Language of document : ECLI:EU:T:2010:554

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

17 dicembre 2010 (*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Responsabilità extracontrattuale – Rimborso di spese ripetibili – Eccezione di ricorso parallelo – Vizi del procedimento – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Nel procedimento T‑38/10 P,

avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 10 novembre 2009, causa F‑70/07, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta),

Luigi Marcuccio, funzionario della Commissione europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato dall’avv. G. Cipressa,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata dalla sig.ra C. Berardis-Kayser e dal sig. J. Currall, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, O. Czúcz (relatore) e E. Moavero Milanesi, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la sua impugnazione, proposta ai sensi dell’art. 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 10 novembre 2009, causa F‑70/07, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), mediante la quale quest’ultimo ha dichiarato manifestamente irricevibili i capi della domanda sui quali non si era pronunciato nell’ordinanza 18 febbraio 2009, emessa nella stessa causa F‑70/07 (non ancora pubblicata nella Raccolta).

 Fatti

2        I fatti dai quali è scaturita la controversia sono esposti, ai punti 2-5 dell’ordinanza impugnata, nei termini seguenti:

«2      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 13 maggio 2004, il ricorrente, dipendente di grado A 7 presso la direzione generale (DG) “Sviluppo” della Commissione, proponeva un ricorso registrato con il numero di ruolo T‑176/04 e diretto, in sostanza, all’annullamento della decisione con la quale la Commissione avrebbe implicitamente negato di fornirgli ogni informazione utile circa l’esistenza di una relazione medica che lo riguardava.

3      Con ordinanza 6 marzo 2006, causa T‑176/04, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale di primo grado decideva che non vi era più luogo a statuire sul ricorso e poneva a carico della Commissione le spese della medesima nonché quelle sostenute dal ricorrente prima della notifica del controricorso.

4      Con lettera 22 giugno 2006, pervenuta all’amministrazione il 30 giugno successivo (in prosieguo: la “lettera del 22 giugno 2006”), il ricorrente presentava all’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’“APN”) un’istanza con la quale chiedeva che la Commissione gli rimborsasse “la parte delle spese [inerenti alla causa T‑176/04] sopportate e alla cui rifusione (…) il (…) Tribunale [di primo grado] ha condannato la Commissione, (...) pari ad [EUR] 6 347,67”.

5      Ritenendo che il silenzio serbato dall’APN su tale domanda avesse costituito una decisione implicita di rigetto (in prosieguo: la “decisione controversa”), il ricorrente, con una nuova lettera del 10 gennaio 2007 intitolata “reclamo” (in prosieguo: la “lettera del 10 gennaio 2007”) ha ripetuto, negli stessi termini, la domanda di cui alla lettera del 22 giugno 2006».

 Procedimento e ordinanza impugnata

 Procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica

3        Come risulta dai punti 1 e 6 dell’ordinanza impugnata, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 23 luglio 2007 e iscritto a ruolo con il numero F‑70/07, il ricorrente ha concluso che detto Tribunale voglia:

« –      [annullare] la decisione (…) controversa (…) [recante] rigetto, da parte della [Commissione], della domanda [contenuta nella lettera del] 22 giugno 2006;

–        [annullare], per quanto necessario, [la] decisione (...) di rigetto, comunque formatasi, del reclamo (...) del 10 gennaio 2007 [proposto] avverso la decisione controversa (…);

–        [condannare la Commissione] alla corresponsione, in [suo] favore (…), della somma di [EUR] 6 347,67 (…), maggiorati degli interessi di mora e della rivalutazione nella complessiva misura del 10% all’anno con capitalizzazione annuale, a far tempo dalla data della domanda datata 22 giugno 2006 e fino alla data odierna, a titolo di risarcimento del danno materiale derivante al ricorrente dalla decisione controversa;

–        [condannare la Commissione] alla corresponsione, in [suo] favore (…), della somma di [EUR] 1 000 (...) a titolo di risarcimento della perdita di chance (…) che [egli] avrebbe potuto sfruttare se avesse potuto disporre in tempo utile della somma ingiustamente non corrispostagli;

–        [condannare la Commissione] alla corresponsione, in [suo] favore (…), pro bono et aequo, della somma di [EUR] 3 000 (...) ovvero di quella somma maggiore ovvero minore che [il] Tribunale vorrà ritenere giusta ed equa, a titolo di risarcimento del danno morale ed esistenziale derivante (…) dalla decisione controversa;

