Language of document : ECLI:EU:C:2017:455

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentate il 14 giugno 2017 (1)

Causa C334/16

José Luis Núñez Torreiro

contro

AIG Europe Limited, Sucursal en España,

Unespa – Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras

[domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dall’Audiencia Provincial de Albacete (corte d’appello di Albacete, Spagna)]

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2009/103/CE – Assicurazione per la responsabilità civile per gli autoveicoli – Assicurazione obbligatoria – Deroghe – Sinistro di un veicolo militare su un terreno non idoneo – Nozione di “circolazione dei veicoli” – Nozione di “funzione abituale del veicolo”»






I.      Introduzione

1.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 3 e 5 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (2).

2.        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. José Luis Núñez Torreiro e una società di assicurazioni, ossia l’AIG Europe Limited, Sucursal en España (3) (in prosieguo: l’«assicuratore»), vertente sul risarcimento di un danno nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (4).

3.        Le questioni poste dal giudice del rinvio sono volte a chiarire, in sostanza, il significato della nozione di «circolazione dei veicoli» e, in particolare, se gli Stati membri abbiano la possibilità di definirla in modo differente rispetto alla direttiva 2009/103 per determinare se il luogo di circolazione possa rappresentare un motivo di deroga all’obbligo d’assicurazione, circostanza che implica la necessità di chiarire la nozione di «funzione abituale del veicolo» di cui alla sentenza del 4 settembre 2014, Vnuk (5).

4.        Nelle presenti conclusioni, sosterrò che la nozione di «circolazione dei veicoli», contenuta nell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/103, essendo stata definita quale nozione autonoma del diritto dell’Unione, dev’essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri, in considerazione dell’uso del veicolo secondo la sua «funzione abituale», e che spetta al giudice del rinvio proceder ad un’interpretazione complessiva della pertinente disciplina, come appunto quella oggetto del procedimento principale, al fine di attribuire all’obbligo di assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli ogni suo effetto utile. Suggerirò di precisare che circostanze come quelle oggetto del procedimento principale non giustificano la modifica dei limiti della nozione di uso di un veicolo secondo la sua «funzione abituale» in considerazione il terreno su cui circolava il veicolo.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

5.        I considerando da 1 a 3, 10 e 20 della direttiva 2009/103 così recitano:

«(1)      La direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità [(6)], la seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli [(7)], la terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli [(8)], e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) [(9)], hanno subìto diverse e sostanziali modificazioni (…). È opportuno, per motivi di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione di tali quattro direttive, così come della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CEE (…)[(10)].

(2)      L’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli (…) riveste una particolare importanza per i cittadini europei, sia in quanto contraenti sia come parti lese di un sinistro. Essa è anche di fondamentale importanza per le compagnie di assicurazione, in quanto rappresenta una parte consistente dell’attività assicurativa, ramo non vita, nella Comunità, oltre ad avere un impatto sulla libera circolazione di persone e veicoli. Il rafforzamento e il consolidamento del mercato interno dell’assicurazione autoveicoli dovrebbero quindi costituire un obiettivo fondamentale dell’azione comunitaria nel settore dei servizi finanziari.

(3)      Ciascuno Stato membro dovrebbe adottare tutte le misure utili affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente sul suo territorio sia coperta da un’assicurazione. I danni coperti nonché le modalità di detta assicurazione sono determinati nel quadro di tali misure.

(…)

(10)      Ciascuno Stato membro dovrebbe poter agire in deroga all’obbligo generale di assicurazione per quanto riguarda i veicoli appartenenti a talune persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private. In caso di incidenti causati da tali veicoli, lo Stato membro che prevede tale deroga dovrebbe designare l’autorità o l’organismo incaricato di indennizzare le vittime degli incidenti causati in un altro Stato membro. Bisognerebbe garantire che non soltanto le vittime degli incidenti causati da tali veicoli all’estero siano debitamente indennizzate, ma anche le vittime degli incidenti verificatisi nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, siano esse residenti o meno nel suo territorio. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero assicurare che l’elenco delle persone dispensate dall’assicurazione obbligatoria e delle autorità o degli organismi responsabili dell’indennizzo delle vittime per i danni causati da tali veicoli sia comunicato alla Commissione per la pubblicazione.

(…)

(20)      Occorre garantire che le vittime di sinistri della circolazione automobilistica ricevano un trattamento comparabile indipendentemente dal luogo della Comunità ove il sinistro è avvenuto».

6.        Ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della direttiva medesima, s’intende per «veicolo» qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato a una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche non agganciati.

7.        Il successivo articolo 3 così dispone:

«Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 5, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione.

I danni coperti e le modalità dell’assicurazione sono determinati nell’ambito delle misure di cui al primo comma.

(…)

L’assicurazione di cui al primo comma copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone.

(…)».

8.        Il successivo articolo 5 (11), intitolato «Deroga all’obbligo d’assicurazione dei veicoli», prevede quanto segue:

«1.      Ogni Stato membro può derogare alle disposizioni dell’articolo 3 per quanto concerne talune persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, il cui elenco è determinato da tale Stato e notificato agli altri Stati membri e alla Commissione.

(…)

2.      Ogni Stato membro può derogare alle disposizioni dell’articolo 3 per quanto riguarda determinati tipi di veicoli o determinati veicoli con targa speciale, il cui elenco è stabilito da tale Stato e notificato agli altri Stati membri e alla Commissione.

