Language of document : ECLI:EU:T:2019:679

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

24 settembre 2019 (*)

«Ritrovati vegetali – Procedimento di dichiarazione di nullità – Varietà di mele Cripps Pink – Articoli 10 e 116 del regolamento (CE) n. 2100/94 – Novità – Periodo di grazia derogatorio – Nozione di sfruttamento della varietà – Valutazione commerciale – Articolo 76 del regolamento (CE) n. 874/2009 – Elementi di prova prodotti tardivamente dinanzi alla commissione di ricorso – Elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale»

Nella causa T‑112/18,

Pink Lady America LLC, con sede in Yakima, Washington (Stati Uniti), rappresentata inizialmente da R. Manno e S. Travaglio, successivamente da R. Manno, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), rappresentato da M. Ekvad, F. Mattina e M. Garcia Monco-Fuente, in qualità di agenti,

convenuto,

altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV e interveniente dinanzi al Tribunale:

Western Australian Agriculture Authority (WAAA), con sede in South Perth (Australia), rappresentata da T. Bouvet e L. Romestant, avvocati,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della commissione di ricorso dell’UCVV del 14 settembre 2017 (procedimento A 007/2016), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la WAAA e la Pink Lady America,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, I.S. Forrester (relatore) e E. Perillo, giudici,

cancelliere: I. Dragan, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 febbraio 2018,

visto il controricorso dell’UCVV, depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 maggio 2018,

visto il controricorso dell’interveniente depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 maggio 2018,

in seguito all’udienza del 14 maggio 2019

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 29 agosto 1995 il Department of Agriculture and Food Western Australia (Dipartimento dell’Agricoltura e dell’Alimentazione dell’Australia occidentale; in prosieguo: il «Dipartimento»), predecessore legale della Western Australian Agriculture Authority (WAAA, Autorità Agricola dell’Australia occidentale), depositava una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali presso l’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), in forza del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU 1994, L 227, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»). Il ritrovato vegetale per il quale era stata chiesta la privativa è la varietà Cripps Pink, una varietà di mele appartenente alla specie Malus Domestica Borkh. La varietà in questione era stata sviluppata dal sig. John Cripps (in prosieguo: il «costitutore»), un ricercatore all’interno della divisione «Industrie botaniche» del Dipartimento, incrociando le varietà Golden Delicious e Lady Williams.

2        Il modulo di domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali indicava che la prima commercializzazione dei meli Cripps Pink all’interno dell’Unione europea era avvenuta nel 1994, in Francia, e che la prima commercializzazione al di fuori dell’Unione, e in particolare in Australia, aveva avuto luogo nel 1988.

3        Il 12 marzo 1996 l’UCVV informava il rappresentante del Dipartimento che la varietà Cripps Pink non soddisfaceva il requisito di novità ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di base.

4        Nel luglio del 1996, il Dipartimento chiariva che l’anno 1988 avrebbe dovuto essere considerato la data delle «prime piantagioni sperimentali in Australia». Pertanto, il Dipartimento indicava che la data rilevante, conformemente all’articolo 10 del regolamento di base, era quella del luglio del 1992, data di commercializzazione dei meli Cripps Pink nel Regno Unito con la denominazione commerciale Pink Lady.

5        Il 15 gennaio 1997 l’UCVV concedeva alla varietà Cripps Pink il titolo di privativa comunitaria per ritrovati vegetali n. 1640.

6        Il 26 giugno 2014 la Pink Lady America LLC, ricorrente (in prosieguo: la «ricorrente» o la «PLA»), presentava una domanda di dichiarazione di nullità della privativa comunitaria per ritrovati vegetali della varietà Cripps Pink ai sensi dell’articolo 20 del regolamento di base, mettendo in evidenza il fatto che la privativa comunitaria per ritrovati vegetali di cui trattasi non soddisfaceva i requisiti di novità di cui all’articolo 10 del medesimo regolamento. Il 19 settembre 2016, con la decisione n. NN 17, l’UCVV respingeva l’azione di dichiarazione di nullità della ricorrente.

7        Il 18 novembre 2016 la ricorrente proponeva ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV, facendo valere un’erronea valutazione dei fatti e delle prove da parte dell’UCVV e chiedendo pertanto alla commissione di ricorso di rettificare la decisione n. NN 17 del 19 settembre 2016 e di dichiarare la privativa comunitaria per ritrovati vegetali di cui trattasi nulla per assenza di novità ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base. In subordine, la ricorrente chiedeva che la privativa comunitaria per ritrovati vegetali fosse dichiarata nulla per assenza di novità a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 116 del medesimo regolamento.

8        Con la decisione A 007/2016 del 14 settembre 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la commissione di ricorso respingeva il ricorso della ricorrente in quanto infondato, considerando, in particolare, che essa non aveva fornito elementi di prova che dimostrassero che la varietà Cripps Pink era stata oggetto di vendite o di cessioni a terzi, al di fuori dell’Unione, da parte del costitutore o con il suo consenso, ai fini del suo sfruttamento prima del 29 agosto 1989.

9        La commissione di ricorso affermava sostanzialmente, in primo luogo, che occorreva applicare le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, relative alla determinazione del periodo di grazia per le vendite o le cessioni realizzate al di fuori del territorio dell’Unione (punto II B 3 della decisione impugnata), in secondo luogo, che diversi elementi di prova dimostravano che erano state effettuate sperimentazioni ai fini di una valutazione commerciale che, tuttavia, non potevano essere considerate, alla luce dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base, uno sfruttamento della varietà contestata ai sensi di tale disposizione (punti II B da 8 a 10 della decisione impugnata) e, infine, in terzo luogo, che esistevano fatture del vivaio Olea Nurseries attestanti che la varietà Cripps Pink era stata venduta da quest’ultimo nel 1985, ma che nessun elemento consentiva di ritenere che tali vendite fossero state realizzate con il consenso del costitutore, in quanto gli elementi di prova dimostravano, al contrario, che la varietà di cui trattasi era stata trasmessa unicamente a fini di prova (punti II B da 10 a 12 della decisione impugnata).

 Conclusioni delle parti

10      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        annullare il titolo di privativa comunitaria per ritrovati vegetali n. 1640, concesso per la varietà Cripps Pink, per assenza di novità, ai sensi degli articoli 10 e 20 del regolamento di base;

–        condannare l’UCVV e l’interveniente alle spese.

11      L’UCVV chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese sostenute dall’UCVV.

12      L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

A.      Sulla ricevibilità della domanda diretta all’annullamento del titolo di privativa comunitaria per ritrovati vegetali n. 1640 concesso per la varietà Cripps Pink

13      Con il suo secondo capo della domanda, la ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare nullo il titolo di privativa comunitaria per ritrovati vegetali n. 1640 concesso per la varietà Cripps Pink.

14      Va rammentato, in proposito, che il ricorso dinanzi al Tribunale è volto al controllo di legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’UCVV, ai sensi dell’articolo 73 del regolamento di base. Ne consegue che il Tribunale non è competente a controllare la legittimità delle decisioni adottate dagli organi di grado inferiore dell’UCVV né, pertanto, ad annullarle o a riformarle.

