Language of document : ECLI:EU:T:2016:140

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA SESTA SEZIONE DEL TRIBUNALE

9 marzo 2016 (*)

«Riservatezza – Contestazione da parte di un interveniente»

Nella causa T‑355/14,

STC SpA, con sede in Forlì (Italia), rappresentata da A. Marelli e G. Delucca, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da L. Cappelletti, L. Di Paolo e F. Moro, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

CPL Concordia Soc. coop., con sede in Concordia sulla Secchia (Italia), rappresentata da A. Penta, avvocato,

interveniente,

avente ad oggetto, in sostanza, da un lato, l’annullamento della decisione del 3 aprile 2014, con la quale la Commissione ha respinto l’offerta presentata dalla STC nell’ambito del bando di gara JRC IPR 2013 C04 0031 OC relativo alla costruzione di una centrale di trigenerazione a turbogas e alla sua manutenzione sul sito di Ispra (Italia) del suo Centro comune di ricerca (CCR) (GU 2013/S 137-237146), della decisione con la quale la Commissione ha aggiudicato l’appalto alla CPL Concordia e, di conseguenza, di tutti gli atti successivi, e, dall’altro, l’annullamento della decisione della Commissione recante rigetto della domanda di accesso ai documenti nonché di un provvedimento provvisorio che consenta il pieno esercizio del diritto di accesso ai documenti della gara di appalto,

IL PRESIDENTE DELLA SESTA SEZIONE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 maggio 2014, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto, da un lato, all’annullamento della decisione del 3 aprile 2014 con la quale la Commissione ha respinto l’offerta da essa presentata nell’ambito del bando di gara JRC IPR 2013 C04 0031 OC relativo alla costruzione ed alla manutenzione di una centrale di trigenerazione a turbogas sul sito del CCR a Ispra (GU 2013/S 137-237146), della decisione con la quale la Commissione ha aggiudicato l’appalto alla CPL Concordia, di qualsiasi altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, compreso l’eventuale provvedimento di approvazione del contratto, e del contratto stesso, nonché della decisione della Commissione che respinge la domanda di accesso ai documenti del bando di gara, e, dall’altro, alla condanna della Commissione alla revoca dell’aggiudicazione, nonché all’elaborazione e all’adozione di ogni atto idoneo ad aggiudicarle l’appalto o, in subordine, qualora non si possa dare luogo al risarcimento mediante reintegrazione in forma specifica, a risarcire il danno ingiusto ad essa cagionato.

2        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 agosto 2014, la CPL Concordia Soc. coop. ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

3        L’istanza di intervento è stata notificata alle parti, conformemente all’articolo 144, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

4        La ricorrente non si è pronunciata sull’istanza di intervento e non ha depositato domanda di trattamento riservato entro il termine impartito.

5        Con provvedimenti del 2 settembre 2014, la Commissione, da un lato, ha comunicato di non opporsi all’intervento della parte interveniente, e, dall’altro, ha depositato una domanda di trattamento riservato di taluni elementi del controricorso e di due allegati di tale atto, nei confronti dell’interveniente.

6        Con ordinanza del 25 settembre 2014, è stato ammesso l’intervento della CPL Concordia Soc. coop. a sostegno delle conclusioni della Commissione.

7        Il 26 settembre 2014 una copia dell’atto introduttivo, completo dei suoi allegati, nonché una copia della versione non riservata del controricorso e dei suoi allegati sono state trasmesse all’interveniente.

8        Con atto del 13 ottobre 2014, l’interveniente ha contestato in parte la domanda di trattamento riservato.

 Sulla domanda di trattamento riservato

 Osservazioni preliminari

9        L’articolo 144, paragrafo 7, del regolamento di procedura del Tribunale così recita:

«Se l’istanza di intervento è accolta, l’interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti principali ad eccezione, se del caso, dei dati riservati esclusi da tale comunicazione ai sensi del paragrafo 5».

10      Tale disposizione stabilisce il principio secondo il quale tutti gli atti processuali notificati alle parti principali devono essere comunicati agli intervenienti e consente solo a titolo di deroga di escludere da tale comunicazione taluni documenti o informazioni segreti o riservati (v. ordinanza del 21 settembre 2015, Deloitte Consulting/Commissione, T‑688/13, EU:T:2015:745, punto 11 e giurisprudenza ivi citata).

 Sulla domanda di trattamento riservato relativa a talune informazioni in riferimento alle quali l’interveniente ha formulato obiezioni

 Argomenti delle parti

11      Nel caso di specie, la maggior parte delle informazioni per le quali la Commissione chiede il trattamento riservato riguarda l’offerta economica presentata dalla ricorrente. La Commissione adduce, in sostanza, che si tratta di informazioni che, se trasmesse all’interveniente, pregiudicherebbero gli interessi commerciali della ricorrente.

12      L’interveniente ritiene che, giacché la ricorrente ha avuto la possibilità di prendere conoscenza, in forza dell’articolo 161 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362, pag. 1), delle caratteristiche e dei vantaggi della sua offerta, non si possano oscurare le caratteristiche dell’offerta della ricorrente senza privare l’interveniente della possibilità di dimostrare che la propria offerta era più vantaggiosa. Essa sostiene che la ricorrente non ha ritenuto di chiedere l’oscuramento delle parti del ricorso relative alla propria offerta. L’interveniente afferma, inoltre, che tali informazioni non svelerebbero in alcun modo il know‑how o i segreti industriali della ricorrente, ma la porrebbero semplicemente nella condizione di conoscere gli elementi di tale offerta presentata nell’ambito di tale unica gara d’appalto.

