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Sentenza del Tribunale 16 novembre 2011 - Buffalo Milke Automotive Polishing Products / UAMI - Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products)

(Causa T-308/06)

("Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products - Marchio nazionale figurativo anteriore BUFFALO - Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso - Potere discrezionale conferito dall'art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 76, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009] - Serio utilizzo del marchio anteriore - Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009]")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Buffalo Milke Automotive Polishing Products (Pleasanton, California, Stati Uniti d'America) (rappresentanti: avv.ti F. de Visscher, E. Cornu e D. Moreau)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Werner & Mertz GmbH ((Magonza, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Thewes, V. Wiot, successivamente M. Thewes e P. Reuter)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la seconda commissione di ricorso dell'UAMI 8 settembre 2006 (pratica R 1049/2005-2), relativa ad un'opposizione tra la Werner & Mertz GmbH e la Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc

Dispositivo

Il ricorso é respinto.

La Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc. è condannata alle spese.

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1 - GU C 326 del 30.12.2006.