–        [condannare la Commissione] a corrisponder[gli], per ogni giorno intercorrente tra [il giorno della presentazione del presente ricorso e quello in cui la Commissione avrà adottato tutte le decisioni necessarie per accogliere integralmente la domanda del 22 giugno 2006], la somma di [2] euro ovvero quella somma maggiore o minore che [il] Tribunale riterrà giusta ed equa, da corrispondersi il primo giorno di ogni mese in relazione ai diritti maturati in quello precedente, a titolo di risarcimento del danno derivante dall’eventuale ritardo nell’esecuzione della decisione di accoglimento [della domanda contenuta nella lettera del 22 giugno 2006];

–        condannare la Commissione alle spese».

4        Con ordinanza 18 febbraio 2009, causa F‑70/07, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «prima ordinanza del Tribunale della funzione pubblica nella causa F‑70/07»), il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che i primi tre capi della domanda, menzionati al punto 3 della presente ordinanza, dovevano essere considerati, tenuto conto del loro oggetto, come una domanda di liquidazione delle spese, che avrebbe dovuto essere presentata, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, a detto giudice. Inoltre, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che il sesto capo della domanda costituisse un elemento accessorio alla domanda di liquidazione delle spese. Conseguentemente, il Tribunale della funzione pubblica si è dichiarato, in tal misura, incompetente a statuire sui primi tre capi e sul sesto capo della domanda, sopra menzionati, e ha rinviato il ricorso al Tribunale relativamente ad essi (punto 8 dell’ordinanza impugnata). Per contro, il Tribunale della funzione pubblica si è ritenuto competente a conoscere del quarto e del quinto capo della domanda e li ha dichiarati manifestamente irricevibili (punto 9 dell’ordinanza impugnata).

 Ordinanza del Tribunale nella causa T‑176/04 DEP

5        Con ordinanza 6 luglio 2009, causa T‑176/04 DEP, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale, ritenendo che il primo, secondo, terzo e sesto capo della domanda formulata nel ricorso avessero ad oggetto, come sottolineato dal ricorrente in modo esplicito e consapevole, una domanda di annullamento e una domanda risarcitoria e che queste non potessero essere interpretate come una domanda di liquidazione delle spese, salvo snaturare l’oggetto stesso della controversia, ha concluso che ricadevano nella competenza del Tribunale della funzione pubblica. Conseguentemente, il Tribunale, in applicazione dell’art. 8, n. 2, dell’allegato allo Statuto della Corte, ha rimesso la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica (punto 10 dell’ordinanza impugnata).

 Ordinanza impugnata

6        In primo luogo, per quanto attiene al primo e al secondo capo della domanda, dopo aver ricordato, al punto 13 dell’ordinanza impugnata, che il ricorrente aveva asserito che le lettere del 22 giugno 2006 e 10 gennaio 2007 costituivano, rispettivamente, una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») e un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, e che il silenzio tenuto per quattro mesi dall’amministrazione aveva dato luogo a decisioni implicite di rigetto al riguardo, il Tribunale della funzione pubblica ha richiamato, al punto 14 dell’ordinanza impugnata, la giurisprudenza costante in forza della quale la decisione di un’istituzione che respinge una domanda risarcitoria costituisce parte integrante del procedimento amministrativo preliminare alla proposizione dinanzi ad esso del ricorso diretto all’accertamento della responsabilità e che, conseguentemente, la domanda di annullamento non può essere valutata in modo autonomo rispetto alla domanda di accertamento della responsabilità. Ne ha concluso che, in tale contesto, non vi era luogo a statuire in modo autonomo sul primo e sul secondo capo della domanda, atteso che il ricorso aveva come unico oggetto quello di conseguire il risarcimento del danno che il ricorrente sosteneva di aver subìto da parte della Commissione delle Comunità europee (punto 15 dell’ordinanza impugnata).