 Per quanto riguarda le informazioni di cui ai punti 79, 86, 101, 104, 119, 122 e alle note 69 del punto 95 e 75 del punto 103 del controricorso

13      Risulta dal fascicolo che la ricorrente non si è pronunciata sull’istanza di intervento e non ha depositato domanda di trattamento riservato entro il termine impartito. L’interveniente ha, di conseguenza, ricevuto una copia dell’atto introduttivo, completo dei suoi allegati. Occorre constatare che la domanda di trattamento riservato relativa ai punti 79, 86, 101, 104, 119, 122 e alle note 69 del punto 95 e 75 del punto 103 del controricorso riguarda informazioni riservate contenute nell’atto introduttivo e nei suoi allegati e che sono, quindi, già note all’interveniente.

14      Pertanto, la domanda di trattamento riservato di tali informazioni nei confronti dell’interveniente non dev’essere accolta.

 Per quanto riguarda l’informazione contenuta al punto 26 del controricorso

15      Per quanto attiene al tasso di rendimento globale minimo proposto dalla ricorrente in una delle sue due offerte alternative, occorre ricordare che i segreti commerciali costituiscono informazioni di cui non soltanto la divulgazione al pubblico, ma anche semplicemente la trasmissione a un soggetto di diritto diverso da quello che ha fornito l’informazione può ledere gravemente gli interessi di quest’ultimo (ordinanza del 26 novembre 2010, Gas Natural Fenosa SDG/Commissione, T‑484/10 R, EU:T:2010:486, punto 11 e giurisprudenza ivi citata). Nel caso di specie, occorre osservare che la divulgazione di tale informazione potrebbe pregiudicare gli interessi commerciali della ricorrente e che, pertanto, detta informazione ha carattere riservato.

16      Occorre constatare che il bilanciamento degli interessi delle parti non giustifica che tali informazioni siano divulgate all’interveniente, in considerazione del fatto che esse non sono indispensabili per garantire i diritti processuali della medesima.

17      Infatti, alla luce delle ragioni per le quali il comitato di valutazione della Commissione ha concluso per la non conformità del tasso di rendimento in questione, illustrate al punto 26 del controricorso, il valore del tasso in questione non risulta essere necessario all’esercizio dei diritti processuali dell’interveniente.

18      Pertanto, occorre accogliere la domanda di trattamento riservato dell’informazione contenuta al punto 26 del controricorso, nella parte in cui essa riguarda il tasso di rendimento globale minimo proposto dalla ricorrente in una delle sue due offerte alternative.

 Sulla domanda di trattamento riservato relativa a talune informazioni in riferimento alle quali l’interveniente non ha formulato obiezioni

19      Nel caso di specie, l’interveniente non solleva obiezioni alla domanda di trattamento riservato presentata dalla Commissione per alcuni elementi occultati dell’allegato B.3 e per l’allegato B.6 nel suo complesso, i quali corrispondono, rispettivamente, da un lato, ai nomi e alle firme dei rappresentanti della ricorrente presenti alla riunione d’informazione tenutasi il 10 settembre 2013 e, dall’altro, a una corrispondenza tra la ricorrente e la Commissione.

20      Occorre osservare che la contestazione della riservatezza da parte di un interveniente deve riguardare elementi precisi degli atti di causa che sono rimasti occultati e specificare i motivi per cui quest’ultimo ritiene che il trattamento riservato di tali elementi debba essere negato. Di conseguenza, una domanda di trattamento riservato deve essere accolta nei limiti in cui riguarda elementi che non sono stati contestati dall’interveniente o che non lo sono stati in modo esplicito e preciso (ordinanze del 4 luglio 2013, Telefónica de España e Telefónica Móviles España/Commissione, T‑151/11, EU:T:2013:357, punto 14; del 6 ottobre 2011, Vivendi/Commissione, T‑432/10, EU:T:2011:580, punto 10, e del 1° marzo 2007, TVDanemark e Kanal 5 Denmark/Commissione, T‑336/-04, Racc., EU:T:2007:66, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

21      Poiché nessun elemento preciso degli allegati B.3 e B.6 rimasto occultato è oggetto di una contestazione esplicita e precisa da parte dell’interveniente, occorre accogliere la domanda di trattamento riservato.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA SESTA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La domanda di trattamento riservato presentata dalla Commissione nei confronti della CPL Concordia Soc. coop. relativamente alle informazioni indicate ai punti 18 e 21 della presente ordinanza è accolta.

2)      La domanda di trattamento riservato è respinta quanto al resto.

3)      Il cancelliere fisserà un termine entro il quale la Commissione dovrà presentare una versione non riservata del controricorso conformemente al punto 1 del presente dispositivo.



4)      Il cancelliere notificherà la versione non riservata del controricorso presentato dalla Commissione conformemente ai punti 1 e 3 del presente dispositivo alla CPL Concordia Soc. coop. e fisserà un termine entro il quale quest’ultima dovrà presentare una memoria d’intervento.

5)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 9 marzo 2016

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       S. Frimodt Nielsen


* Lingua di procedura: l’italiano.