Language of document : ECLI:EU:T:2008:444





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 15 ottobre 2008 – Air Products and Chemicals / UAMI – Messer Group (Ferromix, Inomix e Alumix)

(Cause riunite da T‑305/06 a T‑307/06)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domande di marchi comunitari denominativi Ferromix, Inomix e Alumix – Marchi comunitari denominativi anteriori FERROMAXX, INOMAXX e ALUMAXX – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 21, 34, 59-63)

Oggetto

Ricorso proposto avverso tre decisioni della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 12 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 1270/2005-2 e R 1408/2005-2; R 1226/2005-2 e R 1398/2005-2; R 1225/2005-2 e R 1397/2005-2) relative ai procedimenti di opposizione tra la Air Products and Chemicals, Inc. e la Messer Group GmbH.

Dati della causa

Richiedente i marchi comunitari:

Messer Group GmbH

Marchi comunitari di cui trattasi:

Marchi denominativi Ferromix, Inomix e Alumix per prodotti delle classi 1 e 4 – domande nn. 3190063, 3190031 e 3190022

Titolare dei marchi o segni su cui si fonda l’opposizione:

Air Products and Chemicals, Inc.

Marchi o segni su cui si fonda l’opposizione:

Marchi denominativi FERROMAXX, INOMAXX e ALUMAXX per prodotti della classe 1

Decisioni della divisione di opposizione:

Opposizione accolta per tutti i prodotti della classe 1; opposizione respinta per tutti i prodotti della classe 4

Decisioni della commissione di ricorso:

Ricorsi proposti dalla ricorrente respinti; ricorsi del richiedente il marchio accolti


Dispositivo

1)

Le decisioni della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 12 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 1270/2005-2 e R 1408/2005-2; R 1226/2005-2 e R 1398/2005-2; R 1225/2005-2 e R 1397/2005-2) sono annullate.

2)

L’UAMI è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Air Products and Chemicals, Inc.

3)

La Messer Group GmbH sopporterà le proprie spese.