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Ricorso proposto il 27 dicembre 2011 - Budziewska / UAMI - Puma AG Rudolf Dassler Sport (raffigurazione di un puma)

(Causa T-666/11)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco

Parti

Ricorrente: Danuta Budziewska (Łódź, Polonia) (rappresentante: J. Masłowski, adwokat)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Puma AG Rudolf Dassler Sport (Herzogenaurach, Germania)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 settembre 2011, nel procedimento R 1137/2010-R che respinge il ricorso della ricorrente avverso la decisione che annulla il diritto al modello ornamentale; nonché

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto della domanda di annullamento: modello ornamentale (raffigurazione di un puma) registrato col n. 697016-0001 per la ricorrente e pubblicato nel bollettino dei marchi comunitari il 2 maggio 2007

Titolare del marchio comunitario: ricorrente

Richiedente l'annullamento del diritto al marchio comunitario: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Motivazione della domanda di annullamento del diritto al marchio: il progetto di modello ornamentale non adempie né la definizione di disegno o modello di cui all'articolo 3, lettera a) del regolamento (CE) del Consiglio n. 6/2002, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3 del 5 gennaio 2002, pag. 1), né i requisiti contenuti negli articoli 4-9 del suddetto regolamento, mentre altre cause di invalidità sussistono sul fondamento dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), d), e), f), g), del regolamento in parola

Decisione della divisione di annullamento: annullamento del diritto al modello ornamentale

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 a causa del rifiuto di riconoscere la singolarità del modello ornamentale registrato dalla ricorrente

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