Language of document : ECLI:EU:T:2020:51

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

12 febbraio 2020 (*)

«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Pensione – Decisione che fissa i diritti a pensione – Bollettini di pensione – Ricorso di annullamento – Termine per la presentazione del reclamo – Tardività – Atto meramente confermativo – Irricevibilità parziale – Ripetizione dell’indebito – Inquadramento nel grado e attribuzione dello scatto – Fattore di moltiplicazione – Revoca di un atto viziato da illegittimità – Legittimo affidamento – Termine ragionevole»

Nella causa T‑605/18,

ZF, rappresentato da J.-N. Louis, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da B. Mongin e L. Radu Bouyon, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della nota del 30 novembre 2017 con la quale l’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione ha modificato, con decorrenza 1° aprile 2015, i diritti a pensione di anzianità del ricorrente, nonché della nota del 31 gennaio 2018 nella quale esso ha reso noto al ricorrente l’ammontare del saldo dei crediti dell’Unione europea nei suoi confronti,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da S. Gervasoni (relatore), presidente, L. Madise e R. da Silva Passos, giudici,

cancelliere: M. Marescaux, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 novembre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        L’articolo 5, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella sua versione applicabile prima della modifica ad opera del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (GU 2004, L 124, pag. 1) (in prosieguo: il «vecchio Statuto»), prevedeva quattro categorie di impieghi designate, in ordine gerarchico decrescente, dalle lettere «A», «B», «C» e «D». La categoria A comportava otto gradi, dal grado A 8, che era quello più basso, al grado A 1, che era il grado più elevato.

2        L’articolo 5 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella sua versione risultante dal regolamento n.723/2004 (in prosieguo: lo «Statuto»), dispone:

«1.       Gli impieghi previsti dal presente Statuto sono classificati, a seconda della natura e dell’importanza delle funzioni cui corrispondono, in un gruppo di funzioni degli amministratori (in prosieguo: denominati “AD”) (…).

2.       Il gruppo di funzioni AD comprende dodici gradi corrispondenti a funzioni direttive, di progettazione e di studio nonché a funzioni linguistiche o scientifiche (…)».

3        L’articolo 44, primo comma, dello Statuto prevede quanto segue:

«Il funzionario che abbia maturato due anni di anzianità in uno scatto del suo grado accede automaticamente allo scatto superiore dello stesso grado (...)».

4        L’articolo 66 dello Statuto contiene una tabella in cui è fissato lo stipendio base mensile per ciascun grado e ciascuno scatto rientrante nel gruppo di funzioni AD. Tale tabella contiene, per ciascun grado, cinque scatti, con la sola eccezione del grado 16, che ne annovera solo tre. La tabella figurante all’articolo 66 del vecchio Statuto conteneva, relativamente alla categoria A, due scatti nel grado A 8, sei scatti in ciascuno dei gradi A 7, A 2 e A 1 e otto scatti in ciascuno dei gradi A 6, A 5, A 4 e A 3.

5        L’articolo 107 bis dello Statuto è così formulato:

«Le disposizioni transitorie figurano all’allegato XIII».

6        L’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello Statuto è così formulato:

«1.      Durante il periodo compreso tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2006, le disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, dello statuto sono sostituite dal testo seguente:

“1.      Gli impieghi previsti dal presente statuto sono classificati, a seconda della natura e dell’importanza delle funzioni cui corrispondono, in quattro categorie designate in ordine gerarchico decrescente con le lettere A*, B*, C*, D*.

2.      La categoria A* comprende dodici gradi, la categoria B* nove gradi, la categoria C* sette gradi e la categoria D* cinque gradi”».

7        Conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello Statuto, il 1° maggio 2004, fatto salvo l’articolo 8 dello stesso allegato, gli ex gradi A 1, A 2, A 3, A 4, A 5, A 6, A 7 e A 8 dei funzionari collocati in una delle posizioni di cui all’articolo 35 dello Statuto sono ridenominati, rispettivamente, A*16, A*15, A*14, A*12, A*11, A*10, A*8 e A*7. Si tratta di gradi intermedi. Infatti, l’articolo 8, paragrafo 1, dello stesso allegato prevede, in particolare, che, a decorrere dal 1° maggio 2006, i gradi di cui sopra siano ridenominati, rispettivamente, AD 16, AD 15, AD 14, AD 12, AD 11, AD 10, AD 8 e AD 7.

8        L’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello Statuto dispone:

«Fatto salvo il disposto dell’articolo 7 del presente allegato, lo stipendio base mensile è fissato, per ciascun grado e scatto, conformemente alle seguenti tabelle (importi in euro)».

9        L’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello Statuto contiene poi quattro tabelle, una per ciascuna delle ex categorie A, B, C e D. Più in particolare, nella tabella relativa all’ex categoria A, appare, in grassetto, uno stipendio base mensile per ciascuno dei vari scatti dei gradi intermedi da A*16 a A*5, che corrisponde allo stipendio base mensile previsto per lo stesso grado e per lo stesso scatto nella tabella figurante all’articolo 66 dello Statuto.

10      Per tutti i gradi intermedi, ad eccezione dei gradi A*13, A*9, A*6 e A*5, la tabella di cui trattasi contiene anche le seguenti indicazioni supplementari:

–        per ciascun nuovo grado intermedio, il grado corrispondente nella ex categoria A;

–        sempre in grassetto, uno stipendio base mensile anche per gli scatti dal sesto all’ottavo, purché il grado corrispondente nella ex categoria A comportasse tali scatti; tali importi non hanno equivalente nella tabella figurante all’articolo 66 dello Statuto;

–        sotto ciascuno stipendio mensile in grassetto, viene indicata una cifra in corsivo; viene precisato, in una prima nota a piè di pagina, che tali cifre «corrispondono agli stipendi precedenti, fissati all’articolo 66 del [vecchio Statuto]» e che esse «sono riportate unicamente a titolo esplicativo e non hanno quindi alcun valore giuridico»; le cifre in corsivo indicano, in ogni caso, un importo inferiore a quello indicato sopra in grassetto;

–        sotto le cifre in corsivo, una terza riga riporta una cifra che è, in tutti i casi, inferiore all’unità; in una seconda nota a piè di pagina, viene precisato: «La terza riga che compare a fronte degli scatti di ciascun grado precedente rappresenta un coefficiente pari al rapporto fra lo stipendio di base applicabile anteriormente al 1° maggio 2004 e quello applicabile dopo tale data»; in tutti i casi, la cifra indicata nella terza riga corrisponde al risultato della divisione dell’importo indicato in corsivo immediatamente al di sopra (seconda riga) con l’importo indicato in grassetto alla prima riga.

11      La cifra indicata alla terza riga per il grado A*12, sesto scatto, è 0,9426565.

12      L’articolo 7 dell’allegato XIII dello Statuto prevede quanto segue:

«Lo stipendio base mensile dei funzionari assunti anteriormente al 1° maggio 2004 è fissato secondo le seguenti regole:

1.       La ridenominazione dei gradi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, non comporta alcun cambiamento dello stipendio base mensile corrisposto ai funzionari.

2.       Al 1° maggio 2004, per ciascun funzionario viene calcolato un fattore di moltiplicazione. Esso è pari al rapporto tra lo stipendio base mensile corrisposto al funzionario anteriormente al 1° maggio 2004 e l’importo applicabile ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2.

Lo stipendio base mensile corrisposto al funzionario al 1° maggio 2004 è pari al prodotto dell’importo applicabile per il fattore di moltiplicazione.

Il fattore di moltiplicazione è applicato per determinare lo stipendio base mensile del funzionario in occasione di ogni scatto periodico o adeguamento delle retribuzioni.

(...)

5.       Fatto salvo il paragrafo 3, per ogni funzionario, la prima promozione ottenuta dopo il 1° maggio 2004 comporta, in funzione della categoria occupata anteriormente al 1° maggio 2004 e dello scatto in cui si trovava nel momento in cui la promozione diventa effettiva, un aumento dello stipendio base mensile (...)

6.       In occasione della prima promozione viene determinato un nuovo fattore di moltiplicazione pari al rapporto tra il nuovo stipendio base mensile risultante dall’applicazione del paragrafo 5 e l’importo applicabile di cui all’articolo 2, paragrafo 2 del presente allegato. Fatto salvo il paragrafo 7, questo fattore di moltiplicazione è applicato in occasione di ogni scatto periodico o adeguamento delle retribuzioni.

(...)».

13      L’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello Statuto stabilisce quanto segue:

«Fatto salvo il disposto dell’articolo 7 del presente statuto, lo stipendio base mensile è fissato, per ciascun grado e scatto, conformemente alla tabella riportata all’articolo 66 dello Statuto. Per i funzionari assunti anteriormente al 1° maggio 2004, la seguente tabella si applica fino al giorno in cui diventa effettiva la loro prima promozione: [tale tabella prevedeva, al 1° aprile 2015, per il grado AD 12, ottavo scatto, uno stipendo base mensile di EUR 13 322,22]»

14      L’articolo 10, paragrafo 1, l’articolo 20, paragrafo 2, e l’articolo 20, paragrafo 4, del Regime applicabile agli altri agenti (in prosieguo: il «RAA») prevedono rispettivamente che l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, l’articolo 66 e l’articolo 44 dello Statuto si applichino per analogia agli agenti temporanei.

15      L’articolo 1 dell’allegato del RAA intitolato «Misure transitorie applicabili agli agenti coperti dal [RAA]» prevede che le disposizioni dell’allegato XIII dello Statuto si applichino per analogia agli altri agenti impiegati al 30 aprile 2004.

 Fatti

16      Con contratto firmato l’11 novembre 1999 con decorrenza 15 novembre 1999, il ricorrente è stato assunto dal Consiglio dell’Unione europea quale agente temporaneo. A far data dal 1° gennaio 2000, il ricorrente è stato inquadrato nella categoria A, grado 4, quarto scatto.