(…)»

9.        L’articolo 29 della direttiva medesima così dispone:

«Le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE, 2000/26/CEE e 2005/14/CE (…) sono abrogate (…).

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato II».

B.      Il diritto spagnolo

10.      L’articolo 1 della Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (legge sulla responsabilità civile e l’assicurazione in materia di circolazione di veicoli a motore), approvata per mezzo del Real Decreto Legislativo n. 8/2004 (regio decreto legislativo n. 8/2004) del 29 ottobre 2007 (12), prevede quanto segue:

«1.      Il conducente di veicoli a motore è responsabile, in virtù del rischio creato dalla guida di tali veicoli, dei danni derivanti dalla circolazione causati a persone o cose.

(…)

6.      Le nozioni di “veicoli a motore” e di “fatto relativo alla circolazione”, ai fini della presente legge, sono definite mediante regolamenti. In ogni caso, sono esclusi dai fatti relativi alla circolazione quelli inerenti all’utilizzo del veicolo a motore come mezzo per la commissione di delitti dolosi nei confronti di persone e cose».

11.      Il successivo articolo 7, paragrafo 1, primo e secondo comma, prevede quanto segue:

«Nell’ambito e a carico dell’assicurazione obbligatoria, l’assicuratore è tenuto a risarcire al soggetto leso i danni personali e materiali subìti, nonché ad accollarsi le spese e a corrispondere al soggetto leso altre somme cui quest’ultimo ha diritto secondo la normativa applicabile. L’esenzione da quest’obbligo è prevista solo qualora l’assicuratore dimostri che il fatto non implichi la responsabilità civile ai sensi dell’articolo 1 della presente legge.

Il soggetto leso o i suoi eredi hanno diritto all’esercizio dell’azione diretta per richiedere all’assicuratore il risarcimento dei suddetti danni, che si prescrive nel termine di un anno».

12.      L’articolo 2 del Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos de motor (regolamento sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile in materia di circolazione di veicoli a motore), approvato per mezzo del Real Decreto Legislativo n. 1507/2008 (regio decreto legislativo n. 1507/2008) del 12 settembre 2008 (13) dispone quanto segue:

«1.      Ai fini della responsabilità civile in materia di circolazione di veicoli a motore e della copertura assicurativa obbligatoria di cui al presente regolamento, per fatti relativi alla circolazione si intendono i fatti derivanti dal rischio causato dalla guida dei veicoli a motore cui fa riferimento il precedente articolo, sia in garage e parcheggi sia su strade o terreni pubblici e privati idonei alla circolazione, di tipo urbano o interurbano, nonché su strade o terreni che, pur non presentando tale caratteristica, sono comunemente utilizzati.

2.      Esulano dalla nozione di fatti relativi alla circolazione:

a)      i fatti inerenti dallo svolgimento di competizioni sportive con veicoli a motore in circuiti appositamente dedicati o autorizzati per la realizzazione delle stesse (…);


Nell’ambito dei processi logistici di distribuzione dei veicoli si considerano attività industriali quelle di carico, scarico e stoccaggio, nonché altre operazioni necessarie di manipolazione dei veicoli considerati merci, salvo il trasporto effettuato sulle strade di cui al paragrafo 1.

c)      gli spostamenti di veicoli a motore su strade o terreni esclusi dalla sfera di applicazione della normativa di cui all’articolo 1, quali le recinzioni di porti o aeroporti.

3.      Non rientra nella nozione di fatto relativo alla circolazione neanche l’uso di un veicolo a motore come mezzo per la perpetrazione di reati dolosi nei confronti di persone e cose. In ogni caso, sarà considerato quale fatto relativo alla circolazione l’utilizzo di un veicolo a motore in qualsiasi forma descritta nel codice penale quale condotta punibile come reato contro la sicurezza stradale (…)».

III. Fatti e questioni pregiudiziali

13.      Il 28 giugno 2012, il sig. Núñez Torreiro, tenente dell’esercito spagnolo, partecipava a esercitazioni militari notturne in un campo di addestramento militare ubicato a Chinchilla, Albacete (Spagna); in tale occasione viaggiava come passeggero a bordo del veicolo militare fuori strada dell’esercito di terra (14), «Aníbal», il quale si ribaltava causandogli una serie di lesioni. Detto veicolo non viaggiava su una zona destinata al transito con veicoli a motore, bensì su una zona adibita alla circolazione di mezzi cingolati.

14.      Il sig. Núñez Torreiro presentava quindi dinanzi al Juzgado de Primera Instancia n. 1 di Albacete (Tribunale di primo grado n. 1 di Albacete, Spagna), domanda di risarcimento del danno, ai sensi dell’articolo 7 della LRCSCVM, nei confronti dell’assicuratore presso il quale il Ministero della difesa spagnolo aveva stipulato l’assicurazione obbligatoria del veicolo, in misura pari a EUR 15 300,56 a titolo di lesioni personali subìte nel sinistro de quo.

