifa hanno proposto il presente ricorso.

24      Con separato atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 luglio 2004, la Commissione ha chiesto al Tribunale di pronunciarsi sulla ricevibilità senza impegnare la discussione nel merito, ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

25      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° ottobre 2004, l’Aseprofar e l’Edifa hanno presentato osservazioni in merito a tale domanda ai sensi dell’art. 114, n. 2, del regolamento di procedura.

26      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 19 aprile 2005, l’Aseprofar e l’Edifa hanno dedotto un motivo nuovo ai sensi dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, affermando di essersi fondati al riguardo su un elemento di diritto rivelatosi nel corso del procedimento, precisamente sulla sentenza della Corte 22 febbraio 2005, causa C‑141/02, Commissione/T‑Mobile Austria (Racc. pag. I‑1283).

27      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 giugno 2005, la Commissione ha replicato al nuovo motivo, a termini dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura.

28      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 1° settembre 2005, l’Aseprofar e l’Edifa hanno sollevato un altro motivo nuovo ai sensi dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, fondato sulla sentenza del Tribunal Supremo (Spagna) 20 giugno 2005, recante rigetto del loro ricorso contenzioso amministrativo avverso il regio decreto 725/2003.

 Conclusioni delle parti

29      Nel loro atto introduttivo del ricorso l’Aseprofar e l’Edifa concludono che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione della Commissione 30 marzo 2004, recante archiviazione della denuncia P/2002/4609;

–        annullare la decisione della Commissione 30 marzo 2004, recante archiviazione della denuncia P/2003/5119, nella parte riguardante l’art. 29 CE ;

–        condannare la Commissione alle spese.

30      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile, senza impegnare la discussione nel merito;

–        condannare l’Aseprofar e l’Edifa alle spese.

31      Nelle loro osservazioni l’Aseprofar e l’Edifa concludono che il Tribunale voglia respingere l’eccezione di irricevibilità.

 In diritto

32      A termini dell’art. 114, nn. 1 e 4, del regolamento di procedura, se una parte chiede al Tribunale di statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito, il Tribunale provvede sulla detta domanda incidentale ovvero rinvia al merito. Ai sensi del n. 3 del medesimo art. 114, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente.

33      Nella specie, non occorre aprire la fase orale del procedimento, atteso che il Tribunale è sufficientemente istruito alla luce degli atti di causa.

 Argomenti delle parti

34      La Commissione eccepisce l’irricevibilità del ricorso sulla base di un duplice ordine di motivi. In primo luogo, le decisioni avverso le quali il ricorso è diretto non costituirebbero atti impugnabili. In secondo luogo, l’Aseprofar e l’Edifa non sarebbero legittimate a chiederne l’annullamento.

35      L’Aseprofar e l’Edifa replicano affermando che il ricorso è ricevibile.

36      Anzitutto, il ricorso non sarebbe diretto avverso il diniego della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento nei confronti del Regno di Spagna, bensì contro le due decisioni della Commissione 30 marzo 2004, recanti, da un lato, l’archiviazione della denuncia P/2002/4609 e, dall’altro, l’archiviazione della denuncia P/2003/5119 nella parte riguardante l’art. 29 CE.

37      Inoltre, tali decisioni costituirebbero atti impugnabili. Infatti, esse produrrebbero effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere gravemente sulla situazione giuridica dell’Aseprofar e dell’Edifa. In tal senso, le dette decisioni respingerebbero le denunce, conterrebbero una valutazione che il giudice nazionale potrebbe prendere in considerazione – com’è effettivamente avvenuto da parte del Tribunal Supremo nella propria sentenza 20 giugno 2005 – ed impedirebbero all’Aseprofar e all’Edifa di richiedere la riapertura dell’istruttoria. Inoltre, esse costituirebbero la conclusione di un procedimento distinto da quello per inadempimento ex art. 226 CE.