17      In occasione della riforma risultante dal regolamento n. 723/2004 (in prosieguo: la «riforma del 2004»), il sistema delle carriere è stato modificato. Lo Statuto quale derivato da tale riforma ha istituito un meccanismo di carriera nel quale le categorie di inquadramento A, B, C e D sono state raggruppate in due gruppi di funzioni AD e AST. A tale nuovo meccanismo corrispondeva una nuova griglia salariale. La griglia salariale applicata prima della riforma del 2004 prevedeva sino a otto scatti per taluni gradi di una delle quattro categorie di inquadramento mentre la griglia introdotta nel 2004 è stata modificata con un numero maggiore di gradi (sedici), ciascuno comprendente un numero più limitato di scatti (sino a cinque). È stata prevista una transizione progressiva tra i due sistemi. Gli stipendi dei funzionari e degli agenti in servizio sono rimasti immutati, ma sono stati calcolati con riferimento alla nuova griglia salariale. Un fattore di moltiplicazione è stato applicato per permettere tale mantenimento. Si tratta di una cifra compresa tra 0 e 1, che rappresenta il rapporto tra lo stipendio versato al funzionario o all’agente e lo stipendio che egli percepirebbe in applicazione della griglia salariale introdotta dalla riforma del 2004.

18      Al 1° maggio 2004, quando la nuova griglia salariale è entrata in vigore, l’inquadramento del ricorrente, e cioè il grado A 4, sesto scatto, è stato convertito in grado A*12, sesto scatto, con un fattore di moltiplicazione di 0,9426565, conformemente alla tabella relativa all’ex categoria A figurante all’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello Statuto (v. precedenti punti da 8 a 11).

19      Al 1° maggio 2006, il grado del ricorrente è stato ridenominato AD 12 (v. precedente punto 7).

20      Il 1° novembre 2007, il ricorrente è stato inquadrato nel grado AD 12, ottavo scatto, dopo aver beneficiato di un secondo avanzamento di scatto a partire dall’entrata in vigore della riforma del 2004.

21      A seguito del trasferimento al Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) di taluni servizi e di talune funzioni che facevano parte sino ad allora del segretariato generale del Consiglio, il ricorrente è stato a sua volta trasferito al SEAE a partire dall’ottobre 2011. Egli ha conservato il grado e lo scatto, ossia il grado AD 12, ottavo scatto, nonché la sua anzianità di scatto al 1° novembre 2007.

22      Il ricorrente, al quale era stato applicato sino ad allora un fattore di moltiplicazione pari a 0,9426565, si è visto applicare, a partire del suo foglio paga del mese di febbraio 2013, un fattore di moltiplicazione pari a 1. È stata altresì applicata al riguardo una rettifica retroattiva per il periodo ottobre 2011 – gennaio 2013. A seguito di tale rettifica retroattiva, è stata versata al ricorrente nel mese di febbraio 2013 un’ulteriore somma di EUR 7 948,81.

23      Il 2 luglio 2013, il ricorrente è stato nominato capo del Collegio europeo di sicurezza e di difesa (CESD) pur mantenendo il grado AD 12, ottavo scatto. Egli ha coperto tale posto sino al 31 dicembre 2014 e successivamente ha lavorato di nuovo presso il SEAE dal 1° gennaio al 31 marzo 2015.

24      Il ricorrente è stato collocato a riposo il 1° aprile 2015.

25      Con nota del 6 marzo 2015, l’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione europea ha fissato i diritti a pensione di anzianità del ricorrente (in prosieguo: la «nota del 6 marzo 2015»). Il PMO ha preso in considerazione il periodo lavorato, e cioè il periodo 15 novembre 1999 – 31 marzo 2015. Il ricorrente è stato inquadrato al quinto scatto del grado AD 12. Tuttavia, un correttivo del valore di 1,1314352 è stato applicato affinché, malgrado tale modifica di scatto, lo stipendio preso in considerazione per il calcolo della pensione fosse identico allo stipendio che il ricorrente percepiva alla data del suo collocamento a riposo (in prosieguo: lo «stipendio base»). Lo stipendio base del ricorrente corrispondeva a quello del grado AD 12, ottavo scatto, quale risultava dalla tabella di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello Statuto, vale a dire un ammontare di EUR 13 322,22 (v. precedente punto 13), ammontare non ridotto in quanto al ricorrente veniva applicato un fattore di moltiplicazione del valore di 1 dal febbraio 2013 (v. precedente punto 22).

26      La pensione in seguito versata al ricorrente era conforme a quella indicata nella nota del 6 marzo 2015.

27      In occasione del pagamento della pensione del novembre 2015, il PMO ha evidenziato sul bollettino di pensione del ricorrente l’esistenza di una somma percepita in eccesso risultante dagli stipendi a lui corrisposti durante il periodo ottobre 2011 – marzo 2015, somma pari ad un credito dell’Unione europea nei confronti del ricorrente dell’ammontare di EUR 22 896,98.

28      A partire dal febbraio 2016, è stata applicata una trattenuta mensile di EUR 715,33.

29      Inoltre, con decisione del 21 febbraio 2013, al ricorrente è stata riconosciuta una proroga del beneficio dell’assegno per figli a carico per la figlia per il periodo 1° marzo 2012 – 28 febbraio 2014. Il ricorrente ha tuttavia continuato a percepire l’assegno per figli a carico sino al marzo 2015.

30      In occasione del pagamento della pensione del giugno 2017, il PMO ha evidenziato sul bollettino di pensione del ricorrente l’esistenza di una somma percepita in eccesso corrisposta nel periodo marzo 2014 – marzo 2015 e pari ad un credito dell’Unione nei confronti del ricorrente, per l’assegno per figli a carico, dell’ammontare totale di EUR 10 196,51.

31      Una lettera in data 16 giugno 2017 è stata parimenti inviata dal PMO al ricorrente. In tale lettera, il PMO menzionava l’importo di EUR 10 196,51 e presentava un piano di ripianamento che prevedeva l’applicazione di una trattenuta mensile di EUR 728,32 tra l’agosto 2017 e il luglio 2018.

32      Con lettera del 19 ottobre 2017, il ricorrente ha chiesto al PMO che venissero cessate le trattenute applicate alla sua pensione (in prosieguo: la «lettera del 19 ottobre 2017»).

33      Con nota del 23 novembre 2017, in risposta alla lettera del 19 ottobre 2017, il PMO ha affermato, in particolare, che al ricorrente era stato applicato, senza alcuna giustificazione, un fattore di moltiplicazione pari a 1 a partire dal suo foglio paga del febbraio 2013, e ciò anche, in maniera retroattiva, per il periodo ottobre 2011 – gennaio 2013 (in prosieguo: la «nota del 23 novembre 2017»). Tuttavia, il fattore di moltiplicazione registrato nel suo fascicolo personale sarebbe rimasto del valore di 0,9426565. Tale somma percepita in eccesso spiegherebbe, secondo il PMO, l’esistenza del credito dell’Unione sul ricorrente per l’ammontare di EUR 22 896,98 evidenziato sul suo bollettino di pensione del novembre 2015 (v. precedente punto 27).

34      Nella nota del 23 novembre 2017, il PMO asseriva altresì che il ricorrente aveva continuato a percepire l’assegno per figli a carico dopo la fine, nel febbraio 2014, del periodo di proroga concessogli al riguardo. Tale somma percepita in eccesso spiegherebbe l’esistenza del credito dell’Unione sul ricorrente per un ammontare di EUR 10 196,51 (v. precedente punto 30).

35      In tale nota figurava altresì un riepilogo delle trattenute applicate alla pensione del ricorrente in corrispondenza di ciascuno dei due crediti menzionati, rispettivamente, ai precedenti punti 27 e 30.

36      Infine, sempre nella nota del 23 novembre 2017, il PMO rilevava che, alla luce dell’errore relativo al fattore di moltiplicazione (v. precedente punto 33), la nota del 6 marzo 2015 si basava su uno stipendio base errato. Il PMO precisava allora che una nuova nota sarebbe stata inviata al ricorrente al riguardo con lettera a parte.

37      Con nota del 30 novembre 2017, il PMO ha modificato, con decorrenza 1° aprile 2015, i diritti a pensione di anzianità del ricorrente (in prosieguo: la «nota del 30 novembre 2017»). Il suo stipendio base è stato modificato, il che ha portato all’applicazione di un correttivo pari a 1,066555 anziché di 1,1314352 (v. precedente punto 25).

38      In occasione del pagamento della pensione del gennaio 2018, il PMO ha evidenziato, sul bollettino di pensione del ricorrente, l’esistenza di una somma percepita in eccesso derivante dalle somme a lui corrisposte a titolo pensionistico nel corso del periodo aprile 2015 – dicembre 2017. Tale somma percepita in eccesso era pari ad un credito dell’Unione sul ricorrente dell’ammontare totale di EUR 7 389,51.

39      Con lettera del 4 gennaio 2018 inviata al PMO, il ricorrente ha inteso produrre elementi che, a suo parere, permettevano di risolvere le difficoltà relative al calcolo dei suoi stipendi pregressi e della sua pensione. Egli ha concluso tale lettera precisando che il fattore di moltiplicazione da prendere in considerazione per il calcolo dei suoi stipendi e della sua pensione avrebbe dovuto essere del valore di 1 e non di 0,9426565.

40      Dopo vari scambi di lettere e di messaggi di posta elettronica, il PMO, con nota del 31 gennaio 2018, ha comunicato al ricorrente che il saldo dei crediti dell’Unione nei suoi confronti ammontava ormai a EUR 22 409,61 (in prosieguo: la «nota del 31 gennaio 2018»). In un piano di ripianamento in cui erano ripartite fra tre crediti distinti le trattenute mensili in scadenza tra febbraio 2016 e gennaio 2020, il PMO riepilogava l’importo totale di ciascuno di tali crediti – e cioè EUR 22 896,98 per il primo credito, EUR 10 196,51 per il secondo ed EUR 7 389,51 per il terzo – e specificava in dettaglio lo stato dei rimborsi in corso per ciascuno di tali crediti.

41      Il 28 febbraio 2018, il ricorrente, sul fondamento dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, ha presentato un reclamo contro, in particolare, la nota del 30 novembre 2017 e quella del 31 gennaio 2018.

