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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 4 novembre 2016 – Birgit Bossen e altri / Brussels Airlines

(Causa C-559/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hamburg

Parti

Attori: Birgit Bossen, Anja Bossen, Gudula Gräßmann

Convenuta: Brussels Airlines

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 7, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 261/2004 1 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «distanza» includa solamente la distanza diretta, da stabilire secondo il metodo della rotta ortodromica, tra il luogo di partenza e l’ultima destinazione e ciò a prescindere dalla distanza di volo effettivamente percorsa

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1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, GU L 46, pag. 1.