Language of document :

Ricorso proposto il 1° luglio 2010 - Monty Program / Commissione europea

(Causa T-292/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Monty Program AB (Tuusula, Finlandia) (rappresentanti: avv.ti H. Anttilainen-Mochnacz e C. Pouncey)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare l'art. 1 della decisione della Commissione 21 gennaio 2010, C (2010) 142 def., nel procedimento COMP.M/5529 - Oracle/Sun Microsystems; e

condannare la Commissione a sostenere le spese sostenute dalla ricorrente nei procedimenti.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede, ai sensi dell'articolo 263 TFUE, l'annullamento dell'art. 1 della decisione della Commissione 21 gennaio 2010, C (2010) 142 def., nel procedimento COMP.M/5529 - Oracle/Sun Microsystems, che dichiara l'acquisizione da parte della Oracle Corporation del controllo esclusivo della Sun Microsystems compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 1.

A sostegno delle sue domande, la ricorrente avanza i seguenti motivi di ricorso.

In primo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore nella valutazione della natura degli impegni della Oracle, violando così l'articolo 2 del regolamento (CE) sulle concentrazioni e la comunicazione della Commissione concernente le misure correttive 2. Secondo la tesi della ricorrente, la Commissione, poiché ha ritenuto che i dieci impegni assunti dalla Oracle per il futuro fossero nuovi elementi di fatto che consentivano di eliminare tutte le riserve sotto il profilo concorrenziale e di adottare una decisione di autorizzazione senza condizioni, ha commesso un errore di diritto.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione, non applicando la comunicazione della Commissione concernente le misure correttive, e di conseguenza non avendo proceduto a sottoporre gli impegni a un test di mercato, ha violato sia le forme sostanziali sia le legittime aspettative della ricorrente, privandola dell'opportunità di manifestare formalmente il proprio punto di vista circa gli impegni di Oracle.

Inoltre, la Commissione, classificando gli impegni di Oracle come nuovi elementi di fatto invece che come impegni, ha commesso uno sviamento di potere.

In terzo luogo, la Commissione ha violato l'art. 2 del regolamento (CE) sulle concentrazioni avendo valutato in modo scorretto gli effetti degli impegni sulla concentrazione di Oracle una volta realizzata la concentrazione e nel far ciò ha omesso di rispettare gli standard di prova imposti alla Commissione ai sensi del diritto dell'Unione europea, commettendo perciò un errore manifesto di valutazione. La Commissione avrebbe pertanto commesso un errore di diritto adottando una decisione di autorizzazione ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) sulle concentrazioni.

Infine, la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione nell'analizzare la pressione concorrenziale esercitata da altri concorrenti open source una volta realizzata la concentrazione. La Commissione ha erroneamente considerato che anche se Oracle avesse ritirato MySQL (principale prodotto software database di Sun Microsystems) dal mercato a seguito della concentrazione, altri vendor di database open source avrebbero sostituito la pressione concorrenziale esercitata da MySQL.

____________

1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU L 24, pag. 1).

2 - Comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del Regolamento (CE) del Consiglio n. 139/2004 e a norma del regolamento (CE) n. 802/04 della Commissione (GU 2008, C 267, pag. 1).