Language of document : ECLI:EU:T:2010:495

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

2 dicembre 2010


Causa T‑73/10 P


Svetoslav Apostolov

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Funzione pubblica — Assunzione — Concorso — Rigetto della candidatura — Termine di ricorso — Tardività — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Oggetto: Impugnazione diretta, in particolare, all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 15 dicembre 2009, causa F‑8/09, Apostolov/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑509 e II‑A‑1‑2673).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Svetoslav Apostolov sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea nel presente grado di giudizio.

Massime

1.      Impugnazione — Motivi di ricorso — Erronea valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte del Tribunale della valutazione degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11)

2.      Procedura — Termini di ricorso — Decadenza — Ordinanza precedente che ammette il ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio — Irrilevanza

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 96, n. 1)

1.      Il giudice di primo grado è l’unico competente, da una parte, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui un’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo a lui sottoposti, e, dall’altra, a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti effettuata dal giudice di primo grado non costituisce pertanto, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi a tale giudice, una questione di diritto, soggetta, in quanto tale, al sindacato del Tribunale.

(v. punto 24)

Riferimento:

Tribunale 8 settembre 2009, causa T‑404/06 P, ETF/Landgren (Racc. pag. II‑2841, punti 191 e 192 e giurisprudenza ivi citata)

2.      Tra la domanda di gratuito patrocinio e il ricorso principale non esiste un nesso tale da far sì che l’ordinanza che statuisce su tale domanda possa pregiudicare la ricevibilità del ricorso, poiché la domanda non ha lo stesso oggetto del ricorso e può addirittura essere presentata anteriormente al ricorso, conformemente all’art. 96, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica. Di conseguenza, il ricorrente non può dedurre dall’ordinanza che lo ammette al beneficio del gratuito patrocinio la ricevibilità del suo ricorso principale, che egli non aveva neppure ancora proposto.

(v. punto 26)

Riferimento:

Tribunale 16 maggio 1994, causa T‑37/93, Stagakis/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑137 e II‑451, punto 23)