15      Di conseguenza, il secondo capo della domanda diretto all’annullamento del titolo di privativa comunitaria per ritrovati vegetali n. 1640 concesso per la varietà Cripps Pink dev’essere dichiarato irricevibile.

B.      Nel merito

16      A sostegno del primo capo della domanda, diretto all’annullamento della decisione impugnata, la ricorrente invoca due motivi. Con il suo primo motivo, la ricorrente afferma che la commissione di ricorso ha violato il combinato disposto degli articoli 10 e 20 del regolamento di base nonché l’articolo 116 di questo regolamento, ritenendo, in sostanza, che la varietà Cripps Pink soddisfacesse il requisito di novità al momento della concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali corrispondente. Con il suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato l’articolo 76 del regolamento di base, i principi generali della certezza del diritto e di buona amministrazione della giustizia, nonché l’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 874/2009 della Commissione, del 17 settembre 2009, recante norme d’esecuzione del regolamento di base, riguardo ai procedimenti dinanzi all’UCVV (GU 2009, L 251, pag. 3), dichiarando irricevibili gli elementi di prova presentati tardivamente dalla ricorrente durante il procedimento amministrativo. La ricorrente, inoltre, chiede al Tribunale di ammettere gli elementi di prova che non sono stati presentati nel corso del procedimento amministrativo.

1.      Sul primo motivo

17      A sostegno del suo primo motivo, anzitutto, la ricorrente fa valere che la commissione di ricorso ha erroneamente applicato l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. In secondo luogo, essa considera che la commissione di ricorso si è erroneamente basata sulla convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, del 2 dicembre 1961 (in prosieguo: la «convenzione UPOV»), quale riveduta il 19 marzo 1991, per applicare le disposizioni di detto articolo. In terzo luogo, essa contesta la valutazione effettuata dalla commissione di ricorso del requisito di novità ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base.

a)      Sullapplicazione dellarticolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base

18      La ricorrente afferma che la commissione di ricorso ha erroneamente applicato il periodo di grazia derogatorio di sei anni alle attività commerciali all’interno dell’Unione previsto all’articolo 116 del regolamento di base, non avendo precedentemente tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base; la deroga di cui all’articolo 116 del regolamento di base potrebbe essere applicata, in forza dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base, solo «purché il costitutore conservi il diritto esclusivo di cessione di questi e di altri costituenti varietali e non si proceda ad un’ulteriore cessione», circostanza che spetterebbe inoltre a quest’ultimo dimostrare.

19      L’UCVV, sostenuto dall’interveniente, contesta tale argomento.

20      In limine va ricordato che l’articolo 6 del regolamento di base prevede che la privativa comunitaria per ritrovati vegetali possa essere concessa per varietà che siano distinte, omogenee, stabili e nuove. In forza dell’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento, che disciplina il criterio di novità, il costitutore di una varietà beneficia di un periodo di grazia durante il quale può effettuare vendite o cessioni senza tuttavia compromettere la novità della varietà. La durata di questo periodo di grazia varia a seconda che gli atti di cessione abbiano luogo all’interno o al di fuori dell’Unione.

21      Pertanto, l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base dispone quanto segue:

«1.      Una varietà si considera nuova qualora alla data della presentazione della domanda, determinata in virtù dell’articolo 51, i costituenti varietali o un materiale del raccolto della varietà non sono stati venduti o altrimenti ceduti a terzi dal costitutore o con il suo consenso, conformemente all’articolo 11, ai fini dello sfruttamento della varietà:

a)      più di un anno prima della summenzionata data, all’interno del territorio della Comunità;

b)      più di quattro anni o, per le specie arboree e viticole, più di sei anni prima della summenzionata data, al di fuori del territorio della Comunità».

22      A termini dell’articolo 116, paragrafo 1, del regolamento di base:

«In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a) e fatte salve le disposizioni dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, una varietà è considerata come nuova anche nel caso in cui i costituenti varietali o un materiale del raccolto non sono stati venduti o altrimenti ceduti a terzi dal costitutore o con il suo consenso all’interno del territorio della Comunità, ai fini dello sfruttamento della varietà, più di quattro anni prima e, nel caso della vite o delle specie arboree, più di sei anni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, se la data della domanda rientra nell’anno successivo all’entrata in vigore stessa».

23      Ai sensi dell’articolo 118 del regolamento base:

«1.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2.      Gli articoli 1, 2 e 3, 5-29 e 49-106 si applicano a decorrere dal 27 aprile 1995 (…)».

24      La data da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione congiunta degli articoli 10 e 116 del regolamento di base è quindi il 1o settembre 1994, data di pubblicazione del regolamento di base nella Gazzetta ufficiale.

25      L’effetto dell’articolo 116 del regolamento di base è di portare il periodo di grazia previsto all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento da un anno prima della domanda di privativa a quattro anni, o addirittura a sei anni per le specie arboree, prima della data di entrata in vigore del regolamento di base. Di conseguenza, la data da prendere in considerazione nel caso di specie era il 1o settembre 1988 per le vendite e le cessioni nel territorio dell’Unione.

26      Per quanto concerne il periodo di grazia per le vendite e le cessioni effettuate al di fuori del territorio dell’Unione, quale stabilito dall’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, occorre rilevare che questa disposizione non è pregiudicata dall’articolo 116 di tale regolamento.

27      Nel caso di specie, dagli atti emerge che la domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali è stata depositata dal predecessore legale dell’interveniente il 29 agosto 1995.

28      Pertanto, essa è stata depositata entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento di base.

29      Di conseguenza, ai punti II B 2 e 3 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha correttamente considerato che, nel caso di specie, erano applicabili due periodi di grazia, vale a dire, in primo luogo, un periodo di sei anni prima dell’entrata in vigore del regolamento di base per le vendite e le cessioni all’interno del territorio dell’Unione e, in secondo luogo, un periodo di sei anni prima della presentazione della domanda per le vendite o le cessioni al di fuori di tale territorio.

30      Orbene, la commissione di ricorso, al punto II B 4 della decisione impugnata, ha osservato che non era stata fornita alcuna prova che dimostrasse che erano state realizzate vendite o cessioni, all’interno dell’Unione, da parte del costitutore o con il suo consenso, oltre sei anni prima dell’entrata in vigore del regolamento di base. Infatti, dagli atti risulta che la prima commercializzazione della varietà di meli Cripps Pink all’interno dell’Unione è avvenuta nel 1992 nel Regno Unito.

31      Pertanto, come si evince dal punto II B 4 della decisione impugnata, la commissione di ricorso non ha errato nel limitarsi ad esaminare l’incidenza delle prove fornite dalla ricorrente, alla luce dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, sulla questione se i costituenti varietali o un materiale del raccolto della varietà fossero stati venduti o altrimenti ceduti a terzi dal costitutore o con il suo consenso, ai sensi dell’articolo 11 di detto regolamento, ai fini dello sfruttamento della varietà, al di fuori del territorio dell’Unione, prima del 29 agosto 1989.

32      Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso avrebbe potuto applicare un periodo di grazia solo dopo aver previamente esaminato se il costitutore avesse conservato il suo diritto esclusivo di cessione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base.

