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Ricorso di Carlo De Nicola proposto il 28 gennaio 2010 avverso la sentenza pronunciata il 30 novembre 2009 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-55/08, De Nicola/BEI

(Causa T-37/10 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni del ricorrente

-    Annullamento del provvedimento impugnato.

-    Pagamento delle spese di lite, degli interessi e rivalutazione monetaria sul credito riconosciuto.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro la sentenza del Tribunale della Funzione Pubblica (TFP) del 30 novembre 2009. Questa sentenza ha respinto un ricorso avente per oggetto una richiesta di annullamento della decisione con cui la Convenuta ha respinto il suo ricorso volto, da un lato, a riesaminare il giudizio analitico attribuitogli per il 2006 e, dall'altro, della decisione della Banca relativa alle promozioni attribuite per l'anno 2006, nella misura in cui esse non lo promuovono; una richiesta di annullamento del suo rapporto informativo del 2006; la constatazione che egli sarebbe stato vittima di molestie psicologiche; la condanna della Banca al risarcimento dei danni che egli ritiene di avere subito a causa di tali molestie e infine, una richiesta di annullamento della decisione di rifiuto di presa in carico di determinate spese mediche di laserterapia.

A sostegno delle proprie conclusioni la ricorrente fa valere i seguenti motivi:

-    Il TFP avrebbe illegittimamente omesso di pronunciarsi e, quando non ha completamente dimenticato l'oggetto dell'impugnazione (ad esempio, il 2° ed il 3° argomento della richiesta di annullamento, il rifiuto del Comitato dei Ricorsi di esprimere un giudizio di merito, ecc.), ha volutamente deciso di esaminare solo alcune delle eccezioni.

-    Il TFP non si sarebbe pronunciato sulla sua domanda di sindacare la legittimità del comportamento dei suoi superiori, alla luce dei criteri di valutazione adottati dalla Convenuta. Inoltre, avrebbe erroneamente preteso di considerare dei dipendenti quel comportamento vessatorio denunciato dal ricorrente, che l'attribuisce direttamente ed esclusivamente alla BEI.

-    Si ritiene anche come motivo d'impugnazione il rifiuto delle istanze istruttorie e la pretesa d'invertire l'onere della prova, nonché l'omessa motivazione. Si ritiene a quest'ultimo riguardo che il TFP avrebbe omesso di motivare su numerosi e decisivi argomenti, ovvero avrebbe fornito la motivazione contraddittoria e/o illogica, quindi sostanzialmente mancante. Vengono menzionati in particolare il rifiuto di applicare l'art. 41 del regolamento del personale, nonché il rigetto della domanda di annullamento del rapporto informativo per 2006.

-    Infine, il ricorrente ritiene che, trattandosi di un contratto di lavoro di diritto privato, non sussistono i presupposti per fare ricorso all'analogia ed applicare alla fattispecie le regole ed i presupposti processuali in atto per i funzionari comunitari con contratto di diritto pubblico.

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