42      La Commissione ha respinto il reclamo con decisione del 27 giugno 2018, ritenendo che esso fosse diretto contro atti confermativi di decisioni anteriori non contestate entro il termine prescritto e che esso fosse pertanto irricevibile.

 Procedimento e conclusioni delle parti

43      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l’8 ottobre 2018, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

44      Il 26 settembre 2019, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del suo regolamento di procedura, il Tribunale ha rivolto alcuni quesiti scritti alle parti. Le parti hanno risposto a tali quesiti nel termine impartito.

45      Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti orali loro rivolti dal Tribunale all’udienza del 7 novembre 2019.

46      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare «la decisione della Commissione del 30 novembre 2017 che fissa i suoi diritti a pensione con decorrenza retroattiva 6 marzo 2015»;

–        annullare «la decisione della Commissione del 31 gennaio 2018 di procedere ad una ripetizione di indebito di EUR 22 409,61»;

–        condannare la Commissione alle spese.

47      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 Sull’oggetto della controversia

48      Come risulta dai fatti di causa, il PMO ritiene che esistano tre crediti dell’Unione nei confronti del ricorrente: il primo, che nel novembre 2015 ammontava a EUR 22 896,98, risulterebbe dall’erronea applicazione allo stipendio corrisposto al ricorrente, durante il periodo ottobre 2011 – marzo 2015, di un fattore di moltiplicazione del valore di 1 anziché di 0,9426565 (in prosieguo: il «primo credito»); il secondo, che nel giugno 2017 ammontava ad EUR 10 196,51, risulterebbe dall’indebita percezione da parte del ricorrente dell’assegno per figli a carico durante il periodo marzo 2014 – marzo 2015 (in prosieguo: il «secondo credito»); il terzo, che nel dicembre 2017 ammontava ad EUR 7 389,51, risulterebbe dalla non corretta applicazione, per il calcolo dello stipendio base del ricorrente e quindi della sua pensione, di un fattore di moltiplicazione di 1, applicazione che ha portato il PMO a adottare un correttivo di valore pari a 1,1314352 anziché di 1,066555 durante il periodo aprile 2015 – dicembre 2017 (in prosieguo: il «terzo credito»).

49      Il ricorrente contesta due atti, e cioè, da un lato, la nota del 30 novembre 2017 e, dall’altro, la nota del 31 gennaio 2018.

50      La nota del 30 novembre 2017, applicando retroattivamente al ricorrente un fattore di moltiplicazione del valore di 0,9426565 anziché di 1, modifica lo stipendio preso in considerazione per il calcolo della pensione ed è all’origine del terzo credito (v. precedenti punti 33, 36 e 37).

51      La nota del 31 gennaio 2018 comunica al ricorrente l’ammontare, a tale data, del saldo complessivo dei tre crediti dell’Unione nei suoi confronti. Essa è accompagnata da un piano di ripianamento che riepiloga l’importo totale di ciascuno dei tre crediti.

52      Occorre rilevare, al riguardo, che il primo e il secondo credito hanno dato luogo, prima del gennaio 2018, a trattenute sulla pensione del ricorrente, di modo che l’ammontare netto del saldo globale dei tre crediti, e cioè EUR 22 409,61 alla data del 31 gennaio 2018, era inferiore, a tale data, alla somma di tali crediti.

53      Per quanto riguarda il secondo credito, il ricorrente ha dichiarato all’udienza di rinunciare alle sue pretese relative a tale credito, del che è stato preso atto nel verbale d’udienza.

54      Inoltre, il piano di ripianamento che accompagna la nota del 31 gennaio 2018 fornisce il dettaglio dei rimborsi in atto per ciascuno dei tre crediti (v. precedente punto 40).

55      Orbene, a tale proposito, il ricorrente precisa, nelle sue memorie scritte, di chiedere l’annullamento della «decisione della Commissione del 31 gennaio 2018 di procedere ad una ripetizione di indebito di EUR 22 409,61». Tale precisazione permette di concludere che solo l’accertamento dell’esistenza di tale credito – e non le modalità del suo rimborso figuranti nel piano di ripianamento di cui al precedente punto 51 – forma oggetto della domanda di annullamento del ricorrente. Tale conclusione è confortata dal fatto che il ricorrente non ha mai diretto la sua contestazione, né nelle sue memorie scritte né all’udienza, nei confronti delle dette modalità di rimborso.

56      Si deve pertanto concludere che il ricorrente si limita a chiedere l’annullamento della nota del 31 gennaio 2018 nella parte in cui essa menziona l’esistenza di crediti dell’Unione nei suoi confronti.

57      Risulta dalle considerazioni che precedono che l’oggetto della controversia si limita alla contestazione, da una parte, della nota del 30 novembre 2017, che riguarda il terzo credito, relativa alla pensione corrisposta al ricorrente tra l’aprile 2015 e il dicembre 2017, e, dall’altra, della nota del 31 gennaio 2018, nella parte in cui essa menziona l’esistenza di tale credito e nella parte in cui essa menziona altresì l’esistenza del primo credito, relativo agli stipendi corrisposti al ricorrente per il periodo ottobre 2011 – marzo 2015.

 Sulla ricevibilità

58      La Commissione, che faceva valere, nel suo controricorso, il fatto che la nota del 30 novembre 2017 e quella del 31 gennaio 2018 erano la mera reiterazione della decisione desumibile dal bollettino di pensione del novembre 2015, ha dichiarato, all’udienza, di rinunciare alle sue eccezioni di irricevibilità, del che è stato preso atto nel verbale d’udienza.

59      Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, i termini per proporre reclami e ricorsi, contemplati dagli articoli 90 e 91 dello Statuto, sono perentori e non possono essere rimessi alla disponibilità delle parti e del giudice al quale spetta verificare, anche d’ufficio, se essi sono rispettati (sentenze del 29 giugno 2000, Politi/ETF, C‑154/99 P, EU:C:2000:354, punto 15, e del 29 novembre 2018, WL/ERCEA, T‑493/17, non pubblicata, EU:T:2018:852, punto 64).

60      Ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, qualsiasi persona cui si applica il detto Statuto può presentare all’autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, reclamo che dev’essere presentato entro un termine di tre mesi.

61      Fogli paga o bollettini di pensione possono essere soggetti a reclamo ed, eventualmente, a ricorso quando una decisione avente un oggetto puramente pecuniario può, per la sua natura, risultare da un siffatto foglio paga. In tal caso, la comunicazione del foglio paga o del bollettino mensile di pensione ha l’effetto di far decorrere i termini di reclamo e di ricorso contro una decisione amministrativa qualora detto documento faccia apparire, chiaramente e per la prima volta, l’esistenza e la portata di tale decisione (v. sentenza del 14 dicembre 2017, Martinez De Prins e a./SEAE, T‑575/16, EU:T:2017:911, punti 31 e 32 e giurisprudenza citata; v., altresì, in questo senso, sentenza del 9 gennaio 2007, Van Neyghem/Comitato delle regioni, T‑288/04, EU:T:2007:1, punti 39 e 40).

62      Nella fattispecie, come si è detto al precedente punto 27, in occasione del pagamento della pensione del novembre 2015, il PMO ha reso nota al ricorrente l’esistenza del primo credito, il quale derivava, come risulta dal bollettino di pensione, da una somma percepita in eccesso corrisposta mensilmente per il periodo ottobre 2011 – marzo 2015 e corrispondeva ad un importo complessivo di EUR 22 896,98.

63      Orbene, la decisione che constata l’esistenza del primo credito ha un oggetto puramente pecuniario. Essa poteva pertanto, per la sua natura, risultare dal bollettino di pensione del novembre 2015. Per quanto sia increscioso il fatto che il PMO non abbia munito tale bollettino di alcuna precisazione quanto alla motivazione di tale decisione, nondimeno, poiché il detto bollettino faceva apparire, chiaramente e per la prima volta, l’esistenza e la portata di tale decisione, la sua comunicazione ha avuto l’effetto di far decorrere i termini di reclamo e di ricorso nei suoi confronti.

64      Quanto alla data in cui è avvenuta la comunicazione della decisione che constatava l’esistenza del primo credito, risulta dai documenti agli atti ed è confermato dalla lettera del ricorrente del 19 ottobre 2017 (v. precedente punto 33) che quest’ultimo ha inviato al PMO il 19 febbraio 2017 un messaggio nel quale asseriva di essere venuto a conoscenza del suo bollettino di pensione del novembre 2015 e delle trattenute successivamente applicate sulla sua pensione. Egli precisava addirittura, nella lettera del 19 ottobre 2017, di aver «ricevuto» tale bollettino nel novembre 2015.

65      Di conseguenza, indipendentemente dalle circostanze fatte altrimenti valere dal ricorrente per dimostrare di essere stato nell’impossibilità di venire immediatamente a conoscenza del suo bollettino di pensione del novembre 2015, quest’ultimo può essere considerato come comunicato al ricorrente, in ogni caso, entro e non oltre il 19 febbraio 2017.

66      Orbene, il ricorrente non menziona, nei suoi atti scritti, alcun reclamo da lui presentato contro il bollettino di pensione del novembre 2015 entro il termine di tre mesi decorrente dal 19 febbraio 2017.

67      Dalle considerazioni che precedono risulta che il ricorrente non ha contestato entro i termini prescritti la decisione con cui è stata accertata per la prima volta l’esistenza del primo credito, la quale risultava dal suo bollettino di pensione del novembre 2015.

68      Gli argomenti del ricorrente fondati sulle disposizioni degli articoli 25 e 26 dello Statuto, secondo le quali esisterebbe un obbligo di comunicazione all’agente delle decisioni individuali che lo riguardano, non possono rimettere in discussione la conclusione menzionata al precedente punto 67, in quanto tali disposizioni non hanno lo scopo di determinare le condizioni di applicazione ai funzionari e agli agenti dell’Unione dei termini procedurali (v., in questo senso, sentenze del 30 maggio 2002, Onidi/Commissione, T‑197/00, EU:T:2002:135, punto 156, e del 5 ottobre 2009, de Brito Sequeira Carvalho/Commissione e Commissione/de Brito Sequeira Carvalho, T‑40/07 P e T‑62/07 P, EU:T:2009:382, punto 92), contrariamente alle disposizioni contenute nel titolo VII dello Statuto, intitolato «Mezzi di ricorso», sulla base delle quali le sentenze citate al precedente punto 61 sono state pronunciate.

