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Ricorso proposto il 15 settembre 2006 - Dittert/Commissione

(Causa F-109/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Daniel Dittert (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti B. Cortese e C. Cortese)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (l'APN) di assegnare al ricorrente un numero di punti di priorità insufficiente per permettere la sua promozione per l'esercizio di promozione 2005 e di non promuoverlo per il detto esercizio di promozione, così come confermata dalla decisione 6 giugno 2006, che respinge il reclamo n. R/73/06 del ricorrente;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce un unico motivo: la decisione impugnata sarebbe inficiata da molteplici vizi gravi che derivano da un'irregolarità della procedura nonché da una violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine.

A seguito di un problema tecnico, comunque inesplicato, il fascicolo del ricorrente non è stato preso in considerazione dalla sua direzione generale al momento dell'assegnazione dei punti di priorità di quest'ultima per l'esercizio di promozione 2005. Questa mancanza di presa in considerazione costituirebbe un vizio di procedura ed una violazione del principio di buona amministrazione nonché del dovere di sollecitudine.

Le dette irregolarità sarebbero state tali da viziare la procedura di promozione 2005 per quanto riguarda il ricorrente e da nuocere gli interessi di quest'ultimo, in quanto egli avrebbe ottenuto dall'APN meno punti di priorità di quelli che volevano i suoi superiori gerarchici (nel caso di specie, il direttore generale della DG concorrenza), una volta scoperto il problema tecnico. Infatti, secondo il ricorrente, la DG concorrenza ha certificato che in mancanza del problema tecnico essa gli avrebbe assegnato un numero di punti sufficiente per assicurargli la promozione al grado AD 9, vale a dire 7 punti; la stessa DG avrebbe del resto espressamente invitato il comitato di promozione A* a rimediare alla situazione del ricorrente assegnandogli tale numero di punti. Nonostante ciò, il comitato di promozione A* ha proposto di assegnare al ricorrente soltanto 4 " punti di appello", e l'APN ha seguito tale proposta, cosicché il ricorrente ha ricevuto un numero insufficiente per essere promosso al grado AD 9 per l'esercizio 2005.

Il ricorrente afferma che l'intervento del comitato di promozione A* e quello dell'APN, invece di rimediare alla situazione creata dal problema tecnico, avrebbero essi stessi dato luogo a vizi di procedura. Così, il comitato di promozione A* avrebbe violato il suo mandato e le sue competenze proponendo di rivedere al ribasso il numero di punti proposto dai superiori gerarchici dopo la scoperta del problema tecnico. Inoltre, né il comitato di promozione A* né l'APN avrebbero proceduto ad un vero e proprio esame comparativo dei meriti del ricorrente.

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