38      Infine, l’Aseprofar e l’Edifa sarebbero legittimate a chiedere l’annullamento delle dette decisioni, di cui esse sono destinatarie e che, in ogni caso, le riguarderebbero direttamente ed individualmente.

39      A sostegno di tale tesi, l’Aseprofar e l’Edifa si richiamano, in particolare, alla comunicazione 2002/C 244/03. Essi invocano parimenti la giurisprudenza relativa alla ricevibilità dei ricorsi di annullamento diretti avverso il diniego della Commissione di agire ai sensi dell’art. 86, n. 3, CE nonché contro le sue decisioni di archiviazione di denunce presentate ai sensi del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. [81] e [82] del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), e del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all’art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento n. 17 (GU 1963, n. 127, pag. 2268). Le ricorrenti invocano infine, sostanzialmente, i principi di sana amministrazione e di tutela giurisdizionale effettiva.

 Giudizio del Tribunale

40      I singoli non sono legittimati ad impugnare il rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento nei confronti di uno Stato membro (ordinanza della Corte 12 giugno 1992, causa C‑29/92, Asia Motor Francia/Commissione, Racc. pag. I‑3935, punto 21, e ordinanza del Tribunale 15 marzo 2004, causa T‑139/02, Institouto N. Avgerinopoulou e a./Commissione, Racc. pag. I‑875, punto 76).

41      Nella specie, l’Aseprofar e l’Edifa non sono quindi legittimate a chiedere l’annullamento del diniego della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento nei confronti del Regno di Spagna sulla base del duplice rilievo che l’accordo 31 ottobre 2001 violerebbe gli artt. 28 CE - 30 CE, da un lato, e che il regio decreto 725/2003 violerebbe l’art. 29 CE, dall’altro.

42      L’Aseprofar e l’Edifa fanno tuttavia valere di non aver chiesto l’annullamento di tale diniego, bensì l’annullamento delle decisioni della Commissione 30 marzo 2004 recanti archiviazione delle loro denunce.

43      Occorre quindi esaminare se tali decisioni costituiscano atti impugnabili e, in caso affermativo, se l’Aseprofar e l’Edifa siano legittimate a chiederne l’annullamento.

44      Per stabilire se un provvedimento costituisca un atto impugnabile ai sensi dell’art. 230, primo comma, CE, occorre tener conto della sua sostanza, ove la forma resta, in linea di massima, irrilevante. Costituisce un atto impugnabile ai sensi della detta disposizione qualsiasi provvedimento atto a produrre effetti giuridici obbligatori che possono incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica del medesimo (sentenze della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9, e 11 novembre 2004, causa C‑249/02, Portogallo/Commissione, Racc. pag. I‑10717, punto 35).

45      Nella specie, dalla lettura del combinato disposto del quinto e del sesto comma della comunicazione 2002/C 244/03 e dei punti 1-12 del relativo allegato emerge che la Commissione si è impegnata a considerare, secondo talune modalità e secondo talune riserve, che il soggetto che la informa in merito ad un comportamento di uno Stato membro che possa dar luogo all’avvio di un procedimento per inadempimento costituisce un «denunciante», che l’atto che tale soggetto compie a tal fine costituisce una «denuncia» e che l’«istruzione» della medesima si conclude con una «decisione di costituzione in mora» o con una «decisione di archiviazione».

46      Tuttavia, dalla lettura del combinato disposto del settimo comma della comunicazione 2002/C 244/03 e del punto 1 del relativo allegato emerge che tali impegni sono assunti nell’ambito della «procedura di infrazione», definita quale fase precontenziosa del procedimento per inadempimento di cui all’art. 226 CE, di cui la Commissione non ha affatto inteso modificare la natura.