33      Occorre ricordare che, a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base:

«2. La cessione di costituenti varietali ad un organismo ufficiale a scopi conformi alla legge, o a terzi sulla base di un contratto o altro rapporto giuridico, a soli fini di produzione, di riproduzione della moltiplicazione, di condizionamento o del magazzinaggio, non è considerata cessione a terzi ai sensi del paragrafo 1, purché il costitutore conservi il diritto esclusivo di cessione di questi e di altri costituenti varietali e non si proceda ad un’ulteriore cessione. Tuttavia tale cessione di costituenti varietali è considerata cessione ai sensi del paragrafo 1 se detti costituenti sono ripetutamente utilizzati nella produzione di una varietà ibrida e se vi è cessione dei costituenti varietali o di un materiale del raccolto della varietà ibrida.

Analogamente la cessione di costituenti varietali da parte di una società o ditta ai sensi dell’articolo 58, secondo comma[,] del trattato ad un’altra di tali società o ditte non è considerata cessione a terzi se una di esse appartiene interamente all’altra o quando entrambe appartengono interamente ad una terza società o ditta, sempreché non si proceda ad un’altra cessione. Questa disposizione non si applica alle società cooperative».

34      Di conseguenza, detta disposizione mira a precisare le circostanze in cui determinate situazioni giuridiche rientrano o meno nella nozione di cessione ai fini dello sfruttamento della varietà ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base. Contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, non si tratta quindi di condizioni cumulative che devono essere soddisfatte affinché una cessione possa essere ritenuta un fatto non distruttivo del requisito di novità.

35      Poiché nessuna delle situazioni indicate all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base si è verificata nel caso di specie e poiché la ricorrente non ha addotto alcun argomento a sostegno di tale dimostrazione, correttamente la commissione di ricorso non ha applicato detta disposizione. Pertanto, da quanto precede risulta che l’argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso ha erroneamente applicato l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base dev’essere respinto.

b)      Sullinterpretazione dellarticolo 10 del regolamento di base alla luce della convenzione UPOV quale riveduta il 19 marzo 1991

36      La ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver interpretato l’articolo 10 del regolamento di base conformemente all’articolo 6 della convenzione UPOV quale riveduta il 19 marzo 1991. Orbene, secondo la ricorrente, nella misura in cui le vendite di meli Cripps Pink hanno avuto luogo prima dell’entrata in vigore del regolamento di base e di tale versione della convenzione UPOV, la commissione di ricorso avrebbe dovuto fare riferimento alla convenzione UPOV quale riveduta il 23 ottobre 1978, la quale non menziona la finalità dello sfruttamento della varietà.

37      L’UCVV e l’interveniente contestano tali argomenti.

38      In primo luogo, è giocoforza rilevare che l’argomento della ricorrente si risolve nel far valere che, nell’applicare l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base, non si dovrebbe prendere in considerazione l’espressione «ai fini dello sfruttamento della varietà» in esso contenuta.

39      Un argomento del genere non può essere accolto, in quanto sia la commissione di ricorso sia il Tribunale sono tenuti a dare piena e completa applicazione alle disposizioni del regolamento di base.

40      In secondo luogo, va ricordato che il ventinovesimo considerando del regolamento di base precisa che «(…) il presente regolamento tiene conto delle convenzioni internazionali esistenti quali la convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (convenzione UPOV) (…)», la quale è, nel caso di specie, la convenzione UPOV quale riveduta il 19 marzo 1991, e che, anche supponendo che la commissione di ricorso vi abbia fatto riferimento, si dovrebbe constatare che essa, pertanto, lo ha fatto correttamente.

41      Tuttavia, è giocoforza rilevare che la decisione impugnata non si riferisce ad alcuna versione della convenzione UPOV. Al contrario, dal punto II B di tale decisione, intitolato «Nel merito», si evince chiaramente che la commissione di ricorso ha basato la sua valutazione del requisito di novità della varietà Cripps Pink unicamente sull’articolo 10 del regolamento di base.

42      Di conseguenza, l’argomento della ricorrente deriva da una lettura erronea della decisione impugnata e dev’essere quindi respinto.

c)      Sulla valutazione della commissione di ricorso relativa al requisito di novità

1)      Considerazioni preliminari sull’onere della prova nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità

43      In limine va ricordato che l’articolo 6 del regolamento di base prevede che la privativa comunitaria per ritrovati vegetali possa essere concessa per varietà che siano distinte, omogenee, stabili e nuove.

44      L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base determina le condizioni in cui una varietà dev’essere considerata nuova.

45      La Corte ha precisato che le condizioni – tra cui quelle connesse, segnatamente, alla novità – previste all’articolo 6 del regolamento di base costituiscono condizioni sine qua non della concessione di una privativa comunitaria. Pertanto, in assenza di siffatte condizioni, la privativa concessa è illegittima e risulta a favore dell’interesse generale che la stessa sia dichiarata nulla (v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2015, Schräder/UCVV, C‑546/12 P, EU:C:2015:332, punto 52).

46      È opportuno ricordare che, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, l’UCVV dichiara nulla la privativa comunitaria per ritrovati vegetali se è accertato che le condizioni enunciate all’articolo 7 o all’articolo 10 di detto regolamento non erano soddisfatte al momento della concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

47      Inoltre, conformemente all’articolo 53 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 874/2009, la richiesta all’UCVV di avviare il procedimento di dichiarazione di nullità o quella presentata ai fini del procedimento di annullamento di privativa, previste rispettivamente agli articoli 20 e 21 del regolamento di base, devono essere corredate di elementi di prova e di fatti che sollevino seri dubbi circa la validità del titolo.

48      In tale contesto, la ricorrente che richiede la dichiarazione di nullità di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali deve apportare elementi di prova e di fatto sostanziali che possano far sorgere seri dubbi quanto alla legittimità della privativa per ritrovati vegetali accordata a seguito dell’esame di cui agli articoli 54 e 55 del summenzionato regolamento (sentenze del 21 maggio 2015, Schräder/UCVV, C‑546/12 P, EU:C:2015:332, punto 57, e del 23 novembre 2017, M 02205, T‑140/15, EU:T:2017:830, punto 58).

49      Spettava quindi alla ricorrente fornire, a sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità, elementi di prova o di fatto sostanziali tali da suscitare seri dubbi nell’UCVV circa la legittimità della privativa per ritrovati vegetali accordata nel caso di specie.

50      Anche se occorre chiedersi se, nel caso di specie, gli elementi di prova addotti dalla ricorrente a sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità fossero idonei a far sorgere seri dubbi sulla legittimità della privativa accordata all’interveniente, è giocoforza tuttavia rilevare che l’UCVV ha ammesso l’esistenza di seri dubbi atti a giustificare un riesame della varietà Cripps Pink mediante il procedimento di nullità e ha avviato il procedimento in contraddittorio. Una valutazione del genere in merito alla ricevibilità della domanda di dichiarazione di nullità non pregiudica inoltre la possibilità per l’UCVV o per la commissione di ricorso di respingere successivamente la domanda nel merito.

