Language of document : ECLI:EU:T:2011:58





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 18 febbraio 2011 – P.P.TV / UAMI – Rentrak (PPT)

(causa T‑118/07)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo PPT – Marchio nazionale figurativo anteriore PPTV – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 24, 75)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 17 gennaio 2007 (procedimento R 1040/2005-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la P.P.TV - Publicidade de Portugal e Televisão, SA e la Rentrak Corp.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Rentrak Corp.

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio denominativo PPT per servizi della classe 41 – domanda di registrazione n. 1758382

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

P.P.TV – Publicidade de Portugal e Televisão, SA

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Marchio nazionale figurativo PPTV per servizi della classe 41

Decisione della divisione di opposizione:

Accoglimento dell’opposizione e rigetto della domanda di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso:

Annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto dell’opposizione

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La P.P.TV - Publicidade de Portugal e Televisão, SA è condannata alle spese.