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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Repubblica di Polonia contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 giugno 2004.

(Causa T-257/04)

(Lingua processuale: il polacco)

Il 21 giugno 2004 la Repubblica di Polonia, rappresentata dal sig. Jaroslaw Pietras, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'art. 3 nonché l'art. 4 n. 3 e n. 5, ultimo trattino, del regolamento (CE) della Commissione 10 novembre 2003, n. 1972 relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione della Repubblica di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria all'Unione europea. (GU L 293, pag. 3), modificato dal regolamento (CE) della Commissione 10 febbraio 2004, n. 230 (GU L 39,pag. 13) nonché dal regolamento (CE) della Commissione 20 aprile 2004 (GU L 114, pag. 13);

-condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con riguardo all'art. 3 del regolamento n. 1972/2003 la ricorrente fa valere i motivi seguenti:

violazione del principio della libera circolazione delle merci a causa dell'istituzione di dazi doganali di livello pari alla tariffa doganale erga omnes, superiori al livello delle tariffe doganali in vigore prima dell'adesione della Polonia all'Unione europea;

incompetenza della Commissione nonché violazione degli artt. 22 e 41, primo comma e della parte 5 dell'Allegato IV dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea 1, a causa dell'adozione di misure che modificano le condizioni, fissate nell'Atto medesimo, del pieno inserimento della Repubblica di Polonia nella normativa sull'unione doganale;

violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità attraverso l'adozione di misure che prevedono per i soggetti provenienti dalla Polonia un trattamento diverso rispetto ai soggetti provenienti dall'Unione a 15 che si trovino in una situazione analoga;

violazione delle forme sostanziali per insufficiente motivazione delle misure adottate;

violazione del principio della tutela di un'aspettativa di diritto, a causa del ricorso a modalità procedurali, non conformi alle condizioni di cui al summenzionato Atto di adesione, per prodotti che al 1° maggio 2004 erano in deposito temporaneo, sottoposti ai procedimenti doganali o si trovavano in transito nella Comunità allargata, ed in particolare a causa dell'istituzione di dazi doganali superiori al livello delle tariffe doganali in vigore prima dell'adesione della Polonia all'Unione europea.

Con riguardo all'art. 4, n. 3 del regolamento n. 1972/2003, la ricorrente fa valere un motivo fondato sull'incompetenza della Commissione e sulla violazione dell'art. 41, primo comma, del citato Atto di adesione, sulla violazione del principio di proporzionalità nonché sulla violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità nella parte in cui il livello dei dazi fissati nella disposizione impugnata supera la differenza tra la tariffa doganale comunitaria e la tariffa doganale polacca al 30 aprile 2004.

Trattandosi dell'art. 4, n. 5, ultimo trattino, del regolamento n. 1972/2003, la ricorrente fa valere il motivo dell'incompetenza della Commissione e quello della violazione dell'art. 41, primo comma, del citato Atto di adesione nonché il motivo della violazione del principio di proporzionalità, nella parte in cui la disposizione impugnata include prodotti per i quali la tariffa doganale polacca all'importazione al 30 aprile 2004 era superiore o uguale alla tariffa comunitaria, nonché prodotti per cui non si era accertata al 1° maggio 2004 l'esistenza di scorte anormali a livello nazionale.

Con riguardo alla totalità delle disposizioni impugnate del regolamento 1972/2003, la ricorrente fa valere il motivo dell'eccesso di potere ad opera della Commissione via l'emanazione di misure il cui scopo effettivo non consiste nell'agevolare il pieno inserimento della Polonia nella normativa sulla politica agricola comune, bensì nella protezione del mercato comune dei 15 dalla concorrenza da parte degli agricoltori polacchi.

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1 - GU L 236 del 23 settembre 2003, pag. 33.