51      Per giunta, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di base, nel corso della procedura avviata dinanzi ad esso, l’UCVV procede all’esame d’ufficio dei fatti nella misura in cui questi ultimi sono oggetto dell’esame conformemente agli articoli 54 e 55 del medesimo regolamento.

52      Dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’articolo 76 del regolamento di base è applicabile ai procedimenti di dichiarazione di nullità dinanzi alla commissione di ricorso (sentenza del 21 maggio 2015, Schräder/UCVV, C‑546/12 P, EU:C:2015:332, punto 46).

53      L’UCVV dispone di un ampio potere discrezionale in merito alla dichiarazione di nullità di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento di base, che esercita sul fondamento delle prove che sono state presentate dinanzi ad esso dal richiedente la dichiarazione di nullità e, come ricordato supra al punto 46, è tenuto a dichiarare nulla la privativa comunitaria per ritrovati vegetali se è accertato che le condizioni enunciate all’articolo 7 o all’articolo 10 del regolamento di base non erano soddisfatte al momento della concessione della privativa comunitaria per i ritrovati vegetali di cui trattasi.

54      L’esercizio di tale potere non è tuttavia sottratto al sindacato giurisdizionale. Infatti, va rilevato che l’articolo 73 del regolamento prevede che il Tribunale sia chiamato a valutare la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’UCVV controllando l’applicazione del diritto dell’Unione da esse effettuata riguardo, specificamente, agli elementi di fatto che sono stati sottoposti a tali commissioni. Così, il Tribunale può effettuare un controllo completo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’UCVV, verificando, se necessario, se queste ultime abbiano dato una corretta qualificazione giuridica dei fatti della controversia o se la valutazione degli elementi di fatto che sono stati sottoposti a tali commissioni non sia viziata da errori (v. sentenza del 19 dicembre 2012, Brookfield New Zealand e Elaris/UCVV e Schniga, C‑534/10 P, EU:C:2012:813, punti 39 e 40 e giurisprudenza ivi citata).

55      È vero che dalla giurisprudenza si evince che, qualora le constatazioni e le valutazioni fattuali operate dalla commissione di ricorso siano il risultato di valutazioni complesse rientranti nel settore della botanica o della genetica, che richiedano una perizia o conoscenze scientifiche o tecniche particolari, il controllo del Tribunale può essere quello dell’errore manifesto [sentenze del 15 aprile 2010, Schräder/UCVV, C‑38/09 P, EU:C:2010:196, punto 77, e del 19 novembre 2008, Schräder/UCVV (SUMCOL 01), T‑187/06, EU:T:2008:511, punti da 59 a 63]. Tuttavia, ciò non si verifica nel caso di specie.

56      Infatti, nella misura in cui l’esame della questione della novità, oggetto della controversia, non esige alcuna perizia o conoscenze tecniche particolari, dalla giurisprudenza citata supra al punto 55 risulta che il Tribunale procede ad un controllo di legittimità intero o completo (sentenze del 15 aprile 2010, Schräder/UCVV, C‑38/09 P, EU:C:2010:196, punto 77, e del 19 novembre 2008, SUMCOL 01, T‑187/06, EU:T:2008:511, punto 65).

2)      Sulla valutazione del requisito di novità relativamente alle vendite o alle cessioni effettuate al di fuori dell’Unione

57      In limine va rilevato che spettava alla ricorrente, che aveva chiesto la nullità della privativa comunitaria per ritrovati vegetali concessa per la varietà Cripps Pink, fornire gli elementi di prova che consentissero alla commissione di ricorso di concludere che il requisito di novità non era soddisfatto al momento della concessione di detta privativa.

58      Inoltre, come già affermato supra al punto 34, poiché la funzione dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base è semplicemente quella di precisare le condizioni alle quali determinati tipi di cessione non costituiscono una cessione «a terzi», la ricorrente non può sostenere che le condizioni previste da tale disposizione devono essere soddisfatte in ogni caso affinché una vendita o una cessione non costituisca un fatto distruttivo del requisito di novità. Infatti, affinché una vendita o una cessione effettuata al di fuori dell’Unione prima del periodo di grazia non costituisca un fatto distruttivo del requisito di novità, è sufficiente, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base, che la vendita o la cessione non sia effettuata dal costitutore o con il suo consenso a terzi «ai fini dello sfruttamento della varietà», il che costituisce una condizione distinta da quelle previste all’articolo 10, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

59      Pertanto, nel caso di specie, occorre esaminare se, alla luce degli elementi di prova forniti dalle parti, la commissione di ricorso abbia correttamente concluso che le vendite o le cessioni non erano state effettuate dal costitutore o con il suo consenso a terzi ai fini dello sfruttamento commerciale della varietà di cui trattasi prima del 29 agosto 1989.

60      La ricorrente fa valere, in sostanza, che la commissione di ricorso ha erroneamente valutato gli elementi di prova presentati dinanzi ad essa.

61      Va rilevato, al riguardo, che dalla dichiarazione solenne del costitutore del 6 agosto 2015 si evince che, nel 1984, nell’ambito di un programma di selezione delle mele, quest’ultimo ha selezionato le varietà Pink Lady e Sundowner per ulteriori prove. Tale testimonianza è avvalorata da un documento contemporaneo, vale a dire da un memorandum intitolato «Apple breeding programme» trasmesso dal costitutore il 3 settembre 1984 al responsabile della divisione «Ricerca botanica» del Dipartimento. In tale memorandum, il costitutore chiedeva, al riguardo, l’autorizzazione alla distribuzione delle varietà Pink Lady e Sundowner nell’industria «per prove approfondite e una valutazione in condizioni commerciali».

62      Dalla dichiarazione solenne del costitutore del 6 agosto 2015 emerge anche che le note manoscritte che figurano nel memorandum del 3 settembre 1984 riflettono il risultato del suo incontro con il responsabile della divisione «Orticoltura» del Dipartimento, avvenuto il 3 aprile 1985, durante il quale il contenuto di detto memorandum è stato oggetto di discussione. In particolare, dalla dichiarazione solenne del costitutore si evince che l’annotazione «Two varieties, Sundowner and Pink Lady to be released» (due varietà, Sundowner e Pink Lady da diffondere) significa che la sua richiesta di diffusione di dette varietà nell’industria «per prove approfondite e una valutazione in condizioni commerciali» era stata accettata.

63      Inoltre, per quanto riguarda le cessioni che sarebbero state effettuate ai vivai Olea Nurseries e How Green Nursery nel 1985, l’interveniente ha presentato, durante il procedimento amministrativo, due lettere inviate dal costitutore, il 31 maggio 1985, a questi due vivai. Con tali lettere, il costitutore aveva informato detti vivai che alcuni alberi innestati con le varietà Sundowner e Pink Lady sarebbero stati disponibili in inverno e che essi avrebbero potuto essere interessati a riceverli «per avere una fonte di innesti ed essere in grado di produrre alberi da vendere ai produttori di frutta, nel caso in cui il Dipartimento ne avesse raccomandato la piantagione da parte di frutteti commerciali». Inoltre, nella sua dichiarazione solenne del 6 agosto 2015, il costitutore ha chiarito che, nell’agosto del 1985, aveva distribuito «a fini di prova e di valutazione 12 alberi Cripps Pink e 12 alberi Cripps Red» ai vivai Olea Nurseries e How Green Nursery e ad otto arboricoltori con l’intento di valutare le prestazioni delle varietà in un «ambiente diverso da un centro di ricerca».

