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Ricorso proposto il 14 giugno 2010 - LIS / Commissione

(Causa T-269/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: LIS GmbH Licht Impex Service (Mettmann, Germania) (rappresentante: avv. K.P- Langenkamp)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare nulla la decisione della Commissione 12 aprile 2010 sulla base dell'art. 264 TFUE;

condannare la Commissione al pagamento delle spese, conformemente all'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 12 aprile 2010, K (2010) 2198, con cui quest'ultima ha respintole domande della ricorrente di rimborso di dazi antidumping istituiti sull'importazione di lampade fluorescenti compatte con alimentatore elettronico integrato provenienti dalla Repubblica popolare cinese.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente sostiene che la Commissione, applicando l'art. 11, n. 8, del regolamento (CE ) n. 384/961, ha violato lo spirito e la ratio di tale normativa e non ha proceduto in modo logico.

A tal proposito essa sostiene altresì che nel caso specifico non si è mai verificata una situazione di dumping, in quanto il prezzo della produzione è inferiore al prezzo versato all'esportazione e lo stesso prodotto è stato successivamente offerto da un'impresa tedesca per un prezzo inferiore all'originario prezzo all'esportazione cinese.

Essa fa valere inoltre che la Commissione ha ignorato il fatto che i prodotti in questione non sono lampade a risparmio energetico ai sensi della misura.

Secondo la ricorrente, la classificazione del prodotto da parte delle autorità doganali tedesche, a differenza di quanto ritenuto dalla Commissione, non poteva essere contestata, dato che non vi era alcun'altra classificazione possibile per tale prodotto.

Peraltro, la Commissione avrebbe ignorato che nel caso specifico non sussisteva alcun rischio di danno per la Comunità, dato che le lampade in questione sono distribuite in Europa dalla sola ricorrente e manca quindi un altro produttore da tutelare.

Essa sostiene infine che non può essere rilevante, per diritto al rimborso, il fatto che non è venuto meno il margine di dumping; piuttosto, sarebbe decisivo il fatto che non vi è mai stato un margine di dumping.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1)