Sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2015 – Spagna / Commissione
(Causa T-111/12) 1
(«Fondo di coesione – Riduzione del contributo finanziario – Termine per l’adozione di una decisione»)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, avvocato dello Stato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia, agente, assistito inizialmente da J. Rivas Andrés e X. M. García García, avvocati, successivamente da J. Rivas Andrés, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C (2011) 9990 della Commissione, del 22 dicembre 2011, relativa alla riduzione dell’aiuto concesso a titolo di Fondo di coesione ai progetti «Gestione dei rifiuti della Comunità autonoma dell’Estremadura – 2001» (CCI 2001.ES.16.C.PE.043), «Trattamento delle acque reflue e approvvigionamento idrico nel bacino idrografico del Duero – 2001» (CCI 2000.ES.16.C.PE.070), «Gestione dei rifiuti della Comunità autonoma di Valencia – 2001 – Gruppo II» (CCI 2001.ES.16.C.PE.026) e «Bonifica e depurazione del Bierzo Bajo» (CCI 2000.ES.16.C.PE.036).
Dispositivo
La decisione C (2011) 9990 della Commissione, del 22 dicembre 2011, relativa alla riduzione dell’aiuto concesso a titolo di Fondo di coesione ai progetti «Gestione dei rifiuti della Comunità autonoma dell’Estremadura – 2001» (CCI 2001.ES.16.C.PE.043), «Trattamento delle acque reflue e approvvigionamento idrico nel bacino idrografico del Duero – 2001» (CCI 2000.ES.16.C.PE.070), «Gestione dei rifiuti della Comunità autonoma di Valencia – 2001 – Gruppo II» (CCI 2001.ES.16.C.PE.026) e «Bonifica e depurazione del Bierzo Bajo» (CCI 2000.ES.16.C.PE.036), è annullata.
La Commissione europea è condannata alle spese.
________________________1 GU C 126 del 28.04.2012.