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Ricorso proposto il 23 ottobre 2012 - RFA International / Commissione

(Causa T-466/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: RFA International (Calgary, Canada) (rappresentante: avv. B. Evtimov)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare parzialmente le decisioni della Commissione C(2012) 5577 def., C(2012) 5585 def., C(2012) 5588 def., C(2012) 5595 def., C(2012) 5596 def., C(2012) 5598 def. e C(2012) 5611 def., del 10 agosto 2012, nella misura in cui negano il rimborso dei dazi antidumping versati, ad eccezione di quei dazi, le cui richieste sono state ritenute inammissibili in quanto presentate oltre la scadenza del limite temporale statutario;

-    condannare la Commissione alle spese dei procedimenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sull'errore di diritto e il manifesto errore di valutazione contenuti nella conclusione della Commissione secondo la quale era richiesta una completa deduzione delle spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e dei profitti dal prezzo all'esportazione del CHEMK Group, e nella connessa conclusione della stessa secondo cui una singola entità economica è irrilevante ai fini del calcolo del prezzo all'esportazione (inclusi gli adeguamenti al prezzo all'esportazione) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base . La ricorrente sostiene, nei limiti in cui la Commissione può essersi basata sul rigetto della pretesa della ricorrente circa l'esistenza di una singola entità economica, che tale rigetto è altresì viziato da un errore di diritto e/o da un manifesto errore di valutazione.

Secondo motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione contenuto nella conclusione della Commissione secondo cui si era verificato un mutamento di circostanze nel senso di cui all'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, che richiedeva l'applicazione di un diverso metodo per il calcolo del margine di dumping finale. La ricorrente invoca altresì una consequenziale violazione dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, nell'applicazione della Commissione del nuovo metodo di calcolo, che è diverso dal rispettivo metodo di calcolo utilizzato nell'inchiesta originaria.

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1 - Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).