7        In secondo luogo, quanto al terzo e al sesto capo della domanda, il Tribunale della funzione pubblica ha ricordato, al punto 16 dell’ordinanza impugnata, il contenuto dell’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura, mediante il quale il legislatore ha istituito un procedimento specifico di liquidazione delle spese, prima di rilevare che dagli atti di causa emergeva che il ricorrente chiedeva, con il terzo capo della domanda, la condanna della Commissione a corrispondergli, oltre agli interessi di mora e alla capitalizzazione degli interessi medesimi, la somma di EUR 6 347,67 a titolo di risarcimento del danno risultante a suo dire dal diniego, opposto dall’amministrazione alle sue lettere del 22 giugno 2006 e del 10 gennaio 2007, di rifondere le spese che egli avrebbe sostenuto nel procedimento T‑176/04 per un importo di EUR 6 347,67. Il Tribunale della funzione pubblica ha poi affermato che il terzo capo della domanda doveva essere dichiarato manifestamente irricevibile, dal momento che l’esistenza di tale specifico procedimento ostava alla proposizione, da parte del ricorrente, sul fondamento dell’art 236 CE e dell’art. 91 dello Statuto, di un ricorso per risarcimento danni avente, in realtà, il medesimo oggetto di una domanda di liquidazione delle spese (punti 17 e 18 dell’ordinanza impugnata). Quanto al sesto capo della domanda, il Tribunale della funzione pubblica ha aggiunto che, conseguentemente, esso andava parimenti dichiarato manifestamente irricevibile (punto 19 dell’ordinanza impugnata).

 Ordinanza del Tribunale nella causa T‑166/09 P

8        Con ordinanza 8 luglio 2010, causa T‑166/09 P, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: l’«ordinanza del Tribunale nella causa T‑166/09 P»), il Tribunale ha dichiarato l’impugnazione proposta dal ricorrente avverso la prima ordinanza del Tribunale della funzione pubblica nella causa F‑70/07, citata supra al punto 4, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.

 Sull’impugnazione

 Procedimento e conclusioni delle parti

9        Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 26 gennaio 2009, il ricorrente ha proposto la presente impugnazione

10      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare l’ordinanza impugnata e dichiarare che il ricorso in primo grado era ricevibile in toto;

–        dopo aver annullato l’ordinanza impugnata, in via principale, accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum del ricorso in primo grado e condannare la Commissione alle spese;

–        in subordine, rinviare la causa de qua al Tribunale della funzione pubblica.

11      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere l’impugnazione;

–        condannare il ricorrente alle spese del presente grado del giudizio.

12      Con lettera del 13 maggio 2010, il ricorrente ha chiesto l’autorizzazione a presentare una replica. Con decisione 3 giugno 2010, il presidente della Sezione delle impugnazioni ha respinto tale domanda.

13      Con lettera del 13 luglio 2010 il ricorrente ha chiesto al Tribunale, ai sensi dell’art. 146 del regolamento di procedura, di avviare la fase orale del procedimento.

 In diritto

14      Ai sensi dell’art. 145 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, anche se una delle parti ha chiesto al Tribunale lo svolgimento di un’udienza (ordinanze del Tribunale 24 settembre 2008, causa T‑105/08 P, Van Neyghem/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 21, e 26 giugno 2009, causa T‑114/08 P, Marcuccio/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 10). Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale disposizione, di statuire senza proseguire il procedimento.

15      A sostegno della sua impugnazione il ricorrente deduce quattro motivi. Il primo attiene, in sostanza, alla violazione degli artt. 90 e 91 dello Statuto, al difetto di motivazione e allo snaturamento dei fatti. Il secondo attiene a un vizio di procedura consistente nell’aver preso in considerazione il controricorso della Commissione, asseritamente depositato tardivamente. Il terzo attiene a un vizio di procedura consistente nell’acquisizione agli atti di causa di «atti extra ordinem» e, il quarto, a una violazione delle norme sul giusto processo, dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza (GU C 364, pag. 1).

 Sul primo motivo, attinente alla violazione degli artt. 90 e 91 dello Statuto, al difetto di motivazione e allo snaturamento dei fatti

–       Argomenti delle parti

16      In primo luogo, il ricorrente invoca il difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica non ha indicato in modo chiaro e coerente le ragioni del rigetto del terzo e del sesto capo della domanda in quanto irricevibili. In particolare, il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe qualificato in nessuna parte dell’ordinanza impugnata l’oggetto del terzo e del sesto capo della domanda come identico a quello di una domanda di liquidazione delle spese. Peraltro, secondo il ricorrente, la motivazione dell’irricevibilità del sesto capo della domanda sarebbe inesistente.

