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Sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2006 - Roquette Frères / Commissione

(Causa T-322/01) 1

("Concorrenza - Intese - Gluconato di sodio - Art. 81 CE - Ammende - Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 - Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende - Comunicazione sulla cooperazione - Principio di proporzionalità - Parità di trattamento - Principio del ne bis in idem")

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Roquette Frères SA (Lestrem, Francia) (rappresentanti: avv.ti O. Prost, D. Voillemot e A. Choffel)

Convenuta: Commissione (rappresentanti: inizialmente A. Bouquet, W. Wils, A. Whelan e F. Lelièvre, successivamente, A. Bouquet, W. Wils e A. Whelan, agenti, assistiti dagli avv.ti A. Condomines e J. Liygonie)

Oggetto della causa

In primo luogo, una domanda di annullamento degli artt. 1 e 3 della decisione della Commissione 2 ottobre 2001, C (2001) 2931 def., relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (COMP/E-1/36.756 - Gluconato di sodio), nella parte in cui fissano l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente, in secondo luogo, una domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda e, in terzo luogo, una domanda di rimborso alla ricorrente degli importi illegittimamente percepiti

Dispositivo della sentenza

L'importo dell'ammenda della Roquette Frères SA è fissato a EUR 8 105 000.

La decisione 2 ottobre 2001, C (2001) 2931 def., relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (COMP/E-1/36.756 - Gluconato di sodio), è riformata nella parte in cui è contraria al punto 1 supra.

Il ricorso è respinto per il resto.

La Roquette Frères SA è condannata a sopportare l'integralità delle spese.

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1 - GU C 68 del 16.3.2002