47      Orbene, poiché lo scopo della fase precontenziosa del procedimento per inadempimento previsto dall’art. 226 CE è unicamente quello di consentire allo Stato membro di conformarsi volontariamente alle prescrizioni del Trattato o, eventualmente, di offrirgli la possibilità di giustificare il suo operato (sentenze della Corte 18 marzo 1986, causa 85/85, Commissione/Belgio, Racc. pag. 1149, punto 11, e 29 settembre 1998, causa C‑191/95, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑5449, punto 44), nessuno degli atti adottati dalla Commissione in tale contesto possiede forza cogente (sentenza della Corte 1° marzo 1966, causa 48/65, Lütticke e a./Commissione, Racc. pagg. 26, 37).

48      Conseguentemente, la decisione con cui la Commissione procede all’archiviazione di una denuncia con cui essa sia stata informata in merito al comportamento di uno Stato membro passibile di avvio di un procedimento per infrazione è priva di forza cogente.

49      Nessuno degli argomenti dedotti dall’Aseprofar e dall’Edifar è idoneo a rimettere in discussione tale conclusione.

50      In particolare, è irrilevante che le decisioni di archiviazione delle denunce siano state prese, nella specie, sulla base del rilievo che i comportamenti denunciati non violavano il diritto comunitario. Dalla giurisprudenza della Corte emerge, infatti, che l’opinione che la Commissione abbia potuto esprimere in una decisione di tal genere non attribuisce alla medesima, di per sé, la natura di atto impugnabile (sentenza Lütticke e a./Commissione, cit., pagg. 36 e 37).

51      Inoltre, è irrilevante che tale opinione, espressa dalla Commissione nell’ambito della fase precontenziosa del procedimento per inadempimento, possa essere presa in considerazione dal giudice nazionale. Una tale opinione costituisce invero un elemento di fatto che non vincola il giudice nazionale (ordinanza della Corte 17 luglio 1998, causa C‑422/97 P, Sateba/Commissione, Racc. pag. I‑4913, punto 38, e ordinanza del Tribunale 14 gennaio 2004, causa T‑202/02, Makedoniko Metro e Michaniki/Commissione, Racc. pag. II‑181, punto 47). Nella specie, la circostanza che il Tribunal Supremo abbia inteso tener conto dell’opinione della Commissione espressa con riguardo al regio decreto 725/2003 nell’esame della legittimità del decreto medesimo non costituisce, quindi, un effetto giuridico idoneo a rendere impugnabile la decisione di archiviazione della denuncia P/2003/5119. Il motivo nuovo dedotto a tal riguardo dall’Aseprofar e dall’Edifa dev’essere quindi respinto.

52      Inoltre, è inoperante il richiamo alla giurisprudenza relativa alle decisioni con cui la Commissione procede all’archiviazione di una denuncia presentata ai sensi del regolamento n. 17, cui è succeduto il regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1), nonché ai sensi del regolamento n. 99/63. Infatti, il procedimento per inadempimento ex art. 226 CE ed il procedimento amministrativo previsto dai detti regolamenti perseguono finalità differenti e sono soggetti a regole differenti.

53      Il soggetto che presenti alla Commissione una denuncia secondo cui un determinato comportamento di imprese violerebbe gli artt. 81 CE o 82 CE è titolare, dell’ambito del procedimento amministrativo disciplinato dai regolamenti nn. 17, 1/2003 e 99/63, di diritti procedurali attribuiti da disposizioni di diritto derivato. Tale soggetto è parimenti legittimato ad impugnare in giudizio la decisione con cui la Commissione procede, al termine di tale procedura, all’archiviazione della sua denuncia (sentenze della Corte 25 ottobre 1977, causa 26/76, Metro/Commissione, Racc. pag. 1875, punto 13, e 18 marzo 1997, causa C‑282/95 P, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. I‑1503, punto 36).

54      Ben diversa è la situazione in cui si trova il soggetto che informi la Commissione in merito alla sussistenza di un comportamento di uno Stato membro passibile dell’avvio di un procedimento per infrazione.

