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Ricorso presentato il 10 novembre 2006 - Reber / UAMI

(Causa T-304/06)

Lingua di deposito del ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Paul Reber GmbH & Co. KG (Bad Reichenhall, Germania) (Rappresentante: avv. O. Spuhler)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Kilchberg, Svizzera)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 8 settembre 2006 (pratica R 97/2005-2)

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: Marchio nominativo "Mozart" per prodotti della classe 30 (marchio comunitario n. 21 071)

Titolare del marchio comunitario: La ricorrente

Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

Decisione della divisione di annullamento: Annullamento del marchio comunitario in questione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 73 del regolamento (CE) n. 40/941, violazione del principio dell'indagine di ufficio previsto dall'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 e violazione del principio del legittimo affidamento, nonché dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94

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1 - Regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).