64      Infine, dalla dichiarazione solenne del costitutore del 6 agosto 2015 e dal bollettino del Dipartimento n. 4169, intitolato «Apple varieties for Western Australia orchards» («Varietà di mele per i frutteti dell’Australia occidentale»), risulta che solo nel mese di novembre del 1990 il Dipartimento ha raccomandato ai frutticoltori la coltivazione della varietà Cripps Pink.

65      Pertanto, è vero che il contenuto delle lettere inviate ai vivai, isolatamente considerato, non consente di concludere, come afferma la commissione di ricorso nella decisione impugnata, che la varietà di cui trattasi era stata diffusa unicamente a fini di prova. Tuttavia, gli elementi di prova sopra descritti, considerati congiuntamente, confermano che le cessioni del 1985 erano state effettuate «a fini di prova e di valutazione».

66      Inoltre, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, il fatto che gli elementi di prova facciano riferimento a sperimentazioni commerciali e non a sperimentazioni botaniche è irrilevante. In proposito va ricordato, anzitutto, che l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base riguarda specificamente «lo sfruttamento della varietà».

67      È stato dichiarato che una cessione a scopo di prova sulla varietà che non implichi la vendita o la consegna a terzi ai fini dello sfruttamento della varietà non è un fatto distruttivo del requisito della novità ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di base [sentenza dell’11 aprile 2019, Kiku/UCVV – Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova), T‑765/17, non pubblicata, oggetto di impugnazione, EU:T:2019:244, punto 74].

68      Occorre considerare che da questa giurisprudenza risulta che la nozione di «sfruttamento» della varietà ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base riguarda uno sfruttamento a scopo di lucro, come attestano inoltre le disposizioni del regolamento di base relative alle licenze contrattuali, ma esclude, per contro, le sperimentazioni commerciali intese a valutare le varietà in condizioni commerciali su differenti tipi di suolo e in differenti sistemi agricoli, al fine di determinare il loro valore per i clienti.

69      Di conseguenza, la commissione di ricorso non ha errato nel fare riferimento alla sua decisione del 2 dicembre 2008, nel procedimento A 009/2008, in cui ha considerato che ciò che rilevava alla luce dell’articolo 10 del regolamento di base era la sussistenza di «un chiaro intento di realizzare vendite». Ne consegue che l’argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso avrebbe erroneamente invocato tale decisione per respingere l’efficacia probatoria degli elementi da essa prodotti dev’essere respinto.

70      Va rilevato, poi, che, come affermato dall’interveniente nel corso dell’udienza dinanzi alla commissione di ricorso, le «sperimentazioni commerciali» nel caso di specie erano intese a valutare le varietà in condizioni commerciali su differenti tipi di suolo e in differenti sistemi agricoli, al fine di determinare il loro valore per i clienti. Le sperimentazioni consentivano quindi di monitorare le prestazioni della varietà di cui trattasi in condizioni di terreno molto più rappresentative, di effettuare una valutazione su tutto il ciclo colturale e, infine, di fornire ai produttori maggiori dati sulle prestazioni.

71      Tali affermazioni dell’interveniente sono avvalorate, da un lato, dalla dichiarazione solenne del costitutore del 6 agosto 2015 e, dall’altro, dalla dichiarazione solenne contraria del sig. Geoffrey Godley, consulente agricolo del Dipartimento, del 13 gennaio 2015. Infatti, dalla dichiarazione del costitutore del 6 agosto 2015 si evince che lo scopo della distribuzione della varietà Cripps Pink ai vivai e agli arboricoltori «era quello di esaminare il comportamento degli alberi in un ambiente diverso da un centro di ricerca». Inoltre, dalla dichiarazione del sig. Godley risulta che quest’ultimo riconosce di aver partecipato, all’epoca dei fatti, alle attività «di valutazione commerciale», che consistevano nel raccogliere dai produttori informazioni «sul rendimento, la raccolta, il magazzinaggio, l’imballaggio, la spedizione e la reazione dei consumatori alle mele».

72      Infine, va osservato che dalle spiegazioni fornite nel corso dell’udienza dinanzi alla commissione di ricorso dall’esperto tecnico di mele dell’UCVV emerge che la valutazione commerciale è una prassi costante nella selezione delle mele. Infatti, al riguardo, l’esperto ha affermato che la selezione delle mele si svolgeva in due fasi: una prima fase che consiste nell’effettuare ricerche al fine di testare e di selezionare le varietà, e una seconda fase che consiste nel valutare l’utilizzo commerciale dei meli.

73      In tali circostanze, la commissione di ricorso ha correttamente concluso che la valutazione commerciale non equivaleva allo sfruttamento commerciale e che, pertanto, le vendite o le cessioni effettuate a fini di prova prima del periodo di grazia non costituivano una circostanza distruttiva della novità.

74      Tale conclusione non è rimessa in discussione dagli elementi di prova forniti dalla ricorrente a sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità.

75      In primo luogo, per quanto concerne le dichiarazioni solenni prodotte dalla ricorrente, occorre ricordare che da una giurisprudenza consolidata risulta che, per valutare l’efficacia probatoria di un documento, si deve innanzi tutto verificare la verosimiglianza dell’informazione in esso contenuta. A tal fine si deve considerare, in particolare, da chi proviene il documento, in quali circostanze è stato elaborato, a chi è destinato e se, in base al suo contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile [v., per analogia, sentenza del 7 giugno 2005, Lidl Stiftung/UAMI – REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03, EU:T:2005:200, punti 42 e 43 e giurisprudenza ivi citata]. Inoltre, per giurisprudenza costante, anche nel caso in cui una dichiarazione sia stata effettuata conformemente all’articolo 78, paragrafo 1, lettera g), del regolamento di base, essa può avere efficacia probatoria, quando proviene da persone legate alla ricorrente, solo se è avvalorata da altri elementi di prova [v. ordinanza del 21 ottobre 2013, SOUTHERN SPLENDOUR, T‑367/11, non pubblicata, EU:T:2013:585, punto 49 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 13 luglio 2017, Boomkwekerij van Rijn-de Bruyn/UCVV – Artevos (Oksana), T‑767/14, non pubblicata, EU:T:2017:494, punto 99].

76      Nel caso di specie, in primo luogo, va osservato che le persone chiamate dalla ricorrente a rilasciare dichiarazioni solenni si riferiscono a fatti verificatisi oltre trent’anni fa. In secondo luogo, a quel tempo, non esisteva una normativa in vigore sulla privativa per ritrovati vegetali in Australia e, pertanto, le persone chiamate a fornire tali dichiarazioni solenni non avevano alcuna conoscenza del quadro giuridico dei requisiti di registrazione delle privative comunitarie per ritrovati vegetali. In terzo luogo, contrariamente alla dichiarazione del costitutore del 6 agosto 2015, le dichiarazioni solenni prodotte dalla ricorrente non sono suffragate da elementi di prova contemporanei ai fatti. Pertanto, da tali constatazioni risulta, alla luce della giurisprudenza citata supra al punto 75, che l’efficacia probatoria di tali dichiarazioni solenni continua ad essere limitata.