69      Prima di concludere per l’irricevibilità delle conclusioni del ricorrente, nella parte in cui esse vertono sull’esistenza del primo credito, occorre tuttavia accertarsi che la nota del 31 gennaio 2018 non fosse tale da riaprire i termini procedurali al riguardo. Si deve pertanto determinare se la nota del 31 gennaio 2018, in quanto menziona l’esistenza del primo credito, costituisca o meno una mera decisione confermativa della decisione risultante dal bollettino di pensione del novembre 2015.

70      Secondo la giurisprudenza, il carattere confermativo o meno di un atto non può essere valutato unicamente in relazione al suo contenuto rispetto a quello della decisione anteriore che esso confermerebbe, ma deve altresì esserlo rispetto alla natura della domanda alla quale tale atto risponde (v. sentenza del 17 novembre 2016, Fedtke/CESE, T‑157/16 P, non pubblicata, EU:T:2016:666, punto 17 e giurisprudenza citata).

71      Risulta, in particolare, da tale giurisprudenza che, qualora l’atto costituisca la risposta ad una domanda in cui vengano dedotti fatti nuovi e rilevanti e con cui l’amministrazione sia invitata a procedere ad un riesame della precedente decisione, tale atto non può essere considerato avente natura meramente confermativa, laddove si pronunci sui fatti medesimi e contenga, in tal modo, un elemento nuovo rispetto alla decisione precedente. Infatti, l’esistenza di fatti nuovi e sostanziali può giustificare la presentazione di una domanda mirante al riesame di una precedente decisione divenuta definitiva. Diversamente, allorché la domanda di riesame non è basata su fatti nuovi e sostanziali, il ricorso avverso la decisione di diniego di procedere al riesame richiesto dev’essere dichiarato irricevibile (v. sentenza del 17 novembre 2016, Fedtke/CESE, T‑157/16 P, non pubblicata, EU:T:2016:666, punto 18 e giurisprudenza citata).

72      Quanto alla questione di stabilire secondo quali criteri dei fatti vadano qualificati nuovi, risulta dalla giurisprudenza che, per avere tale carattere, è necessario che né il ricorrente né l’amministrazione abbiano avuto o siano stati in grado di avere conoscenza del fatto di cui trattasi al momento dell’adozione della decisione anteriore (v. sentenza del 17 novembre 2016, Fedtke/CESE, T‑157/16 P, non pubblicata, EU:T:2016:666, punto 19 e giurisprudenza citata).

73      A questo proposito, vero è che, nella sentenza del 13 novembre 2014, Spagna/Commissione (T‑481/11, EU:T:2014:945, punto 38), viene precisato che un elemento dev’essere considerato nuovo sia se non esisteva al momento dell’adozione dell’atto anteriore sia se si tratta di un elemento che esisteva già al momento dell’adozione dell’atto anteriore, ma che, per qualsiasi motivo, inclusa una mancanza di diligenza dell’autore di quest’ultimo, non è stato preso in considerazione in occasione della sua adozione.

74      Tuttavia, malgrado la sua formulazione assai ampia, tale precisazione non può essere interpretata nel senso che consenta ad un funzionario, che si sia visto respingere, in tutto o in parte, una prima domanda con una decisione divenuta definitiva, di far valere come fatti nuovi, a sostegno di una seconda domanda avente lo stesso scopo della prima, elementi già a sua disposizione e che egli ha omesso di presentare a sostegno della sua prima domanda (sentenza del 17 novembre 2016, Fedtke/CESE, T‑157/16 P, non pubblicata, EU:T:2016:666, punto 22).

75      Se così non fosse, sarebbe disattesa non soltanto la giurisprudenza ricordata ai precedenti punti da 70 a 72, ma anche quella secondo la quale la facoltà di presentare una domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto non può permettere al funzionario di ignorare i termini previsti dagli articoli 90 e 91 dello Statuto per la presentazione del reclamo e del ricorso, mettendo indirettamente in discussione, tramite una siffatta domanda successiva, una precedente decisione non contestata entro i termini (v. sentenza del 17 novembre 2016, Fedtke/CESE, T‑157/16 P, non pubblicata, EU:T:2016:666, punto 24 e giurisprudenza citata).

76      Nella fattispecie, gli elementi ai quali il ricorrente fa riferimento nella sua lettera del 4 gennaio 2018, i quali tendono sostanzialmente a dimostrare che la sua nomina in quanto capo del CESD costituiva una nomina ad un nuovo posto con maggiori responsabilità, sono elementi che erano a disposizione del ricorrente quando egli ha occupato tale posto tra il luglio 2013 e il dicembre 2014 e di cui egli disponeva, di conseguenza, al momento in cui è venuto a conoscenza del bollettino di pensione del novembre 2015. Orbene, egli non li ha sottoposti al PMO entro il prescritto termine di reclamo. Detti elementi non sono pertanto tali da consentirgli di riaprire il detto termine.

77      Di conseguenza, la nota del 31gennaio 2018, nella parte in cui menziona l’esistenza del primo credito, dev’essere considerata come una mera decisione confermativa della decisione desumibile dal bollettino di pensione del novembre 2015.

78      Discende dalle considerazioni che precedono che le conclusioni dirette contro la nota del 31 gennaio 2018, nella parte in cui essa menziona l’esistenza del primo credito, non sono ricevibili.

79      Dato che il ricorrente ha dichiarato all’udienza di rinunciare alle sue pretese relative al secondo credito (v. precedente punto 53), occorre esaminare la fondatezza della sua argomentazione solo nella parte in cui essa riguarda il terzo credito, la cui constatazione, risultante dalla nota del 30 novembre 2017, è stata reiterata nella nota del 31 gennaio 2018.

 Nel merito

80      A sostegno delle sue conclusioni di annullamento, il ricorrente fa valere sei motivi: il primo fondato sull’errore di diritto, il secondo sulla violazione dell’articolo 85 dello Statuto, il terzo sulla violazione dei principi applicabili alla revoca degli atti legittimi, il quarto sulla violazione dei principi applicabili alla revoca degli atti illegittimi, il quinto sulla carenza di motivazione e il sesto sull’errore manifesto di valutazione.

 Sullerrore di diritto

81      Il ricorrente sostiene che la rettifica retroattiva di cui la sua pensione ha formato oggetto non è giustificata e che le decisioni di cui egli chiede l’annullamento sono viziate da errore di diritto.

82      Il ricorrente contesta che la decisione desumibile dal suo foglio paga del febbraio 2013 sia stata adottata senza causa.

83      La Commissione ribatte che il mutamento di funzioni del ricorrente e la sua entrata in servizio presso il CESD non hanno determinato un mutamento di grado o di scatto.

84      Al riguardo, occorre ricordare (v. precedenti punti da 18 a 20) che, al 1° maggio 2004, quando è entrata in vigore la nuova griglia salariale, l’inquadramento del ricorrente, e cioè il grado A 4, sesto scatto, è stato convertito nel grado A*12, sesto scatto, con l’applicazione, conformemente alla tabella relativa all’ex categoria A contenuta all’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello Statuto, di un fattore di moltiplicazione di 0,9426565.

85      Al 1° maggio 2006, il grado del ricorrente è stato ridenominato AD 12.

86      Il 1° novembre 2007, il ricorrente è stato inquadrato nel grado AD 12, ottavo scatto, dopo aver beneficiato di un secondo avanzamento di scatto dall’entrata in vigore della riforma del 2004. La possibilità di attribuire ad un funzionario o ad un agente in servizio prima del 1° maggio 2004 uno scatto superiore allo scatto più elevato previsto dall’articolo 66 dello Statuto (v. precedente punto 4) risulta dalla tabella relativa all’ex categoria A contenuta all’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello Statuto (v. precedente punto 10).

87      Il ricorrente, in mancanza di promozione, è stato mantenuto nel grado AD 12, ottavo scatto, finché era in servizio, sul fondamento dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello Statuto (v. precedente punto 13).

88      Al momento del suo collocamento a riposo, nell’aprile 2015, il ricorrente è stato inquadrato nel grado AD 12, quinto scatto. Tuttavia, un correttivo pari a 1,1314352 è stato applicato allo stipendio corrispondente al quinto scatto del grado AD 12 affinché lo stipendio preso in considerazione ai fini del calcolo della sua pensione fosse identico allo stipendio base, vale a dire a quello da lui percepito alla data del suo collocamento a riposo, e cioè EUR 13 322,22 (v. precedente punto 25).

89      Si deve sottolineare che il ricorrente non ha contestato, al momento del suo collocamento a riposo, il mutamento di scatto operato nei suoi confronti.

90      L’ammontare dello stipendio base, menzionato al precedente punto 88, risultava dall’applicazione del fattore di moltiplicazione del valore di 1 che era stata operata nel febbraio 2013 (v. precedente punto 22).

91      Orbene, risulta dall’articolo 7, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello Statuto che il fattore di moltiplicazione è calcolato al 1° maggio 2004 (v. precedente punto 12).

92      In considerazione dell’inquadramento del ricorrente a tale data (v. precedente punto 18), il suo fattore di moltiplicazione, in applicazione della tabella relativa all’ex categoria A contenuta all’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello Statuto, doveva essere del valore di 0,9426565 (v. precedente punto 11).

93      Inoltre, le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, dell’allegato XIII dello Statuto prevedono l’applicazione del fattore di moltiplicazione calcolato il 1° maggio 2004 all’atto dell’avanzamento di scatto o dell’adeguamento delle retribuzioni. Quanto al paragrafo 6 dello stesso articolo, esso prevede la determinazione di un nuovo fattore solo all’atto della prima promozione dopo il 1° maggio 2004 (v. precedente punto 12).

94      Orbene, è pacifico che il ricorrente non è stato promosso tra il 1° maggio 2004 e il 1° aprile 2015, data del suo collocamento a riposo.

