ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)
9 febbraio 2024 (*)
« Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità ‑ Non luogo a statuire »
Nella causa T-100/22,
Ciar SpA, con sede in Pesaro (Italia), rappresentata da L. Goglia, S. Lavagnini e B. Villa, avvocati,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da E. Nicolás Gómez e R. Raponi, in qualità di agenti,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale
Motion SpA, con sede in Forlì (Italia), rappresentata da S. Corona e G. Ciccone, avvocati,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione),
composto da K. Kowalik-Bańczyk, presidente, I. Dimitrakopoulos e B. Ricziová (relatrice), giudici,
cancelliere: V. Di Bucci
vista la fase scritta del procedimento
ha emesso la presente
Ordinanza
1 Con ricorso proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della terza commissione di ricordo dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 9 dicembre 2021 (procedimento R 50/2017-3).
2 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale in data 28 dicembre 2023, la parte ricorrente e la parte interveniente hanno informato il Tribunale di un accordo raggiunto tra loro idoneo a porre termine alla controversia, destinato a disciplinare anche le spese.
3 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale in data 18 gennaio 2024, la parte convenuta ha reso noto al Tribunale che, con lettera del 5 gennaio 2024, anch’essa era stata informata dell’accordo raggiunto tra la parte ricorrente e la parte interveniente. La parte convenuta chiede al Tribunale che le spese non siano poste a suo carico.
4 Conformemente all’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale, nella fattispecie è sufficiente constatare che il presente ricorso è divenuto privo di oggetto. Ne consegue che non vi è più luogo a statuire.
5 L’articolo 137 del regolamento di procedura prevede che, in caso di non luogo a statuire, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.
6 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che si debba disporre che la parte ricorrente e la parte interveniente sopportino le proprie spese, e che siano condannate, ciascuna di esse, a sopportare la metà delle spese sostenute dalla parte convenuta.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione)
così provvede:
1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
2) La Ciar SpA e la Motion SpA sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna di esse, la metà delle spese sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
Lussemburgo, 9 febbraio 2024
Il cancelliere | | La presidente |
V. Di Bucci | | K. Kowalik-Bańczyk |