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Ricorso proposto il 14 novembre 2008 - Ryanair / Commissione

(Causa T-494/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: avv.ti E. Vahida e I. Metaxas-Maragkidis)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 230 CE e 231 CE, della decisione implicita della Commissione che nega l'accesso ai documenti ai quali la ricorrente ha richiesto l'accesso con domanda 25 giugno 2008 e dichiarare non esistente la decisione della Commissione 9 ottobre 2008 che nega l'accesso ai medesimi documenti;

in subordine, dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 230 CE e 231 CE, della decisione della Commissione 9 ottobre 2008 che nega l'accesso ai documenti ai quali la ricorrente ha richiesto l'accesso con domanda 25 giugno 2008;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente; e

disporre ogni altro provvedimento che la Corte ritenga opportuno.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione implicita della Commissione che respinge la domanda di accesso ai documenti relativi al procedimento per aiuti di Stato riguardante presunti aiuti di Stato erogati tramite un accordo con l'operatore dell'aeroporto di Aarhus, presentata dalla ricorrente ai sensi del regolamento n. 1049/2001 1. Tale decisione è stata seguita dalla decisione esplicita in data 9 ottobre 2008. La ricorrente nella presente causa chiede, in subordine, l'annullamento della decisione esplicita.

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente fa valere due motivi in diritto.

In primo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione di rifiuto della Commissione viola l'art. 4 del regolamento n. 1049/2001. Innanzitutto, afferma che la Commissione ha condotto un esame globale, anziché esaminare singolarmente ciascun documento a cui faceva riferimento la richiesta di accesso. In particolare, la ricorrente deduce che la Commissione non ha stabilito in modo giuridicamente soddisfacente l'esistenza di un rischio specifico, attuale e prevedibile di danneggiare gli interessi tutelati menzionati all'art. 4, nn. 2 e 3 del regolamento. Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha stabilito in modo giuridicamente soddisfacente che la divulgazione parziale dei documenti avrebbe danneggiato la tutela della consulenza legale, lo scopo delle indagini o il procedimento decisionale della Commissione, violando quindi l'art. 4, n. 6, del regolamento, e che non ha applicato adeguatamente il principio di proporzionalità. Infine, la ricorrente denuncia che la Commissione non ha valutato le considerazioni di pubblico interesse riguardanti il diritto di difesa, la trasparenza e l'apertura, su cui si è basata la ricorrente.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il rifiuto di accesso implicito della Commissione e la sua decisione 9 ottobre 2008 violano l'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 253 CE e dell'art. 8 del regolamento n. 1049/2001.

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001 L 145, pag. 43).