77      In secondo luogo, per quanto concerne le fatture prodotte dalla ricorrente e relative alle vendite che sarebbero state effettuate dal vivaio Olea Nurseries nel 1987, è sufficiente rilevare, al pari della commissione di ricorso, che le fatture fornite dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo, anche se dimostrano che il vivaio Olea Nurseries ha venduto la varietà Cripps Pink, non costituiscono una prova che il costitutore avesse acconsentito allo «sfruttamento commerciale» di detta varietà. Ciò è tanto più vero in considerazione del fatto che dalle lettere inviate ai vivai Olea Nurseries e How Green Nursery nel 1985 risulta chiaramente che il costitutore aveva offerto loro alberi delle varietà Sundowner e Pink Lady nel caso in cui il «[D]ipartimento ne avesse raccomandato la piantagione da parte di frutteti commerciali» e che non era stata presentata alcuna prova del fatto che tale raccomandazione fosse intervenuta fino al mese di novembre del 1990.

78      Inoltre, la circostanza che il Dipartimento, nel corso del procedimento amministrativo dinanzi all’UCVV, abbia affermato che i suoi agenti, tra il 1985 e il 1990, «erano strettamente coinvolti nelle piantagioni sperimentali in frutteti commerciali a cui il Dipartimento aveva fornito alberi e innesti» non fa che corroborare la finalità sperimentale delle cessioni effettuate durante tale periodo. Essa non dimostra, come sostiene la ricorrente, che il Dipartimento fosse a conoscenza delle vendite effettuate dai vivai o che vi avesse acconsentito.

79      Inoltre, quest’ultima circostanza distingue il presente caso da quello della decisione della commissione di ricorso del 2 luglio 2013, nel procedimento A 007/2013 riguardante la varietà di pere Oksana. In questo procedimento, era comprovato che la distribuzione dei costituenti varietali non era stata oggetto di una riserva e che era intenzione esplicita del costitutore realizzare una distribuzione del materiale senza alcuna restrizione. Di conseguenza, l’argomento della ricorrente secondo cui la decisione impugnata è in contraddizione con la decisione della commissione di ricorso del 13 luglio 2013 nel procedimento A 007/20013 riguardante la varietà Oksana dev’essere respinto.

80      In terzo luogo, per quanto concerne gli altri elementi di prova che figurano al punto 44 del ricorso, occorre affermare che si tratta di documenti successivi ai fatti all’origine della presente causa o di documenti contenenti affermazioni vaghe che non consentono di concludere che la varietà Cripps Pink sia stata oggetto di vendite o di cessioni a terzi, da parte del costitutore o con il suo consenso, ai fini del suo sfruttamento prima del periodo di grazia.

81      In tal senso, va rilevato che il comunicato stampa intitolato «I produttori di frutta incoraggiati a piantare nuove varietà di mele» reca la data dell’8 settembre 1992 e contiene affermazioni vaghe e generiche del Ministro dell’Agricoltura dell’Australia occidentale all’epoca dei fatti. Invero, anche se da tale comunicato si evince che, alla data del medesimo, detto Ministro avrebbe dichiarato che le mele Pink Lady e Sundowner «erano state distribuite ai produttori nel 1985», non se ne può necessariamente dedurre che si trattasse di una distribuzione ai fini dello sfruttamento commerciale della varietà Cripps Pink. Inoltre, per quanto riguarda l’articolo pubblicato nel 1993 nella rivista Hort Science dal costitutore e dai suoi colleghi, è sufficiente rilevare che quest’ultimo avvalora l’affermazione del costitutore secondo cui la varietà Cripps Pink è stata distribuita all’industria a fini di valutazione commerciale nel 1986. Inoltre, per quanto concerne l’affermazione del melicoltore sig. Atherton, espressa nel programma televisivo intitolato Tickled Pink, secondo cui «Pink Lady era appena entrata in scena», è sufficiente osservare che si tratta di un’affermazione ambigua che non consente di dedurre che lo sfruttamento commerciale della varietà Cripps Pink fosse avvenuto prima del periodo di grazia.

82      Del pari, per quanto concerne la relazione della commissione di controllo parlamentare australiana, da un lato, occorre rilevare che si tratta di una commissione di controllo parlamentare che è intervenuta vari anni dopo i fatti, vale a dire nel 1995. Dall’altro, l’affermazione del relatore del parere dell’interveniente, sig. Charlton, dinanzi a tale commissione di controllo, secondo cui le mele sarebbero state prodotte commercialmente per la prima volta nel 1986 o nel 1987, è formulata in modo ambiguo, non consentendo di concludere che la varietà è stata venduta o ceduta ai fini del suo sfruttamento prima del periodo di grazia.

83      In quarto luogo, riguardo all’argomento secondo cui il Dipartimento non avrebbe mai espresso l’intenzione di depositare un marchio o di rivendicare i diritti di costitutore in Australia, tale circostanza è irrilevante al fine di determinare se una varietà soddisfi il requisito di novità ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di base. Infatti, conformemente a questa disposizione, occorre unicamente tener conto delle vendite o delle cessioni a terzi, da parte del costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà prima del periodo di grazia, ove tali vendite o cessioni costituiscono un fatto distruttivo del requisito della novità.

84      In quinto luogo, per quanto concerne la decisione del Tribunale per la proprietà industriale del Cile che annulla il diritto di privativa della varietà Cripps Pink in tale giurisdizione per mancanza di novità, da un lato, occorre ricordare che le disposizioni del regolamento di base hanno istituito la forma unica ed esclusiva di privativa comunitaria relativa alla proprietà industriale delle varietà vegetali. Pertanto, l’UCVV e, se del caso, il giudice dell’Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di un paese terzo [v., per analogia, sentenza del 23 ottobre 2017, Barmenia Krankenversicherung/EUIPO (Mediline), T‑810/16, non pubblicata, EU:T:2017:749, punto 37].

85      Dall’altro lato, è giocoforza rilevare che la ricorrente si limita a menzionare tale decisione del Tribunale per la proprietà industriale del Cile in una nota a piè di pagina inserita sotto il punto 26 del ricorso, in cui afferma che «il Dipartimento non ha mai espresso l’intenzione di depositare un marchio o di rivendicare i diritti di costitutore in Australia». Nella nota a piè di pagina summenzionata è indicato quanto segue: «Si fa riferimento, in particolare, all’audizione del costitutore registrata il 17 maggio 2010 a Floreat, Australia occidentale (…) nell’ambito della decisione del [T]ribunale per la proprietà industriale del Cile che aveva annullato il certificato cileno di POV n. 34/95 (…)». Nel ricorso non è fatta alcun’altra menzione di tale decisione del Tribunale per la proprietà industriale del Cile ed essa non figura inoltre tra gli allegati di quest’ultimo. A ciò si aggiunge che occorre constatare che la ricorrente non trae alcuna conseguenza da tale decisione sulla validità della decisione impugnata e, conseguentemente, il Tribunale non può tenerne conto.