17      In secondo luogo, il ricorrente contesta che l’oggetto del terzo e del sesto capo della domanda sia identico a quello di una domanda di liquidazione delle spese. Egli ritiene di aver regolarmente adito il Tribunale della funzione pubblica di un ricorso in cui chiedeva l’annullamento della decisione di rigetto della sua domanda, ai sensi dell’art. 90 dello Statuto, contenuta nella nota del 2 giugno 2006, e il risarcimento del relativo danno.

18      Il ricorrente fa valere, in particolare, che le somme richieste non sono pari all’importo esigibile quale rimborso delle spese sostenute nella causa T‑176/04, ma comprendono, in primo luogo, l’importo menzionato; in secondo luogo, gli interessi su tale importo, capitalizzati, e «i dies ad quem et a quo enucleati nel ricorso in primo grado»; in terzo luogo, un importo di EUR 4 000 e, in quarto luogo, un importo di EUR 2 per ogni giorno intercorso tra il giorno di presentazione del ricorso in primo grado e quello in cui la Commissione avrà accolto la sua domanda del 22 giugno 2006. Secondo il ricorrente, il ricorso in primo grado non può essere considerato inteso al conseguimento di somme che egli avrebbe dovuto richiedere presentando una domanda di liquidazione delle spese, se non altro dal momento che, mediante una domanda siffatta, non avrebbe mai potuto ottenere il risarcimento del danno risultante dal rigetto della domanda del 22 giugno 2006 o, quantomeno, non avrebbe mai potuto ottenere il risarcimento, chiesto nel contesto del ricorso in primo grado, del danno morale ed esistenziale, della perdita di chance e del danno che deriva dal ritardo della Commissione nell’esecuzione della decisione di accoglimento della domanda del 22 giugno 2006.

19      In terzo luogo, il ricorrente sostiene che il riferimento, al punto 17 dell’ordinanza impugnata, a una sentenza del Tribunale sia inconferente, da una parte, perché il ricorso in primo grado non aveva il medesimo oggetto di una domanda di liquidazione delle spese e, dall’altra, perché detto ricorso non metteva in discussione la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea, bensì la responsabilità della Commissione more patroni, vale a dire, in quanto datore di lavoro del ricorrente, e pertanto la sua responsabilità nei confronti di una persona alla quale è applicabile lo Statuto. A suo avviso, in considerazione di tale contesto, egli avrebbe rispettato i requisiti di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto, atteso che il diniego implicito dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») di accoglimento della domanda del 22 giugno 2006 costituirebbe un atto che arreca pregiudizio, impugnabile con ricorso di annullamento.

20      In quarto luogo, l’ordinanza impugnata non avrebbe affatto indicato le ragioni che giustificano il carattere manifesto della conclusione nel senso dell’irricevibilità del primo, del secondo, del terzo e del sesto capo della domanda. Solo nell’ipotesi di irricevibilità manifesta il Tribunale della funzione pubblica potrebbe legittimamente statuire con ordinanza motivata. Una motivazione relativa al carattere manifesto dell’irricevibilità delle domande risarcitorie sarebbe tanto più necessaria dal momento che l’ordinanza impugnata sarebbe stata adottata in seguito ad uno scambio di memorie tra le parti. Secondo il ricorrente, il giudice, quando gli perviene un ricorso in tutto o in parte manifestamente irricevibile o infondato, ha l’obbligo di adottare immediatamente un’ordinanza in tal senso. Nell’aver dato corso alla procedura, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe pertanto posto in essere un comportamento contraddittorio e incompatibile con la sua conclusione relativa all’irricevibilità manifesta delle domande in oggetto.

21      La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

22      In primo luogo, quanto alla censura attinente al difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata, occorre rilevare che dai punti 16‑18 dell’ordinanza stessa risulta che il Tribunale della funzione pubblica ha affermato che l’esistenza di uno specifico procedimento previsto dall’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale osta all’introduzione di un ricorso per risarcimento danni avente il medesimo oggetto di una domanda di liquidazione delle spese e che questo era l’oggetto del terzo capo della domanda contenuta nel ricorso in primo grado nel caso di specie.