95      Doveva pertanto continuare ad essergli applicato un fattore di moltiplicazione del valore di 0,9426565 sino alla data del suo collocamento a riposo.

96      Tuttavia, al ricorrente è stato applicato, a partire del suo foglio paga del febbraio 2013, un fattore di moltiplicazione del valore di 1 (v. precedente punto 90).

97      Orbene, non risulta da alcun elemento agli atti che la decisione relativa al fattore di moltiplicazione, desumibile dal foglio paga del ricorrente del febbraio 2013, sia legittima quando invece è stato appena accertato che il ricorrente non soddisfaceva le condizioni previste dalle norme perché gli fosse applicato un nuovo fattore di moltiplicazione.

98      Una siffatta modifica, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non era quindi giustificata alla luce delle condizioni previste dalle disposizioni applicabili dello Statuto.

99      Come risulta dalla nota del 6 marzo 2015, tale modifica non giustificata ha portato al calcolo della pensione del ricorrente sul fondamento di un ammontare dello stipendio base risultante dall’applicazione di un fattore di moltiplicazione del valore di 1 (v. precedente punto 90).

100    La rettifica operata dalla decisione desumibile dal bollettino di pensione del novembre 2015 (v. precedente punto 33) poi quella operata dalla nota del 30 novembre 2017 erano dirette a rimediare alla ingiustificata modifica menzionata al precedente punto 98.

101    Pertanto, nella nota del 30 novembre 2017, il PMO ha determinato l’ammontare dello stipendio base fondandosi, questa volta, non sullo stipendio percepito dal ricorrente alla data del suo collocamento a riposo, il quale era determinato sulla base di un fattore di moltiplicazione del valore di 1, ma sullo stipendio che il ricorrente avrebbe dovuto percepire, il quale è determinato sulla base di un fattore di moltiplicazione del valore di 0,9426565. Tale fattore è stato quindi applicato allo stipendio corrispondente al grado AD 12, ottavo scatto, quale risulta dalla tabella contenuta all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello Statuto (v. precedente punto 87). Alla data del collocamento a riposo del ricorrente, l’ammontare iscritto al riguardo nella detta tabella era di EUR 13 322,22 (v. precedente punto 13). Lo stipendio base così ottenuto era di EUR 12 558,28, il che ha portato ad una modifica del correttivo applicato perché lo stipendio preso in considerazione per il calcolo della pensione fosse identico allo stipendio base. Il valore del correttivo è così passato da 1,1314352 a 1,066555 (v. precedente punto 37).

102    Orbene, il ricorrente non dimostra che l’applicazione delle norme a cui il PMO ha così proceduto sia erronea.

103    In particolare, il ricorrente non può legittimamente sostenere che, a seguito del suo trasferimento al SEAE nell’ottobre 2011 (v. precedente punto 21), le disposizioni transitorie dell’allegato XIII dello Statuto non gli erano più applicabili, il che avrebbe giustificato l’eliminazione del fattore di moltiplicazione di 0,9426565 e l’applicazione di un fattore di moltiplicazione del valore di 1.

104    Infatti, anche se l’entrata in sevizio del ricorrente presso il SEAE ha dato luogo alla firma di un nuovo contratto, essa derivava, come risulta da una lettera dell’8 dicembre 2010 inviata al ricorrente dal segretario generale del Consiglio, da un trasferimento di personale che seguiva il trasferimento al SEAE di taluni servizi e funzioni facenti parte, sino ad allora, del segretariato generale del Consiglio. Non si trattava quindi di un’assunzione che segnasse l’inizio di una nuova carriera alla quale le disposizioni transitorie dell’allegato XIII dello Statuto non dovessero essere applicate.

105    Del resto, al momento dell’entrata in servizio del ricorrente presso il SEAE, la sua carriera non è stata interrotta. Così, al ricorrente è stato mantenuto l’inquadramento nel grado AD 12, ottavo scatto, applicabile solo in forza delle disposizioni transitorie dell’allegato XIII dello Statuto. Per giunta è stata mantenuta un’anzianità di scatto anteriore alla sua entrata in servizio presso il SEAE il 1° ottobre 2011 (v. precedente punto 21).

106    Così, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, le disposizioni transitorie dell’allegato XIII dello Statuto gli erano ancora applicabili dopo la sua entrata in servizio presso il SEAE il 1° ottobre 2011.

107    Risulta dalle considerazioni che precedono che a torto il ricorrente sostiene che la rettifica retroattiva operata sulla sua pensione nel novembre 2017 non sarebbe giustificata e che la nota del 30 novembre 2017 sarebbe, per questo motivo, viziata da errore di diritto.

108    Di conseguenza, il presente motivo dev’essere respinto.

 Sulla violazione dellarticolo 85 dello Statuto

109    Il ricorrente sostiene che il fattore di moltiplicazione applicatogli quando era ancora in servizio non figurava nel contratto da lui concluso con il SEAE e che, pertanto, egli non poteva essere informato di un’eventuale irregolarità della decisione che fissava i suoi diritti all’atto della sua entrata in servizio presso il SEAE.

110    Il ricorrente fa altresì valere la complessità delle disposizioni controverse.

111    Il ricorrente asserisce infine che nessuna disposizione dello Statuto gli permetteva di verificare l’esattezza del fattore di moltiplicazione applicatogli, in particolare a partire dal febbraio 2013.

112    La Commissione sostiene che le condizioni dell’articolo 85 dello Statuto ricorrevano nella fattispecie.

113    Essa aggiunge che il semplice raffronto tra la posizione amministrativa del ricorrente quale risultava da un’applicazione informatica che gli permetteva di consultare il suo fascicolo personale e la sua posizione amministrativa quale risultava dai suoi fogli paga permetteva al ricorrente di rilevare una inspiegabile differenza di fattore di moltiplicazione.

114    Al riguardo, risulta dall’articolo 85 dello Statuto, applicabile agli agenti temporanei in forza dell’articolo 45 del RAA, che, perché una somma indebitamente percepita possa dar luogo a ripetizione, è necessario fornire la prova che il beneficiario avesse una effettiva conoscenza dell’irregolarità del pagamento o che l’irregolarità del versamento fosse così evidente che il beneficiario non potesse non accorgersene. Se, in questa seconda ipotesi, il beneficiario nega di avere avuto conoscenza dell’irregolarità del versamento, si debbono esaminare le circostanze in cui il versamento è stato effettuato, al fine di stabilire se l’irregolarità del versamento dovesse risultare evidente (sentenza del 10 febbraio 1994, White/Commissione, T‑107/92, EU:T:1994:17, punto 32).

115    L’espressione «così evidente» che caratterizza l’irregolarità del versamento ai sensi dell’articolo 85 dello Statuto significa non che il beneficiario di pagamenti indebiti sia dispensato da qualsiasi sforzo di riflessione o di controllo, bensì che la restituzione è dovuta qualora si tratti di un errore che non può sfuggire ad un dipendente di normale diligenza che si presume conosca le norme che disciplinano il suo stipendio (sentenze dell’11 luglio 1979, Broe/Commissione, 252/78, EU:C:1979:186, punto 13, e del 10 febbraio 1994, White/Commissione, T‑107/92, EU:T:1994:17, punto 33).

116    L’articolo 85 dello Statuto dev’essere interpretato nel senso che non si tratta di sapere se l’errore fosse o meno evidente per l’amministrazione, ma se esso fosse tale per l’interessato. La situazione in cui si trova un’amministrazione che ha il compito di assicurare il pagamento di migliaia di retribuzioni e indennità di vario tipo non può essere comparata a quella del funzionario, che ha un interesse personale a verificare i pagamenti che gli sono mensilmente versati (sentenza dell’11 luglio 1979, Broe/Commissione, 252/78, EU:C:1979:186, punto 11). Benché sia increscioso che occorra talora un lungo lasso di tempo all’amministrazione per rendersi conto dell’irregolarità di un versamento, nondimeno l’interessato, lungi dall’essere dispensato da ogni sforzo di riflessione o di controllo, deve individuare un errore che non potesse sfuggire a un funzionario normalmente diligente (v., in questo senso, sentenze del 10 febbraio 1994, White/Commissione, T‑107/92, EU:T:1994:17, punto 39, e del 18 giugno 2019, Quadri di Cardano/Commissione, T‑828/17, non pubblicata, EU:T:2019:422, punto 63).

117    Risulta, inoltre, dalla giurisprudenza che, tra gli elementi presi in considerazione dal giudice dell’Unione per valutare il carattere evidente dell’errore commesso dall’amministrazione, oltre al livello di responsabilità del funzionario connesso al suo grado e alla sua anzianità, si deve tener conto del grado di chiarezza delle disposizioni statutarie che definiscono le condizioni di concessione degli emolumenti dovuti all’interessato nonché dell’importanza delle modifiche intervenute nella sua situazione personale o familiare, qualora il versamento della somma controversa sia legato alla valutazione, da parte dell’amministrazione, di tale situazione (v. sentenza del 18 giugno 2019, Quadri di Cardano/Commissione, T‑828/17, non pubblicata, EU:T:2019:422, punto 48 e giurisprudenza citata).

118    Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, non è necessario che il funzionario interessato, nell’esercizio del dovere di diligenza ad esso incombente, possa determinare con precisione la portata dell’errore commesso dall’amministrazione. Basta, al riguardo, che egli nutra dubbi sulla fondatezza dei versamenti di cui trattasi perché sia tenuto a rivolgersi all’amministrazione affinché essa effettui le verifiche necessarie (v. sentenza del 18 giugno 2019, Quadri di Cardano/Commissione, T‑828/17, non pubblicata, EU:T:2019:422, punto 49 e giurisprudenza citata).

119    Nella fattispecie, l’errore commesso dal PMO deriva dall’applicazione al ricorrente di un fattore di moltiplicazione del valore di 1 anziché di 0,9426565. Tale errore, commesso dapprima nel febbraio 2013, è perdurato in seguito, anche al momento del collocamento a riposo del ricorrente e della determinazione dei suoi diritti a pensione.

