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Sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2008 - Reber / UAMI - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart)

(Causa T-304/06)1

(Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Marchio comunitario denominativo Mozart - Oggetto della lite - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Obbligo di motivazione - Legittimo affidamento - Parità di trattamento - Principio di legalità - Art. 7, n. 1, lett. c), art. 51, n. 1, lett. a), art. 73, prima frase, e art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 40/94)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Paul Reber GmbH & Co. KG (Bad Reichenhall, Germania) (rappresentante: avv. O. Spuhler)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Kilchberg, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti R. Lange e G. Hild)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 8 settembre 2006 (procedimento R 97/2005−2), relativa un procedimento di nullità tra la Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG e la Paul Reber GmbH & Co. KG

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Paul Reber GmbH & Co. KG è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

La Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 326 del 30.12.2006.