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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart (Germania) il 3 maggio 2023 – HE / Repubblica federale di Germania

(Causa C-288/23, El Baheer 1 )

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Stuttgart

Parti

Ricorrente: HE

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

Se, nel caso in cui uno Stato membro non possa avvalersi della facoltà, conferita dall’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE 1 , di respingere una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile alla luce del riconoscimento dello status di rifugiato in un altro Stato membro, poiché le condizioni di vita in tale Stato membro esporrebbero il richiedente a un grave rischio di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’articolo 4 della Carta, l’articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 604/2013 2 , l’articolo 4, paragrafo 1, seconda frase e l’articolo 13 della direttiva 2011/95/UE 3 , nonché l’articolo 10, paragrafi 2 e 3, l’articolo 33, paragrafi 1 e 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE debbano essere interpretati nel senso che la circostanza che lo status di rifugiato sia già stato riconosciuto impedisce allo Stato membro di sottoporre a un esame dall’esito aperto la domanda di protezione internazionale che gli è stata presentata e impone allo stesso di accordare al richiedente lo status di rifugiato senza verificare l’esistenza dei requisiti sostanziali di tale protezione.

Qualora si risponda alla prima questione dichiarando che lo Stato membro non è vincolato dallo status di rifugiato già concesso in un altro Stato membro e che lo Stato membro deve sottoporre a un esame dall’esito aperto la domanda di protezione internazionale che gli è stata presentata:

Se l’esistenza, nello Stato membro che gli ha riconosciuto lo status di rifugiato, di circostanze che esporrebbero il richiedente al rischio di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’articolo 4 della Carta escluda l’obbligo del richiedente, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2008/115/CE, di recarsi immediatamente nel territorio dello Stato membro che gli ha riconosciuto lo status di rifugiato, con la conseguenza che lo Stato membro può, senza la prescrizione preventiva di cui all’articolo 6, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2008/115/CE 1 , adottare una decisione di rimpatrio, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva, verso il paese di origine del richiedente.

Se a tale riguardo si debbano valutare, in modo isolato, le circostanze esistenti nello Stato membro che ha riconosciuto lo status di rifugiato, ossia se si debba applicare il criterio che si applicherebbe a una decisione ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32, o se si possa tenere conto del fatto che, a seguito dell’esame dall’esito aperto effettuato dallo Stato membro, il richiedente non ottenga uno status di protezione in tale Stato membro e possa quindi scegliere se ritornare nell’altro Stato membro che gli ha concesso lo status di rifugiato o nel suo paese di origine.

Qualora si risponda alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che il richiedente deve, in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2008/115, recarsi immediatamente nel territorio dello Stato membro che gli ha riconosciuto lo status di rifugiato:

Se sia possibile adottare la prescrizione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2008/115, di recarsi immediatamente nel territorio dello Stato membro che ha riconosciuto lo status di rifugiato e la decisione di rimpatrio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva, in un’unica decisione amministrativa.

Qualora si risponda alla seconda questione dichiarando che il richiedente non deve, in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2008/115, recarsi immediatamente nel territorio dello Stato membro che gli ha riconosciuto lo status di rifugiato:

Se il principio di «non refoulement» (articoli 18, 19, paragrafo 2, della Carta, articolo 5 della direttiva 2008/115, articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2011/95) osti a una decisione di rimpatrio, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva, verso il paese di origine del richiedente, qualora un altro Stato abbia riconosciuto al richiedente lo status di rifugiato, ma lo Stato membro in cui egli si trova al momento e in cui ha presentato domanda di asilo giunga alla conclusione, nell’ambito di un esame dall’esito aperto, che al richiedente non può essere concesso uno status di protezione.

Qualora si risponda alla quarta questione dichiarando che il principio di «non refoulement» osta a una decisione di rimpatrio:

Se il principio di «non refoulement» (articoli 18, 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali; articolo 5 della direttiva 2008/115, articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2011/95) debba essere esaminato già al momento dell’adozione della decisione di rimpatrio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva, con la conseguenza che non può essere adottata alcuna decisione di rimpatrio, o se debba essere obbligatoriamente adottata una decisione di rimpatrio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, seconda frase, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva e l’allontanamento debba essere quindi rinviato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/115.

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1 Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1 Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).

1 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).

1 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).

1 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).