23      Peraltro, quanto alla motivazione del rigetto del sesto capo della domanda, dal punto 8 dell’ordinanza impugnata emerge che il Tribunale della funzione pubblica ha considerato tale capo della domanda come accessorio rispetto al terzo capo della domanda. Peraltro, al punto 19 dell’ordinanza impugnata, ha utilizzato l’espressione «conseguentemente» prima di concludere nel senso dell’irricevibilità del sesto capo della domanda. Pertanto, è evidente che il Tribunale della funzione pubblica ha considerato che l’irricevibilità del sesto capo della domanda discendeva necessariamente dall’irricevibilità del terzo capo della domanda in ragione del carattere accessorio del primo rispetto all’ultimo.

24      Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l’ordinanza impugnata presenta una motivazione sufficiente.

25      In secondo luogo, il ricorrente afferma, in sostanza, che l’oggetto del ricorso in primo grado fosse più ampio del conseguimento del rimborso delle spese connesse al procedimento nella causa T‑176/04, dal momento che era inteso all’annullamento della decisione implicita di rigetto della nota del 22 giugno 2006 e al risarcimento del relativo danno.

26      Al riguardo, è giocoforza rilevare che, ai punti 16‑18 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica non ha indicato che il ricorrente non aveva introdotto una domanda di annullamento o che gli importi chiesti nel contesto della domanda risarcitoria non riguardassero parimenti il risarcimento di altri danni. Tuttavia, ha affermato, al punto 18 di detta ordinanza, che l’importo richiesto, oltre agli interessi di mora e alla capitalizzazione degli interessi medesimi, di EUR 6 347,67 a titolo di risarcimento danni, nel contesto del terzo capo della domanda, corrispondeva a quello delle spese sostenute nel contesto della causa T‑176/04, come richieste dal ricorrente nelle sue note del 22 giugno 2006 e del 10 gennaio 2007, cosa che quest’ultimo non contesta. Quanto alla domanda di annullamento, il Tribunale della funzione pubblica ha affermato, ai punti 13‑15 dell’ordinanza impugnata, che essa non poteva essere valutata autonomamente rispetto alla domanda di accertamento della responsabilità, analisi la cui validità non è messa in discussione dal ricorrente. Peraltro, il fatto che siano state formulate domande risarcitorie ulteriori nel contesto di altri capi della domanda contenuta nel ricorso in primo grado è inconferente, atteso che esse sono state esaminate, d’altronde, nella prima ordinanza del Tribunale della funzione pubblica nella causa F‑70/07, citata supra al punto 4, che non costituisce oggetto del presente ricorso. Pertanto, alla luce del ricorso in primo grado, il Tribunale della funzione pubblica non ha modificato l’oggetto del ricorso. Il ricorrente, infine, ove deduce lo snaturamento dei fatti, non ha precisato i fatti o gli elementi di prova che sarebbero stati snaturati.

27      In terzo luogo, atteso che l’importo del risarcimento richiesto nel contesto del terzo capo della domanda del ricorso in primo grado era identico all’importo dedotto dal ricorrente nel contesto di una domanda di rifusione delle spese ripetibili sostenute nella causa T‑176/04, il Tribunale della funzione pubblica non è incorso in un errore di diritto nell’affermare che la domanda risarcitoria contenuta nel ricorso in primo grado e la domanda di liquidazione delle spese avevano il medesimo oggetto e, pertanto, nel dichiarare irricevibile la domanda risarcitoria fondata sull’art. 236 CE e sull’art. 91 dello Statuto facendo riferimento, al punto 17 dell’ordinanza impugnata, al punto 297 della sentenza del Tribunale 11 luglio 2007, causa T‑351/03, Schneider Electric/Commissione (Racc. pag. II‑2237, parzialmente annullata in esito a impugnazione con sentenza della Corte 16 luglio 2009, causa C‑440/07 P, Commissione/Schneider Electric, Racc. pag. I‑6413), secondo il quale il procedimento specifico previsto dall’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, volto alla liquidazione delle spese, esclude la rivendicazione delle stesse somme, o di somme sostenute agli stessi fini, nell’ambito di un’azione che mette in causa la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