15.      L’assicuratore negava il risarcimento, invocando l’articolo 1, paragrafo 6, della LRCSCVM, in combinato disposto con l’articolo 2 del regolamento sull’assicurazione obbligatoria, in base al rilievo che l’incidente non sarebbe derivato da un «fatto relativo alla circolazione», essendosi verificato mentre il veicolo oggetto del procedimento principale circolava su un campo di addestramento militare, il cui accesso è limitato a tutti i tipi di veicoli non militari. La società di assicurazioni riteneva, infatti, che detto terreno non fosse comunemente utilizzato e che non fosse idoneo alla circolazione, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento medesimo.

16.      Con sentenza del 3 novembre 2015 il Juzgado de Primera Instancia n. 1 de Albacete (Tribunale di primo grado n. 1 di Albacete) respingeva la domanda rilevando che le lesioni del sig. Núñez Torreiro non derivavano da un «fatto relativo alla circolazione», dal momento che il veicolo a bordo del quale questi si trovava circolava su un terreno non adatto a tal fine ed era di uso non comune.

17.      Il sig. Núñez Torreiro impugnava la sentenza dinanzi all’Audiencia Provincial di Albacete (Corte d’appello di Albacete, Spagna), sostenendo che l’articolo 1, paragrafo 6, della LRCSCVM, in combinato disposto con l’articolo 2 del regolamento sull’assicurazione obbligatoria, dev’essere interpretato restrittivamente, conformemente alla sentenza Vnuk, in cui la Corte ha dichiarato che la responsabilità dell’assicuratore non può essere esclusa se l’uso del veicolo è conforme alla sua funzione abituale.

18.      L’Audiencia Provincial di Albacete (Corte d’appello di Albacete) manifestava dubbi in merito alla compatibilità, con l’articolo 3 della direttiva 2009/103, della definizione della nozione di «circolazione dei veicoli» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sull’assicurazione obbligatoria riservata alla guida di un veicolo su terreni «idonei» o «comunemente utilizzati». Detto giudice ritiene che le uniche deroghe all’obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli a motore, previste da tale direttiva, siano quelle enunciate all’articolo 5 della stessa, osservando inoltre che, con la sentenza Vnuk, la Corte ha affermato, in particolare, che la nozione di «circolazione dei veicoli» non può ricadere nella sfera di discrezionalità dei singoli Stati membri e l’ha interpretata come uso del veicolo secondo la sua «funzione abituale». Secondo il giudice del rinvio, ne consegue che gli Stati membri possono prevedere deroghe alla responsabilità degli assicuratori o alla nozione di «circolazione dei veicoli» solo nell’ambito dell’articolo 5 della direttiva 2009/103 o, ai sensi della sentenza Vnuk, per i casi in cui sia stato fatto un uso non conforme alla funzione abituale del veicolo. Le deroghe alla nozione di «circolazione dei veicoli» previste all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sull’assicurazione obbligatoria, relative a un terreno non idoneo o di uso non comune sarebbero pertanto contrarie al diritto dell’Unione e dovrebbero essere disapplicate.

19.      Il giudice del rinvio ha manifestato gli stessi dubbi per quanto riguarda le deroghe relative ai fatti derivanti da competizioni sportive o dall’espletamento di attività industriali o agricole, oppure ai fatti che rivelino l’intenzione del conducente di commettere delitti nei confronti di persone e cose, previsti all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento medesimo.

20.      Ciò premesso, l’Audiencia Provincial di Albacete (corte d’appello di Albacete) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la nozione di “circolazione dei veicoli” – o “fatto relativo alla circolazione” – inteso come rischio dell’assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’uso e la circolazione di veicoli a motore, cui fa riferimento la normativa dell’Unione (in particolare all’articolo 3 della direttiva 2009/103) possa essere definita dalla normativa nazionale di uno Stato membro in modo differente rispetto alla normativa dell’Unione.

2)      In caso affermativo, se detta nozione possa escludere (oltre a determinate persone, immatricolazioni o tipi di veicoli, secondo quanto previsto dall’articolo 5, della direttiva 2009/103) determinate fattispecie di circolazione in considerazione del luogo in cui la circolazione si sia verificata, quali la circolazione su strade o terreni “non idonei”.

3)      Se, analogamente, possano escludersi dalla nozione di “fatto relativo alla circolazione” determinate attività del veicolo connesse alla sua finalità (quali l’uso a scopo sportivo, industriale o agricolo) o all’intenzione del conducente (come la perpetrazione di un reato doloso mediante l’impiego del veicolo)».

IV.    Analisi

A.      Osservazioni preliminari

21.      In limine, occorre innanzitutto accertare se il veicolo «Aníbal» possa essere definito quale «veicolo» ai sensi della direttiva 2009/103, abitualmente stazionato in uno Stato membro e non ricompreso in una delle categorie di veicoli oggetto di deroga dall’obbligo di assicurazione consentita da tale direttiva.

22.      Ricordo che, da una parte, ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della direttiva medesima, rientra in detta nozione qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che possa essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche non agganciati. Le caratteristiche tecniche del veicolo «Aníbal» risultanti dagli atti di cui dispone la Corte indicano che tali condizioni sono soddisfatte.

23.      Dall’altra, l’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103 prevede che ogni Stato membro adotti tutte le misure appropriate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 5, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione. Tale condizione ricorre parimenti nella specie, poiché il veicolo «Aníbal» oggetto del procedimento principale reca il numero di targa ET‑107351, e le lettere «ET» vengono utilizzate per i veicoli dell’esercito di terra appartenenti al Ministero della difesa spagnolo (15)

24.      Inoltre, l’articolo 5 di tale direttiva prevede che gli Stati membri possano derogare a tale obbligo per quanto concerne o talune persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, o alcuni tipi di veicoli. Orbene, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che il governo spagnolo non si è avvalso di una siffatta deroga (16).