120    A questo proposito, come si è detto al precedente punto 22, il ricorrente, a cui era stato applicato sino ad allora un fattore di moltiplicazione del valore di 0,9426565, si è visto applicare, a partire dal suo foglio paga del febbraio 2013, un fattore di moltiplicazione del valore di 1, il che corrispondeva ad un aumento del suo stipendio di EUR 737,75 mensili. Per giunta, per il periodo ottobre 2011 – gennaio 2013, è stata operata una rettifica retroattiva della sua retribuzione netta dell’importo totale di EUR 7 948,81, importo che gli è stato versato nel mese di febbraio 2013.

121    Modifiche del genere, vista la loro entità, dovevano necessariamente attirare l’attenzione del ricorrente.

122    Per giunta, il ricorrente non ha beneficiato, nell’ottobre 2011, di una promozione che avrebbe giustificato la determinazione di un nuovo fattore di moltiplicazione (v. precedenti punti 12 e 93). Egli non ha neppure beneficiato di un avanzamento di scatto che avrebbe potuto giustificare un aumento del suo stipendio.

123    Inoltre, il trasferimento del ricorrente al SEAE nell’ottobre 2011 non poteva giustificare insieme il mantenimento di un inquadramento nel grado AD 12, ottavo scatto, di cui il ricorrente beneficiava in forza delle disposizioni transitorie dell’allegato XIII dello Statuto, e, nel contempo, l’eliminazione del fattore di moltiplicazione la cui applicazione risulta dalle disposizioni transitorie dell’allegato XIII dello Statuto (v. precedenti punti 103 e 105).

124    Infine, anche se il ricorrente è stato nominato capo del CESD nel 2013, egli ha conservato, in tale occasione, il grado AD 12, ottavo scatto (v. precedente punto 23). Per giunta, tale nomina, avvenuta nel luglio 2013, non poteva giustificare il versamento, nel febbraio 2013, di un supplemento di stipendio per il periodo ottobre 2011 – gennaio 2013.

125    Alla luce dell’inesistenza, nella carriera del ricorrente, di eventi tali da giustificare le modifiche citate al precedente punto 120, queste ultime dovevano a maggior ragione attirare l’attenzione dell’interessato.

126    Inoltre, si deve aggiungere che, nel febbraio 2013, il ricorrente era in servizio da oltre tredici anni ed era inquadrato nel grado AD 12, ottavo scatto, lo stipendio corrispondente al quale è equivalente a quello del grado AD 14, primo scatto. Inoltre, il ricorrente ha affermato, nelle sue memorie, che, successivamente, in quanto capo del CESD, egli aveva «esercitato i poteri d[ell]’autorità autorizzata a rappresentare il CESD ai fini di ogni atto giuridico avente implicazioni finanziarie e amministrative». Un siffatto livello di responsabilità e la natura delle funzioni esercitate dal ricorrente confortano la tesi della Commissione secondo la quale l’interessato non poteva ignorare, al più tardi nel marzo 2015, l’esistenza dell’errore commesso dal PMO.

127    Infine, la Commissione asserisce, senza essere contestata al riguardo, che il semplice raffronto tra la situazione amministrativa del ricorrente, quale risultava dall’applicazione informatica che gli permetteva di consultare il suo fascicolo personale, e di tale situazione amministrativa, quale risultava dai suoi fogli paga, permetteva di rivelare un’incoerenza relativa al fattore di moltiplicazione applicatogli (v. precedente punto 113).

128    Risulta da quanto precede che il ricorrente, quando ha beneficiato, nel febbraio 2013, di un aumento di stipendio di EUR 737,75 e ha percepito, lo stesso mese, a titolo di rettifica retroattiva della sua retribuzione netta, una somma totale di EUR 7 948,81, avrebbe dovuto quanto meno nutrire dubbi sul se ricorressero le condizioni perché egli beneficiasse di un aumento del genere senza un avanzamento di inquadramento che potesse giustificare il passaggio del fattore di moltiplicazione applicatogli da un valore di 0,9426565 ad un valore di 1. In presenza di dubbi del genere sulla regolarità della decisione desumibile dal foglio paga del febbraio 2013, egli era tenuto a sottoporre il problema ai servizi competenti del PMO (v., in questo senso, sentenze dell’11 luglio 1979, Broe/Commissione, 252/78, EU:C:1979:186, punto 13, e del 10 febbraio 1994, White/Commissione, T‑107/92, EU:T:1994:17, punto 42).

129    Non risulta dai documenti agli atti che il ricorrente abbia compiuto passi del genere, né al momento in cui gli è stato comunicato il foglio paga del febbraio 2013 né successivamente, in particolare quando ha ricevuto comunicazione della nota del 6 marzo 2015 che fissava i suoi diritti a pensione, mentre il carattere evidente dell’errore commesso dal PMO permaneva ancora a quel momento.

130    Di conseguenza, la violazione dell’articolo 85 dello Statuto non è dimostrata.

131    Tale conclusione non può essere infirmata dal fatto che il PMO abbia commesso una negligenza o un errore adottando la decisione risultante dal foglio paga del febbraio 2013 e poi la nota del 6 marzo 2015. Circostanze del genere sono, infatti, ininfluenti sull’applicazione dell’articolo 85 dello Statuto, che presuppone appunto che l’amministrazione abbia commesso un errore procedendo al versamento irregolare (sentenze del 24 febbraio 1994, Stahlschmidt/Parlamento, T‑38/93, EU:T:1994:23, punto 23; del 30 novembre 2006, J/Commissione, T‑379/04, EU:T:2006:368, punto 100, e del 16 maggio 2007, F/Commissione, T‑324/04, EU:T:2007:140, punto 139).

132    Analogamente, la conclusione menzionata al precedente punto 130 non è infirmata dagli altri argomenti del ricorrente.

133    In primo luogo, l’argomento relativo all’impossibilità per il ricorrente di aver conoscenza di un’eventuale irregolarità, dato che né il suo contratto né la decisione della sua assunzione facevano riferimento al fattore di moltiplicazione, dev’essere respinto alla luce delle considerazioni esposte ai precedenti punti da 120 a 127.

134    Inoltre, il fattore di moltiplicazione del valore di 1 appariva sul foglio paga del febbraio 2013. Il ricorrente poteva quindi aver conoscenza della sua esistenza e del suo valore.

135    In secondo luogo, la determinazione del fattore di moltiplicazione che avrebbe dovuto essere applicato al ricorrente, e cioè 0,9426565, risultava dall’applicazione combinata delle disposizioni esposte ai precedenti punti da 91 a 93 alla situazione del ricorrente. Di conseguenza, a torto il ricorrente sostiene che nessuna disposizione dello Statuto gli consentiva di verificare l’esattezza del fattore di moltiplicazione applicatogli.

136    Per di più, occorre ricordare che si presume che ogni funzionario o agente conosca lo Statuto (sentenza del 19 maggio 1999, Connolly/Commissione, T‑34/96 e T‑163/96, EU:T:1999:102, punto 168). Pertanto, il ricorrente non può sostenere che egli ignorava l’esistenza e la portata di tali disposizioni, e ciò, a fortiori, tenuto conto del suo livello di responsabilità e della sua anzianità.

137    Risulta da quanto precede che occorre respingere il presente motivo.

 Sulla violazione dei principi relativi alla revoca degli atti legittimi

138    Si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, la revoca con effetto retroattivo di un atto amministrativo legittimo con cui sono stati attribuiti diritti soggettivi o vantaggi analoghi è in contrasto con i principi generali di diritto (v. sentenza del 27 giugno 2017, Ruiz Molina/EUIPO, T‑233/16 P, EU:T:2017:435, punto 26 e giurisprudenza citata).

139    Il ricorrente sostiene che la decisione che fissava il suo grado e il suo scatto al momento del suo trasferimento al SEAE il 1° ottobre 2011 era legittima e gli attribuiva diritti soggettivi. Essa non poteva quindi, a suo parere, formare oggetto di revoca.

140    La Commissione sostiene che il PMO non ha revocato un atto legittimo.

141    Occorre rilevare che le note del 30 novembre 2017 e del 31 gennaio 2018 di cui il ricorrente chiede l’annullamento, contrariamente a quanto quest’ultimo sembra sostenere, non hanno modificato il suo grado o il suo scatto. È la nota del 6 marzo 2015, di cui il ricorrente non chiede l’annullamento e che, su questo punto, non è stata modificata dalla nota del 30 novembre 2017, che ha modificato lo scatto del ricorrente (v. precedente punto 25).

142    In ogni caso, la nota del 6 marzo 2015, non essendo stata modificata su questo punto dalla nota del 30 novembre 2017, è divenuta definitiva, dato che, da un lato, il ricorrente stesso ha precisato che essa gli era stata comunicata nel marzo 2015 e, dall’altro, non risulta dai documenti agli atti che essa sia stata oggetto di reclamo entro i termini previsti dallo Statuto.

143    Risulta da quanto precede che occorre respingere il presente motivo.

 Sulla violazione dei principi relativi alla revoca degli atti illegittimi

144    Il ricorrente sostiene, in sostanza, che la Commissione ha violato i principi relativi alla revoca degli atti illegittimi. Egli precisa che un’istituzione può procedere alla revoca di un atto illegittimo che attribuisce diritti soggettivi solo a condizione che la revoca avvenga entro un termine ragionevole. Egli fa altresì valere, al riguardo, il principio di certezza del diritto e l’applicazione di un termine di tre mesi, corrispondente a quello prescritto perché un funzionario o agente possa contestare un atto dell’amministrazione.

145    Il ricorrente fa valere inoltre il rapporto contrattuale in essere tra lui e l’amministrazione da cui dipendeva e il fatto che le condizioni di assunzione risultanti da tale rapporto non potevano essere modificate più di tre mesi dopo la sua entrata in servizio e, a fortiori, dopo la sua cessazione dal servizio. Egli aggiunge che il SEAE era tenuto a garantirgli tutti i diritti che gli erano propri, in particolare i suoi diritti retributivi. Egli asserisce altresì, sempre in ordine alle modifiche del rapporto contrattuale in essere con l’istituzione da cui dipendeva, che solo a partire dal 23 novembre 2017, e senza che alcuna decisione in questo senso gli fosse comunicata, egli è stato informato del fatto «che il suo posto sarebbe stato a livello di capo settore e che, pertanto, egli non aveva diritto allo scatto direttivo».

