Language of document : ECLI:EU:T:2010:511

Cause da T‑494/08 a T‑500/08 e T‑509/08

Ryanair Ltd

contro

Commissione europea

«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti afferenti a procedimenti di controllo degli aiuti di Stato — Dinieghi impliciti di accesso — Dinieghi espliciti di accesso — Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile — Obbligo di procedere a un esame specifico e concreto»

Massime della sentenza

1.      Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Termine assegnato per rispondere ad una domanda di accesso — Proroga — Presupposti

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 8)

2.      Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Ricorso proposto contro una decisione implicita di rigetto da parte della Commissione riguardante una domanda di accesso a taluni documenti — Revoca della decisione a seguito dell’adozione di una successiva decisione esplicita da parte della Commissione — Ricorrente che abbia proposto in subordine un ricorso avverso quest’ultima decisione — Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire

(Art. 230 CE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001)

3.      Atti delle istituzioni — Presunzione di validità — Atto inesistente — Nozione

4.      Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile — Portata

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, n. 2, terzo trattino)

5.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Motivo vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione — Motivo vertente sull’inesattezza della motivazione — Distinzione

(Art. 253 CE)

1.      Il termine previsto dall’art. 8, n. 1, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, possiede carattere imperativo e non può essere prorogato al di fuori delle circostanze previste dall’art. 8, n. 2, del predetto regolamento, a pena di privare questo articolo di ogni effetto utile, poiché il richiedente non saprebbe più esattamente a decorrere da quale data potrebbe presentare il ricorso o la denuncia previsti all’art. 8, n. 3, del medesimo regolamento.

(v. punto 39)

2.      Un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove la parte ricorrente abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Tale interesse ad agire deve sussistere, alla luce dell’oggetto del ricorso, al momento della proposizione di tale ricorso a pena di irricevibilità. Inoltre, l’interesse ad agire deve permanere fino alla pronuncia della decisione giurisdizionale, pena il non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso sia idoneo a procurare, con il suo esito, un beneficio alla parte che l’ha proposto. Se l’interesse ad agire della parte ricorrente viene meno nel corso del procedimento, una decisione del Tribunale sul merito non può procurarle alcun beneficio.

Per quanto riguarda una domanda di annullamento di decisioni implicite di diniego intervenute nell’ambito del procedimento di accesso del pubblico ai documenti della Commissione, disciplinato dal regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, ed al ritiro delle quali la Commissione ha, di fatto, proceduto mediante l’adozione di successive decisioni esplicite di diniego, un siffatto ricorso è irricevibile in quanto il ricorrente non ha interesse ad agire contro dette decisioni implicite, in ragione dell’adozione, prima della presentazione di detto ricorso, delle decisioni esplicite di cui, in subordine, egli richiede l’annullamento. Difatti, un eventuale annullamento per vizio di forma di tali decisioni implicite condurrebbe solo a nuove decisioni, identiche nel merito alle decisioni esplicite. Inoltre, l’esame del ricorso contro tali decisioni implicite non è giustificato né dall’obiettivo di evitare che si ripeta l’illegittimità contestata, né da quello di facilitare eventuali ricorsi di risarcimento, in quanto tali obiettivi possono essere realizzati con l’esame del ricorso contro le decisioni esplicite.

(v. punti 41-48)

3.      La qualificazione di un atto come inesistente deve essere riservata a quelli inficiati da vizi particolarmente gravi ed evidenti. La gravità delle conseguenze derivanti dall’accertamento dell’inesistenza di un atto delle istituzioni esige che, per ragioni di certezza del diritto, questo accertamento sia riservato a casi del tutto estremi.

(v. punto 49)

4.      Ai fini dell’interpretazione dell’eccezione prevista all’art. 4, n. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, si deve tener conto della circostanza che gli interessati diversi dallo Stato membro coinvolto nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato non hanno il diritto di consultare i documenti del fascicolo amministrativo della Commissione e, pertanto, di riconoscere l’esistenza di una presunzione generale in base alla quale la divulgazione dei documenti del fascicolo amministrativo, in linea di principio, lederebbe la tutela degli obiettivi delle attività di indagine.

Pertanto, la Commissione, in forza dell’art. 4, n. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, può negare l’accesso a tutti i documenti afferenti al procedimento di controllo degli aiuti di Stato, e ciò senza procedere previamente ad un esame concreto e individuale di tali documenti.

Tale presunzione generale non esclude il diritto per detti interessati di dimostrare che un dato documento di cui viene chiesta la divulgazione non rientra in detta presunzione o che sussiste un interesse pubblico prevalente atto a giustificare la divulgazione del documento in questione ai sensi dell’art. 4, n. 2, del regolamento n. 1049/2001.

(v. punti 70-72)

5.      La motivazione richiesta dall’art. 253 CE deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui l’atto promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e di difendere i loro diritti e di permettere al giudice di esercitare il proprio controllo. Tuttavia, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti i vari elementi di fatto e di diritto pertinenti. Infatti, la questione se la motivazione di una decisione soddisfi tali requisiti deve essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto, nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi.

Inoltre, la violazione dell’obbligo di motivazione costituisce un motivo vertente sulla violazione delle forme sostanziali, distinto, come tale, dal motivo attinente all’inesattezza della motivazione della decisione, il cui controllo rientra nell’esame del merito di quest’ultima.

(v. punti 96-97)