25.      Pertanto, posso affermare che il veicolo «Aníbal» risponde ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2009/103 e, di conseguenza, dev’essere considerato un veicolo soggetto all’obbligo di assicurazione della responsabilità civile, il che non è, del resto, contestato da alcuna delle parti che hanno presentato osservazioni scritte (17).

26.      In secondo luogo, si deve rilevare l’irricevibilità della terza questione sottoposta dal giudice del rinvio, come dedotto dalle parti medesime. Con la terza questione pregiudiziale, detto giudice intende sapere, in sostanza, se il diritto dell’Unione osti a che uno Stato membro escluda dalla nozione di «circolazione dei veicoli» talune fattispecie come quelle previste all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento sull’assicurazione obbligatoria, vale a dire i fatti derivanti da competizioni sportive o dall’espletamento di attività industriali o agricole, oppure i fatti che rivelino l’intenzione del conducente di commettere delitti nei confronti di persone e beni.

27.      A tal riguardo, occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire. Tuttavia, è altresì riconosciuto da costante giurisprudenza che la Corte possa rifiutare di statuire su una questione qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, qualora la questione abbia natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (18).

28.      È giocoforza rilevare che il procedimento principale non ha ad oggetto un fatto derivante da competizioni sportive o dall’espletamento di mansioni industriali o agricole, né fatti che rivelino l’intenzione di commettere un delitto nei confronti di persone o beni. Pertanto, la risposta alla terza questione pregiudiziale non è utile ai fini della definizione della controversia nel procedimento principale.

29.      Di conseguenza, con riferimento alla giurisprudenza richiamata supra al paragrafo 27, si deve ritenere irricevibile la terza questione sottoposta con la decisione di rinvio.

30.      Infine, per quanto riguarda le prime due questioni, ritengo che debbano essere esaminate congiuntamente, poiché la risposta alla prima questione discende direttamente dalla sentenza Vnuk e la seconda impone di interrogarsi sulla definizione della nozione di «circolazione dei veicoli» fornita dalla stessa sentenza.

31.      Pertanto, la mia analisi riguarderà, inizialmente, la natura autonoma della nozione di «circolazione dei veicoli» e, in un secondo momento, la condizione d’uso del veicolo conforme alla sua «funzione abituale», ad essa associata.

B.      Sulla nozione di «circolazione dei veicoli»

32.      Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte di acclarare se la nozione di «circolazione dei veicoli» possa essere oggetto, nell’ordinamento nazionale di uno Stato membro, di una definizione differente da quella accolta nel diritto dell’Unione, in particolare all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/103.

33.      Occorre anzitutto rilevare che la risposta a detta domanda è stata fornita in termini espliciti nella sentenza Vnuk, benché l’interpretazione accolta da tale sentenza riguardi la direttiva 72/166. Invero, sebbene tale direttiva sia stata abrogata dalla direttiva 2009/103 (19), dall’allegato II di quest’ultima risulta che gli articoli 3 e 5 della stessa corrispondono sostanzialmente, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 della direttiva 72/166.

34.      Al punto 41 della sentenza Vnuk la Corte ha affermato che la nozione di «circolazione dei veicoli» non può ricadere nella discrezionalità dei singoli Stati membri.

35.      Il punto 42 di tale sentenza precisa che tale affermazione si basa, anzitutto, sulla constatazione dell’assenza di disposizioni della direttiva 72/166 o di altre direttive in materia di assicurazione obbligatoria che richiamino espressamente il diritto degli Stati membri per la determinazione del senso e della portata di tale nozione e, inoltre, sull’applicazione di una costante giurisprudenza secondo cui, in un caso del genere, la disposizione di diritto dell’Unione dev’essere interpretata in modo autonomo e uniforme, come imposto dai requisiti di applicazione uniforme del diritto dell’Unione e dal principio di uguaglianza. A tal fine, si deve tener conto dei termini della disposizione nonché della finalità perseguita dalla normativa di cui è parte.

36.      Nella sentenza medesima, la Corte ha quindi compiuto, in un primo momento, un esame delle versioni linguistiche della direttiva 72/166 il cui vocabolario differisce. É emerso che il termine «circolazione», che può implicare una circolazione esclusivamente stradale, e i termini «uso» oppure «funzionamento» che invece non rinviano necessariamente a una situazione di circolazione stradale, erano utilizzati per descrivere la stessa nozione.(20)

37.      La Corte ha dunque seguito la propria giurisprudenza altrettanto costante secondo cui le disposizioni del diritto dell’Unione devono essere interpretate e applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione europea e che, in caso di disparità tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione, la disposizione di cui è causa dev’essere intesa in funzione del sistema e delle finalità della normativa di cui fa parte (21).

