Sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2008 - Reber / UAMI - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart)
(Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Marchio comunitario denominativo Mozart - Oggetto della lite - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Obbligo di motivazione - Legittimo affidamento - Parità di trattamento - Principio di legalità - Art. 7, n. 1, lett. c), art. 51, n. 1, lett. a), art. 73, prima frase, e art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 40/94)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Paul Reber GmbH & Co. KG (Bad Reichenhall, Germania) (rappresentante: avv. O. Spuhler)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Kilchberg, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti R. Lange e G. Hild)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 8 settembre 2006 (procedimento R 97/2005−2), relativa un procedimento di nullità tra la Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG e la Paul Reber GmbH & Co. KG
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Paul Reber GmbH & Co. KG è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
La Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG sopporterà le proprie spese.
____________1 - GU C 326 del 30.12.2006.