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Ricorso proposto il 21 giugno 2010 - K-Mail Order / UAMI - IVKO (MEN'Z)

(Causa T-279/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: K-Mail Order GmbH & Co. KG (Pforzheim, Germania) (rappresentante: avv. T. Zeiher)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: IVKO Industrieprodukt-Vertriebskontakt GmbH (Baar-Wanderath, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 marzo 2010, nel procedimento R 746/2009-1;

accogliere l'opposizione proposta avverso la registrazione del marchio comunitario contestato, e in subordine, rinviare il caso alla commissione di ricorso affinché decida ex novo;

condannare la parte soccombente alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: IVKO Industrieprodukt-Vertriebskontakt GmbH.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo MEN'Z per prodotti appartenenti alle classi 9, 14 e 18.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: la denominazione sociale "WENZ" usata in Germania nella normale prassi commerciale per prodotti delle classi 14, 18 e 25.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 4, in combinato disposto con l'art. 41, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009 1 e dell'art. 76, n. 1, in quanto la denominazione sociale della ricorrente ha rilevanza non puramente locale.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).