38.      La Corte ha sottolineato, segnatamente, l’obiettivo di tutela delle vittime degli incidenti causati da veicoli a motore, costantemente rafforzato dal legislatore dell’Unione in linea con le direttive relative all’assicurazione obbligatoria (22). Tra le numerose modifiche citate possono essere rilevate l’estensione della garanzia in materia di danni alle persone, il trattamento dei casi di mancanza di assicurazione, il beneficio della tutela offerta ai passeggeri, l’ammissione dell’azione diretta delle persone lese, la limitazione di alcune esclusioni dalla garanzia e l’adeguamento degli importi minimi di garanzia (23). Può ormai essere aggiunto che la direttiva 2009/103 rappresenta uno strumento di codificazione destinato ad agevolare l’attuazione delle disposizioni protettive particolarmente evidenziate in detta sentenza.

39.      La Corte ha quindi concluso che «rientra nella nozione di “circolazione dei veicoli” (…) qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso» (24).

40.      La sentenza Vnuk accoglie pertanto un’interpretazione estensiva e uniforme della nozione autonoma di «circolazione dei veicoli» tale da consentire di coprire mediante l’assicurazione obbligatoria danni causati dagli incidenti che si verifichino in spazi pubblici o privati, ogni qualvolta il veicolo coinvolto, concepito quale mezzo di trasporto, sia stato utilizzato a tale scopo.

41.      Ne consegue che il giudice nazionale è tenuto a considerare restrittivamente lo stesso contenuto della nozione di circolazione, come affermato dalla sentenza Vnuk, indipendentemente dal senso attribuito dal diritto interno. Spetta quindi al giudice medesimo procedere ad una sua interpretazione per quanto possibile atta a conseguire il risultato perseguito dalla direttiva e ad assicurare la piena efficacia del diritto dell’Unione per risolvere la controversia ad esso sottoposta (25).

42.      Di conseguenza, alla luce delle suesposte considerazioni, si deve concludere che la nozione di «circolazione dei veicoli», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/103, è una nozione autonoma del diritto dell’Unione che dev’essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri, tenendo conto dell’uso del veicolo secondo la sua funzione abituale.

43.      Sebbene tale interpretazione suggerisca di rispondere negativamente alla prima questione pregiudiziale, ritengo necessario precisare il senso e la portata della definizione della nozione di «circolazione dei veicoli» fornita dalla sentenza Vnuk in considerazione delle particolari circostanze dell’incidente in questione, dei termini della seconda questione sottoposta dal giudice del rinvio e delle osservazioni delle parti sia scritte che orali.

44.      Infatti, secondo costante giurisprudenza, spetta alla Corte fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito, rispettando al contempo la netta separazione delle funzioni tra la Corte e il giudice nazionale unico competente ad esaminare e valutare i fatti del procedimento principale nonché a interpretare e ad applicare il diritto nazionale (26).

45.      Inoltre, occorre soffermare l’attenzione su taluni elementi inerenti al contesto, essendo state manifestate perplessità con riguardo alla portata della sentenza Vnuk poco dopo la sua pronuncia. Alcuni Stati membri, in particolare quelli il cui diritto interno prevede la limitazione di tale nozione alla sola circolazione stradale, hanno manifestato profondi timori quanto alle conseguenze pratiche che potrebbero derivare da tale sentenza (27). La stessa Commissione ha ritenuto che la sentenza Vnuk rischi di incidere in misura significativa, segnatamente in termini di aumento del prezzo dei premi assicurativi (28). Nella valutazione d’impatto predisposta dalla Commissione è stato ritenuto necessario avviare una proposta di direttiva di modifica della direttiva 2009/103, al fine di limitare l’ambito di applicazione, in particolare per quanto riguarda gli incidenti derivanti da attività agricole, industriali, sportive oppure connesse a parchi di divertimento, mantenendo al contempo un alto livello di protezione delle vittime di incidenti causati da un veicolo a motore.

C.      Sulla condizione d’uso del veicolo conforme alla sua «funzione abituale»

46.      Alla luce delle singole osservazioni scritte e orali, appare necessario evidenziare, in limine, il contesto in cui, nella sentenza Vnuk, tale condizione è stata elaborata dalla Corte.

47.      Appare opportuno ricordare, in primo luogo, i seguenti elementi di fatto: «durante l’ammasso di balle di fieno nella soffitta di un fienile, un trattore munito di rimorchio, ingranando la retromarcia nel cortile della casa colonica per immettere il rimorchio nel fienile, urtava una scala su cui era salito il sig. Vnuk, provocando la caduta di quest’ultimo» (29).

48.      In diritto, gli elementi della discussione sono stati così riassunti: «[d]inanzi al giudice del rinvio, il sig. Vnuk ha fatto valere che la nozione di “uso del veicolo nella circolazione” non può essere limitata alla guida su strade pubbliche e che, peraltro, nel momento dell’evento dannoso controverso nel procedimento principale, l’insieme dato dal trattore e dal suo rimorchio ben costituiva un veicolo nell’atto di circolare e che si trattava della fine del tragitto. [La società assicuratrice] ha sostenuto, per contro, che la controversia principale concerne l’uso di un trattore non come veicolo destinato alla circolazione su strada, bensì come macchina da lavoro presso il fienile di una casa colonica» (30).