86      Pertanto, dalle considerazioni che precedono risulta che la commissione di ricorso ha correttamente concluso che gli elementi di prova forniti dalla ricorrente non dimostravano che la varietà Cripps Pink era stata venduta o ceduta a terzi, al di fuori dell’Unione, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà prima del 29 agosto 1989.

87      Inoltre, si deve parimenti respingere l’argomento della ricorrente secondo cui sussisterebbe una contraddizione tra, da un lato, il fatto che la decisione impugnata si focalizza sulla questione se le prove fornite dalla ricorrente fossero sufficienti a sollevare seri dubbi e, dall’altro, il fatto che l’UCVV e, successivamente, la commissione di ricorso non hanno proceduto al rigetto ab initio della domanda di dichiarazione di nullità. Va rilevato, in proposito, che la ricorrente effettua una lettura parziale della decisione impugnata. Infatti, sebbene questa decisione utilizzi, certamente in modo errato, i termini «seri dubbi» dell’articolo 53 bis del regolamento n. 874/2009 nella sua valutazione delle prove, in essa si afferma chiaramente che la ricorrente non ha presentato alcuna prova che la varietà Cripps Pink fosse stata venduta o ceduta a terzi, al di fuori dell’Unione, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini del suo sfruttamento. Inoltre, non è perché la commissione di ricorso ha concluso all’esito del procedimento, alla luce dell’insieme dei fatti e degli elementi di prova presentati dalle parti, che gli elementi di prova forniti dalla ricorrente non sollevavano seri dubbi circa la validità della privativa comunitaria per ritrovati vegetali di cui trattasi, che la decisione iniziale di avviare il procedimento di dichiarazione di nullità è erronea. Infatti, quando, in esito a un procedimento di dichiarazione di nullità, l’UCVV conclude che gli elementi di prova non sollevano seri dubbi, ciò significa che i seri dubbi che l’UCVV aveva nutrito al momento di ricevimento della domanda di dichiarazione di nullità erano stati dissipati.

88      Di conseguenza, alla luce di tutto quanto precede, il primo motivo della ricorrente dev’essere respinto in quanto infondato.

2.      Sul secondo motivo

89      A sostegno del suo secondo motivo, la ricorrente fa valere, in sostanza, che la commissione di ricorso ha violato l’articolo 76 del regolamento di base, i principi della certezza del diritto e di buona amministrazione della giustizia nonché l’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento n. 874/2009.

90      Con la prima parte del motivo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha erroneamente respinto in quanto tardivi gli elementi di prova che aveva dedotto dinanzi a quest’ultima e, con la seconda parte del motivo, chiede che il Tribunale voglia riconoscere la ricevibilità di tali elementi di prova presentati dinanzi ad esso.

a)      Sulla ricevibilità degli elementi di prova presentati tardivamente durante il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

91      Dal fascicolo risulta che la ricorrente ha presentato nuovi elementi di prova durante la fase orale del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. Inoltre, l’UCVV e l’interveniente non hanno ricevuto copia di queste prove prima di detta udienza, come riconosciuto dalla ricorrente in tale occasione.

92      Tenuto conto di queste circostanze e dell’articolo 53 bis, paragrafo 4, del regolamento n. 874/2009, la commissione di ricorso ha concluso che, in assenza di spiegazioni ragionevoli o accettabili che giustificassero il deposito tardivo, occorreva dichiarare tali nuovi elementi di prova irricevibili.

93      La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha quindi violato l’articolo 76 del regolamento di base e i principi generali della certezza del diritto e di buona amministrazione della giustizia e che avrebbe dovuto essere applicato l’articolo 81 del regolamento di base. Inoltre, la ricorrente afferma che, tenuto conto della complessità della presente causa e dato che gli elementi di prova presentati tardivamente costituiscono una circostanza che ha subito una modifica nel corso del procedimento, la commissione di ricorso avrebbe dovuto concedere un’udienza supplementare ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento n. 874/2009.

94      L’UCVV e l’interveniente contestano tali argomenti.

95      In limine va ricordato che, ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di base, l’UCVV è tenuto, nel corso della procedura avviata dinanzi ad esso, a non tener conto dei fatti o delle prove che non sono stati prodotti entro il termine fissato dall’UCVV. Inoltre, l’articolo 53 bis, paragrafo 4, del regolamento n. 874/2009 prevede che l’UCVV non prenda in considerazione le osservazioni scritte o i documenti, o parti di essi, che non siano stati presentati entro il termine fissato dall’UCVV.

96      Pertanto, considerato che il regolamento di base e il regolamento n. 874/2009 contengono disposizioni che disciplinano la ricevibilità delle prove presentate tardivamente, va rilevato che l’articolo 81 del regolamento di base, che prevede che, in assenza di disposizioni procedurali nel regolamento n. 874/2009 o in disposizioni adottate in forza di questo regolamento, l’UCVV applichi i principi del codice di procedura generalmente ammessi negli Stati membri, e che, a parere della ricorrente, avrebbe obbligato nel caso di specie l’UCVV a fare riferimento a detti principi, non è applicabile nella presente causa.

97      Inoltre, alla luce delle disposizioni legislative citate supra al punto 96, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la commissione di ricorso non dispone di un potere discrezionale in merito alla ricevibilità delle prove presentate tardivamente. Al contrario, come afferma l’UCVV, dalla formulazione di tali disposizioni risulta che è vietato a quest’ultimo tener conto dei fatti e degli elementi di prova presentati o prodotti tardivamente.

98      Tale conclusione non è nemmeno rimessa in discussione dalla giurisprudenza richiamata dalla ricorrente a sostegno del suo argomento secondo cui la commissione di ricorso avrebbe dovuto ammettere le prove presentate tardivamente, poiché, secondo tale giurisprudenza, nulla può ostare al fatto che siano presi in considerazione elementi di prova integrativi, che vanno semplicemente ad aggiungersi ad altri elementi prodotti entro il termine impartito, allorché le prove iniziali non sono irrilevanti, ma sono state contestate dalla controparte perché considerate insufficienti [sentenza del 28 marzo 2012, Rehbein/UAMI – Dias Martinho (OUTBURST), T‑214/08, EU:T:2012:161, punto 53]. Infatti, è sufficiente rilevare che tale giurisprudenza riguarda l’applicazione delle disposizioni procedurali in materia di marchi dell’Unione europea relative alla prova dell’uso, secondo cui, se l’opponente non fornisce la prova dell’uso del marchio entro il termine impartito, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) respinge l’opposizione, e che dette disposizioni non hanno equivalenti in materia di privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Pertanto, tale giurisprudenza non può applicarsi per analogia al caso di specie.

99      Inoltre, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1), l’EUIPO può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che non hanno presentato in tempo utile. Tuttavia, tale articolo si limita a consentire all’EUIPO di non prendere in considerazione gli elementi di prova presentati tardivamente, mentre l’articolo 76 del regolamento di base obbliga l’UCVV a respingere tali elementi di prova tardivi.