146    Infine, il ricorrente asserisce che la decisione di applicare un nuovo fattore di moltiplicazione alla retribuzione percepita durante il suo periodo di servizio non gli è stata mai notificata.

147    La Commissione, che sosteneva nelle sue memorie di non aver mai proceduto alla revoca di un atto illegittimo, ma di aver soltanto rettificato un errore, è tornata su tale affermazione all’udienza.

148    Al riguardo, secondo una giurisprudenza costante, anche se occorre riconoscere ad ogni istituzione dell’Unione, che accerta l’illegittimità dell’atto che ha appena adottato, il diritto di revocarlo entro un termine ragionevole con effetto retroattivo, tale diritto può trovare un limite nella necessità di rispettare il legittimo affidamento del beneficiario dell’atto, che ha potuto fare affidamento sulla legittimità di quest’ultimo (sentenze del 20 giugno 1991, Cargill/Commissione, C‑248/89, EU:C:1991:264, punto 20, e del 27 giugno 2017, Ruiz Molina/EUIPO, T‑233/16 P, EU:T:2017:435, punto 27).

149    Per giunta, si deve ricordare che un’istituzione dell’Unione dispone del diritto di revocare un atto illegittimo solo entro un termine ragionevole (sentenze del 17 aprile 1997, de Compte/Parlamento, C‑90/95 P, EU:C:1997:198, punto 35, e del 27 giugno 2017, Ruiz Molina/EUIPO, T‑233/16 P, EU:T:2017:435, punto 27).

150    La revoca di un atto illegittimo che ha avvantaggiato il suo destinatario è quindi giuridicamente soggetta a due condizioni, la prima che essa rispetti il legittimo affidamento dell’interessato, la seconda che essa avvenga entro un termine ragionevole.

151    Per quanto riguarda, in primo luogo, il rispetto del legittimo affidamento dell’interessato, secondo una giurisprudenza costante, il diritto di avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento presuppone che ricorrano tre condizioni cumulative. In primo luogo, assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, devono essere state fornite all’interessato dall’amministrazione. In secondo luogo, tali assicurazioni devono essere idonee a generare fondate aspettative nel soggetto a cui si rivolgono. In terzo luogo, le assicurazioni fornite devono essere conformi alle norme applicabili (v. sentenza del 27 gennaio 2016, Montagut Viladot/Commissione, T‑696/14 P, EU:T:2016:30, punto 43 e giurisprudenza citata).

152    Occorre rilevare che, anche se il principio di tutela del legittimo affidamento può limitare il diritto dell’amministrazione di revocare, con effetto retroattivo, un atto viziato da illegittimità nel caso in cui il destinatario dell’atto potesse fare affidamento sull’apparente legittimità di quest’ultimo, tale condizione non è considerata soddisfatta in presenza di circostanze obiettive che avrebbero dovuto indurre l’interessato a rendersi conto dell’errore in questione o, in altri termini, in presenza di elementi tali da mettere in dubbio la legittimità dell’atto. Così, l’interessato non può fare affidamento sull’apparente legittimità dell’atto revocato in particolare qualora il detto atto sia privo di fondamento giuridico o sia stato adottato in evidente contrasto con le norme di diritto applicabili (sentenza del 12 maggio 2010, Bui Van/Commissione, T‑491/08 P, EU:T:2010:191, punto 44).

153    La giurisprudenza in materia di revoca, con effetto retroattivo, di atti illegittimi che attribuiscono diritti soggettivi mira appunto a conciliare due principi, quello della tutela del legittimo affidamento e quello di legittimità. Conformemente a tale giurisprudenza, qualora l’illegittimità non potesse sfuggire ad un funzionario diligente, l’affidamento non può essere considerato legittimo e, pertanto, il principio di legalità si applica pienamente (sentenza del 12 maggio 2010, Bui Van/Commissione, T‑491/08 P, EU:T:2010:191, punto 45).

154    Si deve rilevare che la giurisprudenza relativa all’applicazione del principio di legittimo affidamento in materia di revoca, con effetto retroattivo, di atti illegittimi che attribuiscono diritti soggettivi, in particolare quella citata al precedente punto 153, riecheggia la giurisprudenza applicabile in materia di ripetizione dell’indebito (v. precedenti punti da 115 a 118, in particolare il punto 115). Una siffatta convergenza non è sorprendente, dato che lo stesso articolo 85 dello Statuto costituisce un’enunciazione del principio di tutela del legittimo affidamento (sentenza del 13 marzo 1990, Costacurta/Commissione, T‑34/89 e T‑67/89, EU:T:1990:20, punto 43).

155    Di conseguenza, se un’irregolarità è tale da rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 85 dello Statuto, essa non può essere atta a far sorgere un legittimo affidamento in capo al suo beneficiario.

156    Orbene, come si è detto in precedenza (v. precedente punto 129), è senza commettere errori che il PMO ha potuto fare applicazione nella fattispecie delle disposizioni dell’articolo 85 dello Statuto quali interpretate dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale (v. precedenti punti da 115 a 118).

157    Infatti, quando ha beneficiato, nel febbraio 2013, di un aumento di stipendio di EUR 737,75 a partire dall’ottobre 2011 e ha percepito, nello stesso mese, un importo correttivo retroattivo della sua retribuzione netta per un ammontare totale di EUR 7 948,81, il ricorrente avrebbe dovuto, quanto meno, nutrire dubbi sul se ricorressero le condizioni perché egli beneficiasse di un aumento del genere senza un avanzamento di grado che potesse giustificare il passaggio del fattore di moltiplicazione applicatogli da un valore di 0,9426565 ad un valore di 1 (v. precedenti punti da 119 a128).

158    Risulta da quanto precede che, nella fattispecie, l’esistenza di un legittimo affidamento non è dimostrata.

159    Per quanto riguarda, in secondo luogo, il rispetto di un termine ragionevole, si deve ricordare che il carattere ragionevole di un termine dev’essere valutato alla luce del complesso delle circostanze del caso di specie (sentenza del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582, punto 187).

160    In particolare, qualora la revoca di un atto illegittimo provochi una ripetizione di indebito, si deve determinare se l’atto revocato abbia un oggetto puramente pecuniario.

161    Infatti, qualora l’atto di cui trattasi abbia un oggetto puramente pecuniario, la sua revoca, che ha lo stesso effetto della ripetizione delle somme indebitamente corrisposte sul fondamento di tale atto, risulta dalla semplice applicazione delle disposizioni dell’articolo 85 dello Statuto. In tale caso, al fine di conservare una portata utile alle disposizioni dell’articolo 85, secondo comma, prima frase, dello Statuto, la revoca dell’atto in questione deve avvenire entro il termine di cinque anni previsto da tali disposizioni.

162    Occorre rilevare che la nozione di «decisione avente un oggetto puramente pecuniario» è già stata utilizzata dai giudici dell’Unione al fine di delimitare l’ambito di applicazione della giurisprudenza che riconosce che la comunicazione del foglio paga o del bollettino di pensione del funzionario o dell’agente interessato faccia decorrere i termini di reclamo e di ricorso (v. precedente punto 61).

163    A questo proposito, un elenco, non esauriente, delle decisioni aventi un oggetto puramente pecuniario – la cui esistenza e la cui portata, in ragione stessa del loro oggetto, possono chiaramente risultare da un foglio paga o da un bollettino di pensione inviato singolarmente al funzionario o all’agente interessato – è stato stilato dal Tribunale della funzione pubblica nella sentenza del 28 giugno 2006, Grünheid/Commissione (F‑101/05, EU:F:2006:58, punti 43 e 44). Il Tribunale della funzione pubblica ha così fatto riferimento, in particolare, alle misure relative alla fissazione di coefficienti correttori, all’adeguamento annuale delle retribuzioni, al rimborso forfettario di spese di viaggio, al diniego del beneficio di indennità di dislocazione o al prelievo di trattenute per assegni familiari percepiti da altra fonte.

164    Occorre distinguere le decisioni aventi un oggetto puramente pecuniario da quelle che, pur avendo effetti pecuniari, hanno un oggetto che eccede la fissazione dei diritti puramente pecuniari dell’interessato. Può trattarsi, ad esempio, di una decisione che procede all’inquadramento definitivo di un funzionario neoassunto o di una decisione di promozione.

165    Nella fattispecie, con la nota del 30 novembre 2017, il PMO ha proceduto alla revoca della nota del 6 marzo 2015, nella parte in cui quest’ultima fissava l’ammontare dello stipendio preso in considerazione per il calcolo della pensione del ricorrente fondandosi su un fattore di moltiplicazione del valore di 1 (v. precedente punto 50). Ciò lo ha condotto a ridurre, retroattivamente, l’importo della pensione del ricorrente e a pretendere il rimborso della somma corrisposta in eccesso, risultante dal versamento, tra l’aprile 2015 e il dicembre 2017, di un ammontare della pensione più elevato.

166    È dunque un atto avente un oggetto puramente pecuniario quello revocato con la nota del 30 novembre 2017.

167    Orbene, tale revoca è stata operata entro un termine di circa due anni e nove mesi, che è inferiore al termine di cinque anni applicabile nel caso di specie (v. precedente punto 161).

168    Risulta da quanto precede che la violazione delle norme relative alla revoca degli atti illegittimi non è dimostrata nel caso di specie.

169    La conclusione menzionata al precedente punto 168 non può essere rimessa in discussione dagli altri argomenti del ricorrente.

170    In primo luogo, gli argomenti menzionati al precedente punto 145 vertono su una modifica dello scatto del ricorrente risultante dalla nota del 6 marzo 2015 e non dalle decisioni impugnate.

