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Ricorso proposto il 6 ottobre 2009 - Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht / Commissione

(Causa T-396/09)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Vereniging Milieudefensie (Amsterdam, Paesi Bassi) e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentante: A. van den Biesen, advocaat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Dichiarare fondato il ricorso delle ricorrenti;

Annullare la decisionedella Commissione 28 luglio 2009, C(2009)6121, impugnata nella fattispecie;

ordinare alla Commissione di valutare ancora una volta nel merito la richiesta di riesame, entro il termine che il Tribunale impartirà;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sono due organizzazioni per la tutela dell'ambiente le quali hanno chiesto alla convenuta, ai sensi dell'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1367/20061, di rivedere una precedente decisione della Commissione 7 aprile 2009, C(2009)2560, con cui detta istituzione aveva concesso la sua autorizzazione a che i Paesi Bassi adempissero ai propri obblighi relativi al miglioramento della qualità dell'aria ambientale derivanti dalla direttiva 2008/50/CE2 entro un termine più esteso. Le ricorrenti contestano la decisione della Commissione di dichiarare irricevibile il loro la loro richiesta di riesame della precedente decisione indirizzata ai Paesi Bassi.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti fanno valere, in primo luogo, che nella decisione impugnata la Commissione non ha richiamato la limitazione della portata di cui all'art. 2, n. 1, lett. c) del regolamento n. 1367/2006, e che, così facendo, la decisione 7 aprile 2009 non è stata adottata nell'esercizio della funzione legislativa.

Le ricorrenti sostengono inoltre che la decisione 7 aprile 2009 sarebbe di portata individuale e non generale.

Infine, le ricorrenti affermano che se le disposizioni comunitarie di diritto derivato non sono conformi alla convenzione di Århus approvata dal Consiglio3, le disposizioni in questione devono essere interpretate in conformità di detta convenzione, e che, qualora ciò non fosse possibile, gli organi e le istituzioni della Comunità devono applicare direttamente la convenzione in parola. Secondo le ricorrenti l'art. 2, n. 1, lett. g) del regolamento n. 1367/2006 non va pertanto applicato.

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, n. 1367, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale

2 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 maggio 2008, 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152, pag. 1).

3 - 2005/370/CE: Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124, pag. 1).