100    Occorre rilevare, in ogni caso, che, sebbene la Corte abbia riconosciuto un ampio potere discrezionale in merito alla ricevibilità di prove presentate tardivamente in materia di marchi, essa ha tuttavia precisato che l’eventuale presa in considerazione di detti elementi di prova supplementari non costituiva in alcun modo un «favore» concesso all’una o all’altra parte, ma doveva concretare il risultato di un esercizio obiettivo e motivato del potere discrezionale dell’EUIPO. In tal senso, la presa in considerazione di prove prodotte tardivamente può essere giustificata quando l’EUIPO ritiene, da un lato, che gli elementi prodotti tardivamente possano, prima facie, rivestire un’effettiva rilevanza e, dall’altro, che la fase del procedimento in cui interviene tale produzione tardiva e le circostanze che l’accompagnano non si oppongano a tale presa in considerazione (v., in tal senso, sentenze del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, punto 44, e del 3 ottobre 2013, Rintisch/UAMI, C‑120/12 P, EU:C:2013:638, punto 38).

101    Nel caso di specie, in primo luogo, occorre constatare che la ricorrente ha presentato gli elementi di prova in questione nel corso della fase orale del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. Inoltre, come riconosciuto dalla ricorrente durante tale udienza, l’UCVV e l’interveniente non hanno ricevuto copia di tali prove prima dell’udienza. In secondo luogo, dal fascicolo risulta che la ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione che giustificasse la presentazione tardiva delle prove. Infatti, per quanto riguarda la lettera del Ministro dell’Agricoltura del 15 gennaio 1990 e le dichiarazioni solenni dei sigg. Allan Price e John Paterson, la ricorrente ha fatto valere che tali prove erano disponibili solo dopo la scadenza del termine fissato dalla commissione di ricorso, vale a dire il 7 settembre 2017. Tuttavia, come correttamente rilevato dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata, una spiegazione del genere non sembra credibile, dato che detta lettera era stata menzionata in precedenza nel procedimento. Inoltre, per quanto concerne le dichiarazioni solenni dei sigg. Price e Paterson, è sufficiente affermare che queste ultime recano una data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla commissione di ricorso. Inoltre, quanto agli articoli di stampa, questi ultimi avrebbero potuto essere ottenuti precedentemente, poiché, come riconosciuto dalla ricorrente nelle sue osservazioni del 26 settembre 2017, si tratta di pubblicazioni che sono disponibili su Internet.

102    In tali circostanze e tenuto conto delle disposizioni menzionate supra al punto 96, la commissione di ricorso doveva respingere gli elementi di prova di cui trattasi.

103    Pertanto, occorre parimenti respingere l’argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso, dichiarando gli elementi di prova in questione irricevibili, ha violato i principi della certezza del diritto e di buona amministrazione della giustizia.

104    Infine, per quanto concerne l’argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso avrebbe dovuto concedere un’udienza supplementare, si deve rilevare che, in forza dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento n. 874/2009, le domande di un supplemento di procedimento orale e di istruzione non sono ammissibili, ad eccezione di quelle fondate su circostanze modificatesi durante o dopo l’udienza. Orbene, nel caso di specie, è giocoforza constatare che nessun supplemento di procedimento orale e di istruzione è stato chiesto. Di conseguenza, occorre respingere l’argomento della ricorrente.

b)      Sulla ricevibilità dinanzi al Tribunale degli elementi di prova non presentati durante il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

105    Con la seconda parte del secondo motivo, la ricorrente chiede che il Tribunale dichiari ricevibili tre elementi di prova che non sono stati presentati durante il procedimento amministrativo. Si tratta di una dichiarazione solenne firmata il 23 gennaio 2018 dal costitutore, allora novantenne, di una dichiarazione solenne firmata il 20 gennaio 2018 dai sigg. Green, i proprietari del vivaio How Green Nursery alla data dei fatti, e di una dichiarazione solenne del melicoltore, sig. Atherton, firmata l’8 febbraio 2018.

106    L’UCVV e l’interveniente affermano che tali elementi di prova sono irricevibili.

107    In proposito va ricordato che, per giurisprudenza costante, il Tribunale è chiamato a valutare la legittimità della decisione della commissione di ricorso, controllando l’applicazione del diritto dell’Unione da essa effettuata riguardo, specificamente, agli elementi di fatto che sono stati sollevati dinanzi a tale commissione, ma che non può, invece, effettuare tale controllo tenendo conto di elementi di fatto prodotti ex novo dinanzi ad esso (v. sentenze del 15 aprile 2010, Schräder/UCVV, C‑38/09 P, EU:C:2010:196, punto 76 e giurisprudenza ivi citata, e del 13 luglio 2017, Oksana, T‑767/14, non pubblicata, EU:T:2017:494, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). Del pari, nell’ambito di tale controllo di legittimità, la funzione del Tribunale non è di riesaminare le circostanze di fatto alla luce di documenti presentati per la prima volta dinanzi ad esso (v. sentenza del 13 luglio 2017, Oksana, T‑767/14, non pubblicata, EU:T:2017:494, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

108    Nel caso di specie le prove, poiché non sono state presentate nell’ambito del procedimento che ha portato all’adozione della decisione impugnata, devono essere quindi dichiarate irricevibili.

109    Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso ha richiamato erroneamente i fatti e ha valutato in modo erroneo e parziale le prove. Infatti, la ricevibilità di un nuovo elemento di prova non può essere subordinata al fatto che l’esito di una determinata decisione sia favorevole o meno ad una parte del procedimento. Inoltre, anche la circostanza che si tratti di prove supplementari che suffragano la conclusione della ricorrente è irrilevante (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2017, Oksana, T‑767/14, non pubblicata, EU:T:2017:494, punto 32).

110    Inoltre, come correttamente rilevato dall’UCVV, la ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione che dimostrasse che non era in grado di prendere conoscenza dei fatti di cui trattasi in una fase precedente. Orbene, tenuto conto della circostanza che si tratta di dichiarazioni scritte di testimoni richieste dalla ricorrente alle persone in questione, quest’ultima avrebbe potuto raccogliere queste testimonianze durante il procedimento amministrativo.

111    Di conseguenza, alla luce di quanto precede, poiché la ricorrente non ha, inoltre, fornito alcun elemento che indicasse la ragione precisa per cui il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione i documenti di cui trattasi, sebbene presentati per la prima volta dinanzi ad esso, occorre respingerli senza che sia necessario esaminarne il valore probatorio [v., in tal senso, sentenza del 22 marzo 2018, Safe Skies/EUIPO – Travel Sentry (TSA LOCK), T‑60/17, non pubblicata, EU:T:2018:164, punto 13 e giurisprudenza ivi citata].

112    Alla luce di tutto quanto precede, si deve respingere il secondo motivo e, di conseguenza, il ricorso nella sua integralità.

 Sulle spese

113    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda dell’UCVV e dell’interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Pink Lady America LLC è condannata alle spese.

Frimodt Nielsen

Forrester

Perillo

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 settembre 2019.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon


*      Lingua processuale: l’inglese.