Language of document :

Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2021 – NLMK/Commissione

(Causa T-752/16)1

[«Dumping – Importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Cina e della Russia – Dazio antidumping definitivo – Articolo 18 del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuto articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1036] – Ricorso ai dati disponibili – Articolo 3, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 1225/2009 (divenuto articolo 3, paragrafi 2 e 5, del regolamento 2016/1036) – Accertamento di un pregiudizio – Articolo 3, paragrafo 7, del regolamento n. 1225/2009 (divenuto articolo 3, paragrafo 7, del regolamento 2016/1036) – Nesso di causalità – Articolo 2, paragrafo 9, e articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 1225/2009 (divenuti articolo 2, paragrafo 9, e articolo 9, paragrafo 4, del regolamento 2016/1036) – Eliminazione del pregiudizio – Diritti della difesa – Parità delle armi – Principio di buona amministrazione – Obbligo di motivazione – Proporzionalità – Errori manifesti di valutazione»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) (Lipeck, Russia) (rappresentanti: D O’Keeffe, solicitor, N. Tuominen e M. Krestiyanova, avvocate)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, K. Blanck e E. Schmidt, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: O. Prost, A. Coelho Dias e S. Seeuws, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU 2016, L 210, pag. 1).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) si farà carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dalla Commissione europea.

La Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL, si farà carico delle proprie spese.

____________

1 GU C 14 del 16.1.2017.