49.      La Corte ha altresì ribadito che «[i]l giudice del rinvio fa osservare che la Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (legge slovena sull’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli) non definisce la nozione di “uso del veicolo”, ma che tale lacuna è colmata dalla giurisprudenza. Esso indica, al riguardo, che la finalità principale dell’assicurazione obbligatoria a norma della Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu è la socializzazione del rischio, in uno con la necessità di attendere ai bisogni delle persone lese e dei passeggeri nella pubblica circolazione stradale. Secondo il giudice del rinvio, conformemente alla giurisprudenza slovena, per stabilire se un determinato danno sia coperto o meno dall’assicurazione obbligatoria, non è decisivo se lo stesso sia avvenuto su una via pubblica. Nondimeno, non sussisterebbe copertura assicurativa qualora il veicolo sia stato utilizzato come macchina da lavoro, per esempio su una superficie agricola, giacché in tal caso non è questione di circolazione stradale» (31).

50.      Il giudice del rinvio si è quindi interrogato, nel silenzio delle direttive, sulla questione se fosse «pertanto possibile considerare che l’assicurazione obbligatoria includa soltanto i danni causati da un veicolo nella circolazione stradale o che copra qualunque danno sia comunque collegato all’uso o al funzionamento del veicolo, a prescindere dal fatto se sia possibile definire la situazione come di circolazione» (32).

51.      Nell’ambito di tale controversia, incentrata sul luogo della circolazione e sulla finalità dell’uso del veicolo, le opinioni espresse erano essenzialmente identiche a quelle espresse nel procedimento principale: «[i]l governo tedesco e l’Irlanda sostengono che l’obbligo di assicurazione stabilito all’articolo 3, paragrafo 1, della [direttiva 72/166] riguarda unicamente le situazioni di circolazione stradale e che, pertanto, non si applica a circostanze come quelle di specie. La Commissione, per contro, è dell’avviso che tale disposizione si applichi all’utilizzo di veicoli, come mezzi di trasporto o come macchine, in qualsiasi luogo, pubblico o privato, dove possono inverarsi rischi inerenti all’utilizzo di veicoli, siano questi ultimi in movimento oppure no» (33).

52.      Nella sua risposta, la Corte ha specificato, in un primo momento, la nozione di veicolo ai sensi della direttiva 72/166, rilevando al contempo che taluni tipi di veicoli possono essere esclusi dal suo ambito di applicazione, su iniziativa degli Stati membri (34).

53.      In un secondo momento, come ricordato supra ai paragrafi 36 e seguenti, la Corte ha esaminato la nozione di «circolazione dei veicoli» per rispondere alla questione relativa alle circostanze in cui il veicolo era stato usato.

54.      Con tale sentenza, la Corte ha sottolineato gli obiettivi delle varie direttive in materia di assicurazione obbligatoria, che va ben oltre la liberalizzazione del regime di circolazione delle persone e dei veicoli a motore.

55.      Essa ha ritenuto, in particolare, di avere «del pari (…) ripetutamente dichiarato che le medesime sono volte a garantire altresì che le vittime degli incidenti causati da tali veicoli beneficino di un trattamento comparabile indipendentemente dal luogo dell’Unione dove il sinistro è avvenuto» (35).

56.      Essa ha rilevato, come già ricordato al paragrafo 38 delle presenti conclusioni, che «non si può ritenere che il legislatore dell’Unione abbia voluto escludere dalla tutela accordata da dette direttive le persone lese da un incidente causato da un veicolo in occasione del suo uso, purché uso conforme alla funzione abituale del veicolo medesimo» (36).

57.      È quindi alla luce di detti obiettivi generali che la Corte ha dichiarato che il beneficio dell’assicurazione deve applicarsi quando un veicolo, utilizzato come mezzo di trasporto, sia coinvolto in un incidente, escludendo al contempo le circostanze relative, in particolare, all’ampiezza del movimento con riferimento a una manovra, o alla natura pubblica o privata del luogo dell’incidente, oppure alle caratteristiche del veicolo in questione, vale a dire un trattore, utilizzabile anche come macchina da lavoro.

58.      Nello stesso senso, l’avvocato generale Mengozzi ha suggerito la copertura di tutti «i danni causati da un veicolo in occasione del suo uso, purché tale uso sia conforme alla funzione naturale di un veicolo».

59.      Tale tesi è stata censurata alla luce delle circostanze di fatto della controversia nel procedimento principale che, secondo le osservazioni scritte od orali delle parti, fatta eccezione per la Commissione, evidenzierebbero la necessità di precisare la nozione di «funzione abituale del veicolo».

60.      Pertanto, al fine di limitare quest’ultima all’uso di un veicolo che transiti su strade pubbliche o soggette a una normativa, si suggerisce di prendere in considerazione:

–        la peculiarità del luogo di circolazione del veicolo giacché, a differenza del luogo dell’incidente oggetto della sentenza Vnuk, sebbene si trattasse altresì di un terreno assimilabile a un terreno privato, esso non era aperto a tutti in ragione del suo utilizzo ai fini di esercitazioni militari;

–        le condizioni particolari della circolazione, giacché essa ha avuto luogo su un terreno sul quale non poteva circolare qualsiasi veicolo, a differenza di un cortile di una casa colonica o in un parcheggio, ed erano stati utilizzati fari riservati ai militari, e

–        il fatto che il veicolo incidentato non fosse destinato a circolare in tale luogo in ragione delle sue caratteristiche inadeguate (veicolo con ruote 4×4 transitante su una strada riservata ai veicoli cingolati).