28      Quanto all’argomento del ricorrente secondo il quale la causa che ha dato luogo alla sentenza Schneider Electric/Commissione, citata supra al punto 27, si differenzia dal caso di specie in quanto non mette in questione la responsabilità extracontrattuale della Commissione, bensì la sua responsabilità in quanto datore di lavoro del ricorrente, tale circostanza è inconferente dal momento che, come correttamente rilevato dalla Commissione, la relazione tra le parti, disciplinata dallo Statuto, è indipendente dal fatto che il legislatore abbia istituito, in materia di liquidazione delle spese, un procedimento specifico, previsto dall’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura, che si applica senza eccezioni ai ricorsi in materia di funzione pubblica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 giugno 2001, causa T‑214/00, X/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑143 e II‑663, punti 37 e 38). Il Tribunale della funzione pubblica, pertanto, non ha violato gli artt. 90 o 91 dello Statuto applicando il principio secondo il quale tale procedimento specifico esclude la domanda di rifusione delle spese ripetibili nel contesto di un’azione che mette in questione la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

29      Né può trovare accoglimento, in quarto luogo, l’argomento del ricorrente secondo il quale, in sostanza, il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe dovuto applicare l’art. 76 del proprio regolamento di procedura nel caso di specie, atteso che l’adozione dell’ordinanza impugnata sarebbe stata preceduta da uno scambio di memorie tra le parti.

30      Infatti, uno scambio di memorie tra le parti non osta, di per sé, a che il Tribunale della funzione pubblica dichiari un ricorso manifestamente irricevibile (v. ordinanza del Tribunale nella causa T‑166/09 P, citata supra al punto 8, punto 59 e la giurisprudenza ivi citata).

31      Dall’insieme delle suesposte considerazioni discende che occorre respingere il primo motivo in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, quanto al resto, manifestamente infondato.

 Sul secondo motivo, attinente a un vizio di procedura consistente nell’aver preso in considerazione il controricorso della Commissione, asseritamente depositato tardivamente

–       Argomenti delle parti

32      Il ricorrente fa valere che il controricorso della Commissione sarebbe stato depositato presso il Tribunale della funzione pubblica tardivamente. Orbene, dall’ordinanza impugnata risulterebbe che, invece di dichiarare irricevibile tale atto, detto giudice avrebbe tenuto conto degli argomenti e delle domande della Commissione che tale atto esponeva. Secondo il ricorrente, poiché il controricorso è stato depositato tardivamente presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica, il fatto di averlo preso in considerazione costituirebbe un vizio di procedura, di per sé sufficiente per comportare l’annullamento dell’ordinanza impugnata, dato che non può escludersi che, se il Tribunale della funzione pubblica non avesse tenuto conto di tale atto, la sua decisione sarebbe stata differente.

33      La Commissione contesta l’argomento del ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

34      Come già dichiarato ai punti 65 e 66 dell’ordinanza del Tribunale nella causa T‑166/09 P, citata supra al punto 8, dagli atti di causa relativi al giudizio in primo grado, trasmessi al Tribunale ai sensi dell’art. 137, n. 2, del regolamento di procedura, risulta che, il 2 ottobre 2007, il Tribunale della funzione pubblica ha prorogato, su domanda della Commissione, il termine per il deposito del controricorso sino al 30 novembre 2007.

35      Il Tribunale ha segnatamente rilevato, al punto 66 dell’ordinanza nella causa T‑166/09 P, citata supra al punto 8, che dal punto 11 della prima ordinanza del Tribunale della funzione pubblica nella causa F‑70/07, citata supra al punto 4, risultava che il controricorso della Commissione era stato depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica entro il termine, vale a dire il 22 novembre 2007. Conseguentemente, il secondo motivo è manifestamente infondato e deve essere respinto.

 Sul terzo motivo, attinente a un vizio di procedura consistente nell’acquisizione agli atti di causa di «atti extra ordinem»

–       Argomenti delle parti

36      Il ricorrente fa valere che, decidendo di versare agli atti di causa sia la domanda di non luogo a statuire della Commissione del 22 agosto 2007 sia il controricorso, il Tribunale della funzione pubblica è incorso in un vizio di procedura, tale da ledere gravemente i suoi interessi. Per le medesime ragioni invocate a sostegno del secondo motivo, tale vizio giustificherebbe l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

37      La Commissione contesta l’argomento del ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

38      Con il presente motivo, il ricorrente contesta al Tribunale della funzione pubblica, in sostanza, un’irregolarità procedurale, in quanto detto giudice avrebbe versato agli atti di causa, al contempo, la domanda di non luogo a statuire della Commissione e il controricorso depositato da quest’ultima presso la cancelleria del Tribunale.

