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Ricorso proposto il 29 ottobre 2012 - Meta Group/Commissione

(Causa T-471/12)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Meta Group Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Bartolini, V. Coltelli e A. Formica, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la nota de la D.G. Entreprise and Industry della Commissione Europea n. 939970, del 2/08/2012, ricevuta della ricorrente in data 20/08/2012, a firma del Direttore dell'Unità "Industrial Innovation and Mobility Industries" ed avente ad oggetto "launch recovery procedure to FP5-FP6 payment contracts no. 517557 IRE6 INNOVATION COACH, 517539 IRE6 MARIS, 517548 IRE6 RIS MAZOVIA, 030583 CONNECT-2-IDEAS, 039982 EASY, 014660 RIS MALOPOLSKA, 517529 IINNSOM, 014637 RIS TRNAVA and 014668 RIS WS", a firma del Direttore Dott. Carlo Pettinelli, con la quale è stata comunicata la decisione della Commissione di "to recover the amount of 345.451,03 EUR under the above agreement".

E per quanto occorrer possa:

Annullare la nota della D.G. Entreprise and Industry della Commissione Europea n. 660283 del 1/06/2012, a firma del Direttore dell'Unità "Industrial Innovation and Mobility Industries" di pari oggetto, che si impugna anche come atto interno della procedura di ricovery conclusasi con l'adozione del provvedimento di cui al punto precedente.

Annullare la nota in data 27/09/2012, avente ad oggetto la compensazione della somma dovuta per effetto della recovery con somme a credito spettanti ad essa nell'ambito dei medesimi progetti oggetto di sovvenzione.

Annullare la nota in data 27/09/2012 avente ad oggetto la compensazione della somma dovuta per effetto della recovery con somme a credito spettanti ad essa.

Annullare la nota della Commissione Europea, Budget Execution (general budget and EDF) del 10/10/2012, con la quale veniva comunicata alla ricorrente la compensazione con ulteriori somme a credito, per un importo finale residuo pari ad EUR 294.290,59.

Annullare ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso.

E per l'effetto:

Condannare al pagamento della somma di EUR 294.290,59, oltre ad EUR 54.705,97, nonché al risarcimento del danno consequenziale.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso riguarda le convenzioni di sovvenzioni concluse fra la ricorrente e la Commissione nell'ambito del "Quinto e Sesto Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell'Unione Europea".

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 1.1 delle Convenzioni di sovvenzione, sulla violazione del principio di ragionevolezza e sulla constatazione di un errore manifesto nella valutazione dei fatti.

Si fa valere a questo riguardo che la ricorrente ha fornito la prova che i compensi dei propri soci prestatori d'opera risultano pienamente coerenti con i valori di mercato, nonché con i compensi dei lavoratori autonomi parasubordinati e dei dipendenti che svolgono attività similari. Tra l'altro, l'inquadramento degli esperti internazionali impiegati nelle attività relative ai progetti considerati, assunti con contratto di "collaborazione coordinata e continuativa", è pienamente legittimo.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, nonché sulla violazione del principio di buona amministrazione, trasparenza e predeterminazione dei criteri.

Si fa valere a questo riguardo che la sussistenza di una pluralità di criteri utilizzabili ai fini della determinazione delle modalità di calcolo dei compensi avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione ad adottare quello più favorevole per il privato. Una volta preso atto della presenza sul mercato italiano ed europeo di tariffe assai diverse fra loro per i medesimi servizi, sarebbe stato opportuno privilegiare la soluzione in grado di recare il minor pregiudizio possibile da parte della medesima.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di ragionevolezza dell'azione amministrativa per contraddittorietà manifesta e disparità di trattamento.

-    Si fa valere a questo riguardo che il provvedimento impugnato, allorché pone a fondamento della recovery l'illegittimità della metodologia utilizzata ai fini del calcolo dei costi e dei compensi eleggibili, mette in luce un'evidente contraddittorietà rispetto alle determinazioni precedentemente adottate dalla Commissione, laddove la medesima metodologia oggetto di censura era stata considerata meritevole di positiva valutazione da parte della medesima.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento, del principio di buona fede, nonché dei principi di tutela dei diritti acquisiti, certezza del diritto e dovere di diligenza.

-    Si fa valere su questo punto che la condotta della Commissione ha ingenerato in capo alla ricorrente una posizione di legittimo affidamento, in quanto la scelta dell'Amministrazione di subordinare la stipula della convenzione di sovvenzione relativa al progetto ECOLINK + "in accordance with the solution elaborated to the noteworthy findings af a recent audi report" e la decisione di provvedere nel successivo amendment alla medesima che per gli Shareholders dovesse essere impiegata "the methodology annexed to the contract and the relative costs are reported in the company's books", dimostrava, per fatti concludenti, che la Commissione avesse ormai, di fatto, prestato acquiescenza alle modalità di calcolo dei costi proposti da META.

Quinto motivo, vertente sull'insufficienza della motivazione, la violazione del principio del contraddittorio, del principio di buona amministrazione, delle procedure stabilite dalla convenzione di sovvenzione, nonché del codice di buona condotta amministrativa.

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