61.      Con riferimento al primo di questi tre argomenti, che porta a operare una distinzione in base alla natura civile o militare della strada di circolazione, ritengo che le risposte fornite nella sentenza Vnuk possano essere trasposte nella specie, dal momento che i rilievi sono identici. Infatti, è sufficiente notare che l’ambito di applicazione della direttiva 2009/103 non è limitato a taluni percorsi di transito, che tale direttiva persegue un obiettivo di protezione molto ampio e che essa offre la scelta agli Stati membri di escludere talune fattispecie dal sistema di garanzia dalla stessa istituito, scelta che non è stata esercitata dal Regno di Spagna.

62.      Per quanto concerne il secondo argomento, riguardante le condizioni di circolazione, può essere adottato lo stesso ragionamento. L’ambito di applicazione di tale direttiva non è limitato alle strade di circolazione carrabili per qualsiasi tipo di veicolo. È altresì giocoforza rilevare che una fattispecie del genere è stata prevista nella normativa nazionale spagnola come fattispecie che non esclude la garanzia. Infatti, l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sull’assicurazione obbligatoria, prevede anche i casi in cui la strada, che non sarebbe adatta alla circolazione, sarebbe cionondimeno «comunemente utilizzata».

63.      L’esame di questi due argomenti mi induce a ritenere che il criterio del luogo di circolazione non possa essere associato a quello di «funzione abituale del veicolo», dovendo piuttosto essere aggiunto alla nozione di «circolazione». Inoltre, avendo la Corte dichiarato che la direttiva de qua trova applicazione in caso di sinistro accaduto fuori dalla strada pubblica, quel che in questa sede viene suggerito costituisce, a mio avviso, un mutamento della giurisprudenza.

64.      Per quanto riguarda l’ultimo argomento relativo all’adattamento del veicolo al terreno su cui circoli, osservo che tale questione è nuova, rispetto alla causa sfociata nella sentenza Vnuk. La controversia verteva allora solo sulla finalità dell’uso del trattore, in quanto macchina da lavoro o meno.

65.      Ritengo che le circostanze del procedimento principale dimostrino perfettamente che sarebbe paradossale considerare il criterio dell’adattamento del veicolo al luogo di circolazione quale criterio idoneo ad escludere la garanzia. Infatti, non è inverosimile che un veicolo militare possa essere portato a circolare in condizioni non sempre adatte alle sue caratteristiche tecniche, a prescindere dall’obiettivo della formazione dei suoi utilizzatori. Ciò trova del resto conferma nelle osservazioni orali che illustrano quindi il motivo per cui il veicolo circolava su ordine di un militare di rango gerarchico superiore.

66.      Al di là di tali particolari circostanze, anche in tal caso può essere accolto il principio tratto dalla sentenza Vnuk, vale a dire il perseguimento dell’obiettivo di protezione generale, in assenza di particolari esclusioni, qualora un veicolo sia coinvolto come mezzo di trasporto.

67.      Inoltre, ritengo che tutte le circostanze in cui è avvenuto l’incidente possano essere sufficienti a dimostrare che il veicolo «Aníbal» era utilizzato in conformità alla funzione abituale di qualsiasi veicolo, secondo la logica accolta nella sentenza Vnuk.

68.      Ci si chiede se, a maggior ragione, la funzione abituale di un veicolo militare sia trasportare militari ed essere guidato dai medesimi su un terreno comunemente utilizzato ai fini di esercitazioni militari.

69.      In caso contrario, ci si chiede quale sarebbe dunque l’oggetto dell’assicurazione sottoscritta per garantire la copertura dei danni causati da tali veicoli, che non abbiano l’obiettivo principale di circolare su strade sempre aperte al pubblico.

70.      Devo inoltre osservare, come ha fatto la Corte al punto 58 della sentenza Vnuk, che occorre trarre le conseguenze dal fatto che il governo spagnolo non abbia esercitato la facoltà, offerta dall’articolo 5 della direttiva 2009/103, di escludere taluni tipi di veicoli o talune persone dalle garanzie particolari.

71.      Ritengo pertanto che, alla luce di quanto discusso con riguardo alla condizione del criterio d’uso del veicolo secondo la sua «funzione abituale», il principio generale di garanzia non debba essere rimesso in questione, trattandosi di un incidente verificatosi in occasione dell’utilizzo di un veicolo a fini di trasporto, segnatamente di persone,.

72.      Qualsiasi altro sviluppo porterebbe a una casistica i cui limiti sono stati perfettamente illustrati all’udienza.

73.      Ciò vale altresì per la proposta di accogliere il criterio dell’«uso accessorio» alla circolazione su strada o alla strada pubblica al fine di non escludere la circolazione in un parcheggio o in una strada privata, trattandosi di un utilizzo che si colloca alla fine o all’inizio di un transito su strade pubbliche. Lo stesso vale per l’idea di considerare la finalità del transito, nonché quella di riprodurre le condizioni di un’operazione militare, oppure di prendere in considerazione l’esistenza di un’autorizzazione.

74.      Tali suggerimenti hanno altresì evidenziato come essi siano fonte di maggiore incertezza del diritto rispetto alla proposta di ribadire, in considerazione delle circostanze del procedimento principale, una definizione semplice, conforme al senso comune, come quella adottata nella sentenza Vnuk, per quanto essa debba apparire tautologica agli occhi di alcuni. Senza alcun dubbio, quest’ultima è più adatta alla natura autonoma di una nozione che dev’essere applicata in modo uniforme, alla luce dell’obiettivo altamente protettivo della direttiva 2009/103.

