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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 22 aprile 2022 – Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zrt. / Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

(Causa C-277/22)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zrt.

Convenuta: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Interveniente a sostegno della resistente: FGSZ Földgázszállító Zrt.

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE 1 , letto in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale ai sensi della quale, nel contesto delle procedure di fissazione, da parte dell’autorità di regolamentazione dello Stato membro interessato, dei corrispettivi di uso della rete, delle tariffe di servizi che possono essere eseguiti dai gestori del sistema mediante una tariffazione speciale e dei corrispettivi di allaccio, si riconosce esclusivamente al gestore del sistema la qualità di parte che è stata direttamente oggetto di una decisione, il quale gestore, in quanto tale, dispone in via esclusiva del diritto di ricorso avverso una decisione adottata nell’ambito della procedura.

In caso di risposta affermativa della Corte alla prima questione, se l’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva, letto in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che, applicando tale disposizione in un caso come quello oggetto del procedimento principale, un operatore del mercato del gas naturale che si trovi in una situazione analoga a quella della ricorrente, da cui il gestore del sistema, sulla base di una decisione dell’autorità di regolamentazione dello Stato membro che fissa i corrispettivi di uso della rete, le tariffe di servizi che possono essere eseguiti dai gestori del sistema mediante una tariffazione speciale e i corrispettivi di allaccio, riscuote una tariffa a fronte di un servizio che può essere fornito mediante tariffazione speciale, deve essere considerato parte oggetto di tale decisione e, in quanto tale, ha il diritto di proporre ricorso avverso la stessa.

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1 Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU 2009, L 211, pag. 94).