55      È ben vero che la Commissione si è impegnata, nella comunicazione 2002/C 244/03, a prendere contatti con il denunciante e ad informarlo per iscritto in merito all’andamento della pratica (punto 7 dell’allegato della comunicazione), ad informarlo in via preliminare in merito ai motivi per i quali i servizi della Commissione intendano proporre l’archiviazione della denuncia e ad invitarlo a formulare eventuali osservazioni in merito (punto 10 dell’allegato della comunicazione).

56      Tuttavia, tali regole interne non costituiscono garanzie procedurali previste da disposizioni di diritto derivato, bensì, secondo la loro stessa lettera, garanzie amministrative stabilite dalla Commissione al fine di assicurare la buona amministrazione della fase precontenziosa del procedimento per inadempimento previsto dall’art. 226, primo comma, CE (sesto e settimo comma della comunicazione, nonché punti 1 e 14 del relativo allegato).

57      È parimenti inoperante il richiamo alla giurisprudenza relativo alle lettere con cui la Commissione informa un singolo in ordine al proprio intendimento di non avviare l’azione prevista dall’art. 86, n. 3, CE. Infatti, l’art. 86, n. 3, CE e l’art. 226 CE perseguono finalità differenti e i procedimenti che tali disposizioni prevedono sono soggetti a norme differenti. Inoltre, lettere di tal genere non producono effetti giuridici vincolanti e non costituiscono, pertanto, atti impugnabili ai sensi dell’art. 230, primo comma, CE (sentenza Commissione/T‑Mobile Austria, cit., punto 70).

58      Conseguentemente, è inutile esaminare, ai sensi dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, se la menzionata sentenza Commissione/T‑Mobile Austria, riguardante tali comunicazioni, costituisca o meno un elemento di diritto emerso durante il procedimento e, quindi, se il motivo nuovo che l’Aseprofar e l’Edifa ne traggono sia ricevibile.

59      Infine, è inoperante il richiamo ai principi di buona amministrazione e di tutela giurisdizionale effettiva. Infatti, il principio di buona amministrazione non consente di dichiarare ricevibile un ricorso di annullamento che non sia diretto contro un atto impugnabile e che non corrisponda quindi ai requisiti dettati dall’art. 230 CE (v., per analogia, sentenza Commissione/T‑Mobile Austria, cit., punto 72). Parimenti, il principio di una tutela giurisdizionale effettiva, oltre a non consentire al giudice di escludere il requisito della legittimazione attiva indicato dall’art. 230, quarto comma, CE (sentenze della Corte 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I‑6677, punto 44, e 30 marzo 2004, causa C‑167/02 P, Rothley e a./Parlamento, Racc. pag. I‑3166, punto 25), non consente nemmeno al giudice medesimo di ignorare il requisito di atto impugnabile dettato dall’art. 230, primo comma, CE.

60      Conseguentemente, le decisioni con cui la Commissione procede all’archiviazione di una denuncia riguardante un comportamento di uno Stato membro passibile dell’avvio del procedimento per infrazione non costituiscono atti impugnabili ed il ricorso di annullamento proposto contro tale decisione dev’essere dichiarato irricevibile, senza necessità di esaminare se esso soddisfi gli altri requisiti previsti dall’art. 230 CE.

61      Nella specie, il ricorso proposto avverso le decisioni della Commissione 30 marzo 2004 recanti, rispettivamente, l’archiviazione delle denunce P/2002/4609 e P/2003/5119 dev’essere quindi dichiarato irricevibile.

 Sulle spese

62      Ai termini dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

63      Nella specie, l’Aseprofar e l’Edifa sono rimaste soccombenti e la Commissione ne ha chiesto la condanna alle spese. Conseguentemente, esse devono essere condannate alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è dichiarato irricevibile.

2)      L’Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos e l’Española de desarrollo e impulso farmacéutico, SA, sono condannate alle spese.

Lussemburgo, 19 settembre 2005

Il cancelliere

 

      Il presidente

H. Jung

 

      H. Legal


* Lingua processuale: lo spagnolo.