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Ricorso proposto il 19 aprile 2017 – Zhejiang Jndia Pipeline Industry / Commissione

(Causa T-228/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd (Wenzhou, Cina) (rappresentante: S. Hirsbrunner, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU 2017, L 22, pag. 14), nella parte in cui esso riguarda la ricorrente;

condannare al pagamento delle spese legali della ricorrente la Commissione ed ogni eventuale interveniente ammesso a sostegno della Commissione nel corso del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente su vari errori manifesti di valutazione che la Commissione avrebbe commesso ritenendo intercambiabili gli standard tecnici statunitensi ed europei relativi agli accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa (stainless steel tube and pipe butt-welding fittings, SSBWF).

La Commissione non ha ottemperato al proprio obbligo di valutare in modo imparziale gli elementi di prova rilevanti, dato che varie affermazioni fattuali relative all’intercambiabilità riportate nel regolamento controverso sono inaccurate, contraddittorie o fuorvianti. In particolare, è inaccurata l’affermazione secondo cui l’unico importatore che ha collaborato avrebbe omesso di fornire prove rilevanti.

La Commissione ha erroneamente supposto che gli SSBWF godessero di una doppia certificazione per gli standard europei e statunitensi. Tale idea si fonda unicamente su affermazioni dell’ultimo minuto, contenute nelle denunce, comparse per la prima volta solo nel regolamento controverso stesso.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione, avrebbe omesso di fornire una motivazione adeguata circa l’adeguamento del valore normale e avrebbe invocato argomenti contraddittori.

La Commissione si è erroneamente basata sui dati relativi ai costi e al processo produttivo dell’industria UE per quantificare l’adeguamento opportuno. Ha respinto senza giustificati motivi la proposta di quantificare l’adeguamento sulla base di dati provenienti dal mercato cinese.

Per questo motivo il regolamento controverso viola l’articolo 20 del regolamento di base e l’articolo 296 TFUE e risulta insufficientemente motivato.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la determinazione del periodo in esame è viziata da un manifesto errore di valutazione.

La Commissione ha agito in modo arbitrario non prendendo in considerazione un periodo alternativo, benché, grazie ad una precedente indagine, fosse in possesso dei dati necessari.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il procedimento che ha condotto al regolamento controverso non rispetta i principi generali del diritto UE, come i principi di buona amministrazione, trasparenza e il diritto alla difesa della ricorrente.

La Commissione ha omesso di fornire alla ricorrente le «informazioni disponibili» in maniera tempestiva dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie. Quando la Commissione ha infine comunicato dette informazioni, congiuntamente ad altri dati e informazioni, per la prima volta al momento della divulgazione delle conclusioni definitive, non ha lasciato alla ricorrente tempo sufficiente per procedere ad una valutazione approfondita.

Essa ha violato i diritti alla difesa della ricorrente non fornendole la possibilità di formulare osservazioni in merito a conclusioni d’importanza fondamentale basate su affermazioni non verificate del denunciante, che comparivano per la prima volta nel regolamento contestato.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il regolamento controverso, del 26 gennaio 2017, erroneamente determina il dazio antidumping della ricorrente sulla base delle disposizioni del regolamento di base, le quali prevedono la metodologia eccezionale del paese analogo per calcolare il valore normale delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, nonostante il diritto dell’UE di applicare detto trattamento eccezionale sia scaduto l’11 dicembre 2016.

L’Unione europea si è impegnata a rispettare i termini specifici del Protocollo di accesso della Cina all’OMC con la decisione del Consiglio che approva tale accesso. In quanto istituzione dell’UE, la Commissione deve rispettare gli impegni internazionali assunti dall’Unione nell’esercizio dei suoi poteri.

Il regolamento controverso è inoltre incompatibile con l’obbligo dell’UE di elaborare una propria normativa antidumping nel rispetto del diritto internazionale, specialmente nel caso in cui le sue disposizioni siano specificamente intese ad attuare un accordo internazionale concluso dall’Unione.

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