Language of document : ECLI:EU:T:2008:268

Causa T‑304/06

Paul Reber GmbH & Co. KG

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario denominativo Mozart — Oggetto della lite — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Obbligo di motivazione — Legittimo affidamento — Parità di trattamento — Principio di legalità — Art. 7, n. 1, lett. c), art. 51, n. 1, lett. a), art. 73, prima frase, e art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 40/94»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, n. 4; regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 44, n. 1)

2.      Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Motivazione delle decisioni

(Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 73)

3.      Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Cause di nullità assoluta

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, n. 1, lett. c), e 51, n. 1, lett. a)]

1.      La decisione di una commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) può essere contestata dinanzi al Tribunale unicamente riguardo a taluni dei prodotti o dei servizi che figurano nell’elenco di cui alla domanda di registrazione del marchio comunitario considerato. In un caso del genere, tale decisione diviene definitiva per gli altri prodotti o servizi contemplati nel medesimo elenco.

Tenuto conto di tale possibilità, il Tribunale ha interpretato la dichiarazione che il richiedente del marchio ha rilasciato dinanzi ad esso, quindi successiva alla decisione della commissione di ricorso, in base alla quale detto richiedente ritirava la domanda per taluni dei prodotti oggetto della domanda iniziale, come una dichiarazione che la decisione impugnata è contestata unicamente laddove concerne il resto dei prodotti in questione, o, se tale dichiarazione è stata presentata in una fase avanzata del procedimento dinanzi al Tribunale, come una rinuncia parziale.

Orbene, una siffatta interpretazione di una limitazione, dinanzi al Tribunale, dell’elenco dei prodotti o dei servizi oggetto di una domanda di marchio comunitario è possibile solamente quando il richiedente si limita a ritirare da tale elenco uno o più prodotti o servizi, ovvero una o più categorie di prodotti o servizi, contemplati, in quanto tali, in detto elenco. Infatti, è evidente che, in una fattispecie del genere, si chiede in realtà al Tribunale di verificare la legittimità della decisione della commissione di ricorso non tanto nella parte in cui verte sui prodotti o servizi ritirati dall’elenco, ma solamente nella parte in cui riguarda gli altri prodotti o servizi, mantenuti nell’elenco stesso.

Tale fattispecie deve essere distinta da una limitazione, dinanzi al Tribunale, dell’elenco dei prodotti o dei servizi compresi in una domanda di marchio comunitario, limitazione che ha per oggetto la modifica, in tutto o in parte, della descrizione di detti prodotti o servizi. In quest’ultimo caso, non si può escludere che detta modifica possa avere effetto sull’esame del marchio comunitario in questione condotto dagli organi dell’UAMI nel corso del procedimento amministrativo. In tale contesto, ammettere questa modifica nella fase di ricorso dinanzi al Tribunale equivarrebbe ad una modifica dell’oggetto della lite in corso di causa, vietata dall’art. 135, n. 4, del regolamento di procedura.

(v. punti 26-29)

2.      Ai sensi dell’art. 73, prima frase, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, le decisioni dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) devono essere motivate. Tale obbligo ha portata identica a quello sancito dall’art. 253 CE e ha come obiettivo di consentire, da un lato, agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e, dall’altro, al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione. La corrispondenza di una motivazione a tali requisiti non va valutata solo con riferimento alla sua formulazione, ma anche al suo contesto e all’insieme delle norme che disciplinano la materia di cui trattasi.

Per quanto riguarda le norme giuridiche applicabili in materia di marchio comunitario, il carattere registrabile di un segno deve essere valutato unicamente in base al regolamento n. 40/94 come interpretato dal giudice comunitario. Le decisioni delle autorità e dei giudici nazionali nonché la prassi decisionale dell’UAMI stesso costituiscono semplici elementi che, pur non essendo determinanti, possono essere presi in considerazione per valutare se un segno è idoneo alla registrazione come marchio comunitario. Quindi, quando l’UAMI nega la registrazione di un segno come marchio comunitario, deve, per motivare la sua decisione, indicare l’impedimento, assoluto o relativo, che osta a tale registrazione, nonché la disposizione da cui tale impedimento dipende ed esporre le circostanze di fatto che ha ammesso come prove e che, a suo parere, giustificano l’applicazione della disposizione fatta valere. Una motivazione di tal genere è, in linea di principio, sufficiente a soddisfare i menzionati requisiti.

Certo, il contesto che fa da sfondo all’adozione di una decisione, che è, in particolare, contrassegnato dai contatti intervenuti tra l’autore di questa e l’interessato, può, in circostanze particolari, richiedere una motivazione più articolata. Pertanto, non si può escludere che in taluni casi gli argomenti sollevati da una delle parti del procedimento dinanzi all’UAMI, ivi compresi quelli attinenti all’esistenza di una decisione, nazionale o dell’UAMI, in un caso analogo, esigano una risposta specifica, che va oltre i menzionati requisiti. Tuttavia, non si può pretendere che le commissioni di ricorso forniscano una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dinanzi a loro dalle parti. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali la decisione della commissione di ricorso è stata adottata ed al giudice competente di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo. Ne deriva che l’UAMI non è, di regola, tenuto a fornire nella sua decisione una risposta specifica per ogni argomento vertente sull’esistenza, in altri casi analoghi, di decisioni di un determinato contenuto dei propri organi o di organi e giudici nazionali, se nella motivazione della decisione adottata dall’UAMI in un caso concreto e pendente dinanzi ai suoi organi emergono, per lo meno implicitamente ma in modo chiaro e inequivocabile, i motivi per i quali queste altre decisioni non sono pertinenti o non possono essere prese in considerazione ai fini della sua valutazione.

(v. punti 43-46, 53-56)

3.      Il marchio denominativo Mozart non avrebbe dovuto essere registrato come marchio comunitario per «pasticceria, dolci, prodotti di cioccolato, confetteria» appartenenti alla classe 30 ai sensi dell’Accordo di Nizza, poiché esiste l’impedimento assoluto alla registrazione previsto dall’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, nella misura in cui, almeno per detti prodotti a forma di pallina di cioccolato, vale a dire per una parte dei prodotti appartenenti alle categorie menzionate nella domanda di registrazione del marchio, quest’ultimo marchio può essere utilizzato in una parte della Comunità, ovvero nei paesi germanofoni (Germania e Austria), a fini descrittivi. Infatti, il consumatore medio di questi due paesi, dinanzi ad una pallina ricoperta di cioccolato designata con il termine «Mozart», percepirà in tale termine un riferimento alla ricetta caratteristica delle Mozartkugeln piuttosto che un’informazione relativa all’origine commerciale del prodotto considerato. L’omissione del termine «Kugel» non può condurre a una conclusione diversa, poiché tale termine fa riferimento non alla ricetta ma alla forma del prodotto in questione, la quale risulterà evidente alla vista della forma esteriore del prodotto.

(v. punto 99)