171    In secondo luogo, l’applicazione del principio di certezza del diritto (v. precedente punto 144) non vieta alle istituzioni dell’Unione di procedere alla revoca di un atto amministrativo illegittimo al di là di un termine di tre mesi. Infatti, come si è detto al precedente punto 161, quando, come nella fattispecie, l’atto controverso ha un oggetto puramente pecuniario, il termine applicabile è quello di cinque anni previsto all’articolo 85, secondo comma, prima frase, dello Statuto.

172    In terzo luogo, l’argomento menzionato al precedente punto 145 non riguarda né la nota del 30 novembre 2017 né quella del 31 gennaio 2018, le quali non hanno modificato né la retribuzione percepita dal ricorrente durante il suo periodo di servizio né il suo grado, il suo scatto o la sua anzianità di scatto, ma si sono limitate ad applicargli un fattore di moltiplicazione del valore di 0,9426565 anziché di 1, modificando così lo stipendio preso in considerazione per il calcolo della sua pensione.

173    In ogni caso, non risulta dai documenti agli atti che il ricorrente abbia potuto beneficiare di uno scatto aggiuntivo che tenesse conto delle funzioni direttive da lui svolte.

174    Di conseguenza, il presente motivo dev’essere respinto.

 Sulla carenza di motivazione

175    Il ricorrente sostiene che le decisioni da lui contestate sono viziate da una mancanza di qualsiasi motivazione pertinente.

176    Egli aggiunge che la Commissione, relativamente al fattore di moltiplicazione, fa riferimento a valori numerici contraddittori.

177    La Commissione sostiene che la nota del 30 novembre 2017 e quella del 31 gennaio 2018 sono state sufficientemente motivate.

178    Occorre ricordare che l’obbligo di motivazione posto dall’articolo 296 TFUE, presente anche all’articolo 25, secondo comma, dello Statuto, ha lo scopo di consentire al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo sulla legittimità delle decisioni che arrecano pregiudizio e di fornire agli interessati indicazioni sufficienti per stabilire se tali decisioni siano effettivamente fondate o se, al contrario, siano inficiate da un vizio che permetta di contestarne la legittimità (sentenze del 26 novembre 1981, Michel/Parlamento, 195/80, EU:C:1981:284, punto 22; del 14 giugno 2018, Spagnolli e a./Commissione, T‑568/16 e T‑599/16, EU:T:2018:347, punto 68, e del 14 dicembre 2018, UC/Parlamento, T‑572/17, non pubblicata, EU:T:2018:975, punto 57).

179    Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione di un atto va valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia. Pertanto, una decisione è sufficientemente motivata qualora sia intervenuta in un contesto noto al funzionario interessato, che gli consenta di comprendere la portata del provvedimento preso nei suoi confronti [v. sentenza del 3 luglio 2019, PT/BEI, T‑573/16, EU:T:2019:481, punto 375 (non pubblicata) e giurisprudenza citata].

180    Nella fattispecie, con una nota del 23 novembre 2017, il PMO ha comunicato al ricorrente che, a partire dalla riforma del 2004, il numero di scatti era limitato a cinque e che, per questo motivo, egli era stato inquadrato, all’atto del suo collocamento a riposo, nel grado AD 12, quinto scatto, anziché nel grado AD 12, ottavo scatto (che gli era attribuito quando era ancora in servizio). Un correttivo del valore di 1,1314352 gli era stato tuttavia applicato affinché la sua pensione potesse essere calcolata sulla base di uno stipendio pari a quello a lui spettante quando era ancora in servizio, e cioè EUR 13 322,22.

181    Il PMO ha ricordato altresì in tale nota che il fattore di moltiplicazione, sulla cui base era stato calcolato lo stipendio del ricorrente nel marzo 2015, prima del suo collocamento a riposo, era stato modificato nel febbraio 2013, passando allora da un valore di 0,9426565 ad un valore di 1. Tuttavia, secondo il PMO, tale modifica era immotivata in quanto non era collegata ad una promozione. Essa aveva quindi dato luogo ad una somma percepita in eccesso accertata nel novembre 2015.

182    Sempre secondo il PMO, nella nota del 23 novembre 2017, l’errore relativo al fattore di moltiplicazione aveva un’incidenza sulla valutazione dei diritti a pensione del ricorrente, dato che la nota del 6 marzo 2015 era stata fondata su un fattore di moltiplicazione e quindi su uno stipendio base errati. Il PMO concludeva al riguardo informando il ricorrente che una nuova nota, relativa alla sua pensione, gli sarebbe stata comunicata con lettera a parte.

183    Nella nota del 30 novembre 2017, lo stipendio base è stato modificato per essere fissato a EUR 12 558,28. Il correttivo applicato a seguito del mutamento di scatto di cui al precedente punto 180, è stato di conseguenza anch’esso modificato per passare da un valore di 1,1314352 ad un valore di 1,066555. Nel documento viene specificato che tali mutamenti decorrono dal 1° aprile 2015.

184    Nel bollettino di pensione del gennaio 2018, nel quale compare il nuovo valore del correttivo, ossia 1,066555, si fa riferimento ad un credito dell’Unione dell’ammontare di EUR 7 389,51, corrispondente alla somma dei crediti accertati tra l’aprile 2015 e il dicembre 2017, i quali figurano, anch’essi, nello stesso bollettino.

185    Infine, come si è detto al precedente punto 40, nel piano di ripianamento che accompagnava la nota del 31 gennaio 2018, il PMO rendeva noto l’ammontare totale di ciascuno dei tre crediti, ammontare che era di EUR 7 389,51 per il terzo credito.

186    Vero è che, nella nota del 23 novembre 2017, la presentazione del collegamento tra, da un lato, il fattore di moltiplicazione che consentiva il mantenimento degli stipendi degli agenti ormai calcolati con riferimento alla nuova griglia salariale introdotta dopo la riforma del 2004 (v. precedente punto 17) e, dall’altro, il correttivo applicato affinché la pensione del ricorrente potesse essere calcolata a partire da uno stipendio equivalente allo stipendio base, vale a dire quello a lui spettante (o che avrebbe dovuto spettargli) quando era ancora in servizio (v. precedente punto 25), era alterata dal fatto che il PMO utilizzava talora lo stesso termine, «multiplikationsfaktor», per designare indifferentemente il fattore di moltiplicazione o il correttivo.

187    Tuttavia, era possibile, per un ex agente così esperto e ragionevolmente informato come il ricorrente, il quale, per giunta, si era visto applicare un fattore di moltiplicazione a partire dall’entrata in vigore della riforma del 2004 mentre si vedeva applicare un correttivo solo a partire dal suo collocamento a riposo, nell’aprile 2015, operare una distinzione tra tali due elementi.

188    Risulta dalle considerazioni che precedono che il ricorrente era in grado di conoscere la motivazione della nota del 30 novembre 2017, così come di quella del 31 gennaio 2018, nella parte in cui essa accertava l’esistenza del terzo credito.

189    Di conseguenza, il motivo relativo alla carenza di motivazione dev’essere respinto.

 Sullerrore manifesto di valutazione

190    Il ricorrente, dopo aver ricordato varie disposizioni normative riguardanti il CESD, asserisce che, sino al suo collocamento a riposo, egli ha esercitato importanti responsabilità amministrative e svolto funzioni di direzione del personale. Le informazioni che il SEAE avrebbe fornito al PMO sarebbero quindi erronee.

191    La Commissione afferma che il PMO ha tenuto conto dell’inquadramento del ricorrente quale stabilito dalle autorità competenti nel corso della sua carriera.

192    La circostanza – supponendola provata – che il ricorrente abbia svolto funzioni elevate, in particolare di direzione del personale, non può aver influenza sulla legittimità della nota del 30 novembre 2017 e su quella della nota del 31 gennaio 2018, nella parte in cui essa menziona l’esistenza del terzo credito, dato che la rettifica applicata all’ammontare della pensione del ricorrente a partire dal bollettino di pensione del gennaio 2018 non si fonda sul tipo di funzioni svolte dall’interessato ma sul fatto che egli non aveva beneficiato, dopo la riforma del 2004, di alcuna promozione che potesse giustificare il fatto che il fattore di moltiplicazione applicatogli fosse stato modificato retroattivamente nel febbraio 2013 e avesse continuato ad essergli applicato successivamente (v. precedenti punti da 181 a 183).

193    Di conseguenza, il motivo relativo all’errore manifesto di valutazione dev’essere respinto.

194    Per quanto riguarda, inoltre, l’argomento secondo il quale la Commissione «omette di specificare le decisioni in esecuzione delle quali [i] bollettini di pensione [del ricorrente] sono stati fissati a partire dal 1° aprile 2015», esso è senza alcun nesso con la legittimità della nota del 30 novembre 2017 e quella della nota del 31 gennaio 2018 che sono state comunicate al ricorrente. Di conseguenza, esso dev’essere respinto.

195    Risulta da tutte le considerazioni che precedono che il ricorso dev’essere respinto.

 Sulle spese

196    Ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il Tribunale può condannare una parte, anche se non soccombente, parzialmente o totalmente alle spese, se ciò appare giustificato a causa del suo comportamento, compreso quello precedente alla presentazione del ricorso.

197    Nella fattispecie, come si è rilevato al precedente punto 63, è increscioso che il PMO non abbia munito il bollettino di pensione del novembre 2015 di spiegazioni relative alla motivazione della decisione che accertava l’esistenza del primo credito. Inoltre, il PMO, dopo aver individuato l’errore relativo al fattore di moltiplicazione applicato al ricorrente, ha impiegato due anni a trarre tutte le conseguenze da tale errore. Per giunta, solo con la nota del 31 gennaio 2018 il ricorrente ha potuto disporre di un piano di ripianamento completo che riepilogava tutti i rimborsi passati e futuri relativi a ciascuno dei tre crediti. Infine, nel rigetto del reclamo, in data 27 giugno 2018, la Commissione si è limitata a far valere, in parte a torto, l’irricevibilità di tale reclamo senza rispondere nel merito agli argomenti, peraltro consistenti, del ricorrente.

198    Tenuto conto di tutte le circostanze esposte al precedente punto 197, si deve concludere che la Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese del ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese di ZF.

Gervasoni

Madise

da Silva Passos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 febbraio 2020.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.