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Ricorso presentato il 9 febbraio 2007 - Lactalis Gestion Lait e Lactalis Investissements / Consiglio

(Causa T-29/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Lactalis Gestion Lait SNC e Lactalis Investissements SNC (Laval, Francia) (Rappresentante: A. Philippart, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

dichiarare che il comma 1, dell'art. 1 della direttiva 67/227/CEE, chiarito dal quarto considerando, obbliga gli Stati membri a eliminare e sostituire i sistemi di imposte sulla cifra d'affari cumulative a cascata che falsano la concorrenza e ostacolano gli scambi tra Stati membri;

dichiarare che il comma 3, dell' art. 1 della direttiva 67/227/CEE, chiarito dall'ottavo considerando, vieta agli stati membri (vecchi e nuovi) di mantenere o di istituire misure di compensazione forfetaria all'importazione o all'esportazione a titolo di imposte sulla cifra d'affari per gli scambi tra gli Stati membri;

dichiarare che l'art. 1 della direttiva 67/227/CEE, sostituisce il sistema di imposta cumulativa a cascata con un sistema comune di IVA e che ormai, il mantenimento o l'istituzione di tasse cumulative a cascata che falsano la concorrenza e ostacolano gli scambi deve essere vietato;

dichiarare che, contrariamente all'obiettivo che si è fissata, la direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, fornisce, abrogando la prima direttiva 67/227/CEE, ad eccezione dell'art. 2 che definisce le caratteristiche dell'IVA, un'immagine incompleta ed erronea della legislazione esistente in materia d'IVA e reca pregiudizio all'armonizzazione delle legislazioni relative alle tasse sulla cifra d'affari;

dichiarare che, eliminando ogni riferimento al principio del divieto di imposte cumulative a cascata e permettendo così il mantenimento e la reintroduzione delle imposte sulla cifra d'affari suscettibili di falsare la concorrenza e di ostacolare gli scambi tra Stati membri, il Consiglio viola gli obiettivi stabiliti dagli artt. 3 CE e 93 CE e reca pregiudizio direttamente ed individualmente agli interessi delle ricorrenti;

annullare l'art. 411-1 della direttiva 2006/112/CE nella parte in cui abroga i considerando nn. 4 e 8 e i commi 1 e 3 dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 67/227/CE e viola manifestamente gli artt. 3 CE e 93 CE;

condannare il Consiglio a rimborsare alle ricorrenti le spese irripetibili del procedimento sostenute nel presente grado di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono l'annullamento dell'art. 411-1 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto1 nei limiti in cui essa abroga i commi 1 e 3 dell'art. 1 della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari2 che prevede l'eliminazione e vieta il mantenimento o l'istituzione di imposte cumulative a cascata.

Le ricorrenti sostengono che, adottando una tale direttiva, il Consiglio avrebbe violato gli obiettivi del Trattato espressi agli artt. 3 CE e 93 CE che prevedono l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari. Esse sostengono anche che l'abrogazione della direttiva 67/227/CEE da parte della direttiva 2006/112/CE comporta la rimessa in questione del principio del divieto di imposte cumulative a cascata, che secondo le ricorrenti, per la loro stessa natura, sarebbero atte a falsare le condizioni di concorrenza e ad ostacolare gli scambi tra Stati membri.

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1 - GU L 347, pag. 1

2 - GU L 71, pag. 1301