Language of document : ECLI:EU:T:2005:327

Causa T‑247/04

Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) e Española de desarrollo e impulso farmacéutico, SA (Edifa)

contro

Commissione delle Comunità europee

«Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Atto impugnabile — Omesso avvio di un procedimento per inadempimento — Comunicazione 2002/C 244/03»

Massima dell’ordinanza

Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici obbligatori — Fase precontenziosa del procedimento per inadempimento — Decisione della Commissione di archiviazione di una denuncia — Esclusione

(Artt. 226 CE e 230 CE)

Le decisioni con cui la Commissione procede all’archiviazione di una denuncia che la informa di un comportamento di uno Stato passibile dell’avvio del procedimento per infrazione non costituiscono atti impugnabili ed il ricorso di annullamento proposto contro di esse dev’essere dichiarato irricevibile, senza necessità di esaminare se esso soddisfi gli altri requisiti previsti dall’art. 230 CE.

Costituisce, infatti, un atto impugnabile ai sensi della detta disposizione qualsiasi provvedimento atto a produrre effetti giuridici obbligatori che possono incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica del medesimo.

Le decisioni di archiviazione di denunce riguardanti comportamenti di uno Stato passibili dell’avvio del procedimento per infrazione ai sensi dell’art. 226 CE rientrano tra gli impegni assunti dalla Commissione al fine di assicurare la buona amministrazione della fase precontenziosa del procedimento per inadempimento, come indica la comunicazione 2002/C 244/03 della Commissione relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario.

Orbene, poiché lo scopo della fase precontenziosa del procedimento per inadempimento è unicamente quello di consentire allo Stato membro di conformarsi volontariamente alle prescrizioni del Trattato o, eventualmente, di offrirgli la possibilità di giustificare il suo operato, nessuno degli atti adottati dalla Commissione in tale contesto possiede forza cogente.

(v. punti 44, 46-48, 56, 60)