39      Quanto al controricorso controverso, come rilevato nel contesto dell’esame del secondo motivo, correttamente il Tribunale della funzione pubblica lo ha versato agli atti.

40      Quanto alla domanda di non luogo a statuire, come ricordato al punto 71 dell’ordinanza del Tribunale nella causa T‑166/09 P, citata supra al punto 8, si deve rilevare che, ai sensi dell’art. 113 del regolamento di procedura, applicabile all’epoca, mutatis mutandis, al Tribunale della funzione pubblica conformemente all’art. 3, n. 4, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), detto giudice poteva, in qualsiasi momento, d’ufficio, sentite le parti, dichiarare che il ricorso era diventato privo di oggetto e che non vi era più luogo a statuire.

41      Come dichiarato dal Tribunale al punto 72 dell’ordinanza nella causa T‑166/09 P, citata supra al punto 8, il Tribunale della funzione pubblica, dal momento che era tenuto a sentire le parti prima di dichiarare, d’ufficio, che non vi era più luogo a statuire, era tenuto, a fortiori, a versare agli atti una domanda in tal senso dell’una o dell’altra delle parti.

42      Conseguentemente, come emerge dal punto 73 dell’ordinanza del Tribunale nella causa T‑166/09 P, citata supra al punto 8, correttamente il Tribunale della funzione pubblica ha versato agli atti la domanda di non luogo a statuire della Commissione. Il terzo motivo, pertanto, è manifestamente infondato e deve essere respinto.

 Sul quarto motivo, attinente alla violazione delle norme sul giusto processo, dell’art. 6 della CEDU e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali

–       Argomenti delle parti

43      Il ricorrente rileva che tale motivo «deriva in modo ineluttabile da quelli che precedono».

44      La Commissione contesta l’argomento del ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

45      Ai sensi dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale conformemente all’art. 53, primo comma, dello Statuto medesimo, e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve contenere, segnatamente, un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Ciò significa che l’atto introduttivo deve chiarire in che cosa consistono i motivi di ricorso, sicché la sola enunciazione astratta degli stessi non soddisfa i requisiti dello Statuto della Corte e del regolamento di procedura. Inoltre, l’esposizione dei motivi, anche sommaria, dev’essere sufficientemente chiara e precisa al fine di consentire alla parte convenuta di predisporre le proprie difese e al Tribunale di decidere sul ricorso, se del caso, senza altre informazioni a sostegno. La certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia richiedono, affinché un ricorso o, più nello specifico, un motivo di ricorso siano ricevibili, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano in modo coerente e comprensibile dal testo stesso dell’atto di ricorso (sentenze del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑224/00, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, Racc. pag. II‑2597, punto 36, e 12 dicembre 2007, causa T‑308/05, Italia/Commissione, Racc. pag. II‑5089, punti 71 e 72). Al riguardo non spetta al Tribunale esaminare, nel complesso degli elementi dedotti a sostegno di un primo motivo, se tali elementi possano essere utilizzati anche a sostegno di un secondo motivo (sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑322/01, Roquette Frères/Commissione, Racc. pag. II‑3137, punti 208 e 209).

46      Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a far valere che il motivo in oggetto «deriva in modo ineluttabile da quelli che precedono». In tal modo, non ha esposto le ragioni per cui, a suo avviso, sono state violate le norme sul giusto processo o le disposizioni invocate della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali.

47      Il quarto motivo, pertanto, deve essere dichiarato manifestamente irricevibile.

48      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la presente impugnazione deve essere respinta, in parte, perché manifestamente irricevibile e, quanto al resto, perché manifestamente infondata.

 Sulle spese

49      Conformemente all’art. 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, il Tribunale statuisce sulle spese.

50      A termini dell’art. 87, n. 2, primo comma, dello stesso regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del suo art. 144, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

51      Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla Commissione nel contesto del presente giudizio.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:



1)      L’impugnazione è respinta.

2)      Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio.

Lussemburgo, 17 dicembre 2010

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.