Language of document : ECLI:EU:T:2012:459

Causa T‑278/10

Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo WESTERN GOLD — Marchi nazionali, internazionale e comunitario denominativi anteriori WESERGOLD, Wesergold e WeserGold — Impedimenti relativi alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Carattere distintivo dei marchi anteriori»

 Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 settembre 2012…….?II ‑ 0000


Massime — Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 settembre 2012

1.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi — Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

2.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione — Competenza del Tribunale — Riesame dei fatti alla luce delle prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso — Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)

3.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi — Carattere complementare dei prodotti o servizi

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

4.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Somiglianza tra i marchi interessati — Idoneità delle differenze concettuali a neutralizzare le somiglianze visive o fonetiche — Presupposti

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

5.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio — Esame da parte della commissione di ricorso — Portata

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 64, § 1)

6.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione — Competenza del Tribunale — Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso — Decisione che omette una valutazione dei fatti

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 26)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 35)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 40)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 58)

5.      A termini dell’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, in seguito all’esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso e può, nel deliberare, «esercitare le competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata», vale a dire statuire essa stessa sull’opposizione respingendola o dichiarandola fondata, confermando o annullando in tal modo la decisione impugnata.

In tal senso, la mancanza della precisa invocazione nel controricorso dinanzi alla commissione di ricorso del carattere distintivo accresciuto dall’uso non influisce sull’obbligo della commissione di ricorso, quando si pronuncia essa stessa sull’opposizione, di procedere ad un nuovo esame completo del merito dell’opposizione, tanto in diritto quanto in fatto.

Infatti, la portata dell’esame che la commissione di ricorso è tenuta ad operare nei confronti della decisione oggetto del ricorso non è, in linea di principio, determinata dai motivi invocati dalla parte che ha proposto il ricorso. A fortiori, la portata dell’esame della commissione di ricorso non è limitata dall’assenza di precisione di taluni motivi di difesa dedotti dinanzi alla commissione di ricorso.

(v. punti 71, 80)

6.      A termini dell’articolo 62, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, in seguito all’esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. Tale obbligo di esame del ricorso include la considerazione del carattere distintivo acquisito con l’uso, ove tale argomento sia dedotto. Non è escluso che l’esame della fondatezza degli argomenti e degli elementi di prova presentati dal ricorrente nel corso del procedimento dinanzi all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) quanto al carattere distintivo acquisito con l’uso avrebbe indotto la commissione di ricorso a adottare una decisione con un contenuto differente da quello della decisione impugnata. Conseguentemente, omettendo di procedere a tale esame, la commissione di ricorso incorre in una violazione delle formalità sostanziali che deve sfociare nell’annullamento dell’atto impugnato.

Ove la commissione di ricorso non svolga, erroneamente, la propria valutazione quanto agli argomenti e alle prove del carattere distintivo accresciuto dall’uso, non spetta al Tribunale procedere alla valutazione di questi stessi argomenti e prove nel contesto della domanda di annullamento della decisione impugnata. Infatti, nel contesto di tale domanda, il Tribunale non può, nell’esercizio del suo controllo di legittimità, sostituirsi alla commissione di ricorso su una valutazione in fatto che essa ha omesso di effettuare. Orbene, nel contesto di un ricorso di annullamento, se il Tribunale conclude che una decisione della commissione di ricorso, contestata dinanzi ad esso con ricorso, è viziata da illegittimità, deve annullarla. Non può respingere il ricorso sostituendo la propria motivazione a quella dell’organo competente dell’Ufficio, che è l’autore dell’atto impugnato.

(v. punti 81, 83)