75.      Pertanto, in risposta alla seconda questione, ritengo che, in circostanze come quelle in questione nel procedimento principale, la condizione d’uso del veicolo secondo la sua funzione abituale non possa essere valutata con riferimento al terreno di transito del veicolo.

 V.      Conclusione

76.      Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sottoposte dall’Audiencia Provincial de Albacete (corte d’appello di Albacete, Spagna) nei termini seguenti:

1)      La nozione di «circolazione dei veicoli», contenuta nell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, essendo stata definita come nozione autonoma di diritto dell’Unione, dev’essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri, tenendo conto dell’uso del veicolo secondo la sua «funzione abituale», spettando al giudice del rinvio interpretare tutta la normativa come quella oggetto del procedimento principale, al fine di garantire all’obbligo di assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli ogni suo effetto utile.

2)      In circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, tale funzione abituale non può essere valutata con riferimento al terreno di transito del veicolo.


1      Lingua originale: il francese.


2      GU 2009, L 263, pag. 11.


3      Detta società di assicurazioni era denominata, fino al 10 dicembre 2012, «Chartis Europe, Sucursal en España».


4      In prosieguo: l’«assicurazione obbligatoria».


5      C‑162/13, in prosieguo: la «sentenza Vnuk», EU:C:2014:2146.


6      GU 1972, L 103, pag. 1.


7      GU 1984, L 8, pag. 17.


8      GU 1990, L 129, pag. 33.


9      GU 2000, L 181, pag. 65.


10      GU 2005, L 149, pag. 14.


11      Tale articolo ricalca in termini identici l’articolo 4 della direttiva 72/166


12      BOE n. 267, del 5 novembre 2004, pag. 36662, in prosieguo: la «LRCSCVM».


13      BOE n. 222, del 13 settembre 2008, pag. 37487; in prosieguo: il «regolamento sull’assicurazione obbligatoria.


14      V. le caratteristiche di tale veicolo sul sito Internet del Ministero della difesa spagnolo al seguente indirizzo: http:/www.ejercito.mde.es/materiales/vehiculos/Anibal.html.


15      V., a tal riguardo, allegato XVIII, punto II, lettera b), del Reglamento General de Vehículos (regolamento generale dei veicoli), approvato dal regio decreto n. 2822/1998 del 23 dicembre 1998 (BOE n. 22, del 26 gennaio 1999, pag. 3440).


16      V. elenco di tali deroghe al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/finance/insurance/docs/motor/list-exempt-5th-dir_en.pdf, da cui risulta che 19 Stati membri hanno escluso i veicoli militari appartenenti allo Stato o, in particolare, quelli usati a scopi militari. La frequenza di tale scelta ha giustificato il fatto che, al considerando 44 di tale direttiva, siano previsti i veicoli militari e che sia ribadito l’obbligo di informazione sull’ente incaricato di coprire il rischio.


17      Vale a dire, l’assicuratore, i governi spagnolo ed irlandese nonché la Commissione europea.


18      V., a tale riguardo, sentenza del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e a. (C‑110/15, EU:C:2016:717, punti 18 e 19)


19      V. considerando 1 e articolo 29 di tale direttiva.


20      V. punti da 43 a 45 della sentenza Vnuk.


21      V. punto 46 della sentenza Vnuk e la giurisprudenza ivi citata.


22      V. punto 52 della sentenza Vnuk.


23      V. punti da 53 a 55 della sentenza Vnuk.


24      Punto 59 della sentenza Vnuk. In relazione al punto 56 di tale sentenza: «Alla luce di tutti questi elementi, segnatamente dell’obiettivo di tutela perseguito dal[la direttiva 72/166 e dalla direttiva 90/232], non si può ritenere che il legislatore dell’Unione abbia voluto escludere dalla tutela accordata da dette direttive le persone lese da un incidente causato da un veicolo in occasione del suo uso, purché uso conforme alla funzione abituale del veicolo medesimo».


25      V., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2012, Dominguez (C‑282/10, EU:C:2012:33, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata).


26      V. sentenza del 26 aprile 2017, Farkas (C‑564/15, EU:C:2017:302, punti 38 e 39 nonché la giurisprudenza ivi citata).


27      V., segnatamente, i punti da 1 a 4 della technical consultation on motor insurance: consideration of the European Court of Justice ruling in the case of Damijan Vnuk v Zavarovalnica Triglav d.d (C162/13), del ministero dei Trasporti del Regno Unito disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/581193/motor-insurance-vnuk-v-triglav.pdf.


28      V. la valutazione d’impatto della Commissione dell’8 giugno 2016, relativa all’ambito di applicazione della direttiva 2009/103, disponibile al seguente indirizzo internet: http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_fisma_030_motor_insurance_en.pdf, (punto A, «contesto», paragrafo 6).


29      V. punto 19 della sentenza Vnuk.


30      V. punto 22 della sentenza Vnuk.


31      V. punto 23 della sentenza Vnuk.


32      V. punto 24 della sentenza Vnuk.


33      V. punti 34 e 35 della sentenza Vnuk.


34      V. punto 40 della sentenza Vnuk.


35      V. punto 50 della sentenza Vnuk e la giurisprudenza ivi citata.


36      V. punto 56 della sentenza Vnuk.