Ricorso proposto il 27 dicembre 2011 - Spa Monopole / UAMI - Royal Mediterranea (THAI SPA)
(Causa T-664/11)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgio) (rappresentanti: avv.ti L. De Brouwer, E. Cornu e E. De Gryse)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Royal Mediterranea, SA (Madrid, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 20 ottobre 2011, procedimento R 1976/2010-4;
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Royal Mediterranea, SA
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo "THAI SPA" per prodotti e servizi delle classi 16, 41 e 43
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la richiedente
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazioni Benelux dei marchi denominativi "SPA" e "Les Thermes de Spa" per prodotti e servizi delle classi 32 e 42 (divenuta oggi classe 44)
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 in quanto la commissione di ricorso non ha riconosciuto l'esistenza di una somiglianza tra i "servizi di ristorazione (alimentazione)" della classe 43 designati dal marchio richiesto e le "acque minerali e gassose e altre bevande analcooliche; sciroppi e altri preparati per fare bevande" designati dal marchio denominativo "SPA" oggetto della registrazione Benelux; violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del citato regolamento n. 207/2009 in quanto la quarta commissione di ricorso non ha riconosciuto l'esistenza di un "nesso" tra i marchi "SPA" della classe 32 e "THAI SPA" della classe 43; e violazione dei diritti della difesa e dell'articolo 75 del citato regolamento n. 207/2009.
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