Language of document : ECLI:EU:T:2013:620

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

19 novembre 2013 (*)

«Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni – Incompetenza manifesta»

Nella causa T‑476/13,

Associazione sportiva Taranto calcio Srl in liquidazione, con sede a Taranto (Italia), rappresentata da N. Russo, avvocato,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana,

convenuta,

avente ad oggetto, da un lato, la domanda di annullamento delle sanzioni imposte alla ricorrente dalla Federazione italiana giuoco calcio e, dall’altro, la domanda diretta a ottenere dalle autorità italiane il risarcimento del preteso danno subito a causa di tali sanzioni,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da G. Berardis (relatore), presidente, O. Czúcz e A. Popescu, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Procedimento e conclusioni della ricorrente

1        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 luglio 2013, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

2        Essa chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare le sanzioni che le sono state irrogate da taluni organi disciplinari sportivi italiani e adottare tutte le misure che ne conseguono, segnatamente per quanto riguarda la sua ammissione al campionato italiano di calcio di serie B a partire dalla stagione 2012/2013;

–        annullare il decreto legge n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva del 19 agosto 2003 (GURI n. 192, del 20 agosto 2003, pag. 4), convertito, dopo modifica, dalla legge n. 280, del 17 ottobre 2003 (GURI n. 243, del 18 ottobre 2003, pag. 4), nonché talune disposizioni della normativa sportiva italiana;

–        ingiungere alla Repubblica italiana di produrre ogni documento concernente l’applicazione di dette sanzioni;

–        condannare la Repubblica italiana a risarcire il danno che la ricorrente avrebbe subito a causa di tali sanzioni.

3        La ricorrente chiede, inoltre, che il Tribunale statuisca con procedimento d’urgenza o, in subordine, mediante procedimento accelerato.

 In diritto

4        Ai sensi dell’articolo 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

5        Nel caso di specie, il Tribunale si reputa sufficientemente edotto dai documenti del fascicolo, senza necessità di adottare le misure di organizzazione del procedimento o istruttorie richieste, e decide, in applicazione di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.

6        Nella presente causa, la ricorrente con il suo ricorso mira a ottenere che il Tribunale, da un lato, si pronunci sulla legittimità delle sanzioni che gli organi disciplinari della Federazione italiana giuoco calcio le avrebbero irrogato e sulla conformità di talune disposizioni delle leggi e dei regolamenti italiani in materia sportiva e, dall’altro, che le venga riconosciuto il risarcimento del preteso danno subito in conseguenza di dette sanzioni.

7        Le competenze del Tribunale sono quelle elencate all’articolo 256 TFUE, come precisato dall’articolo 51 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 1 del relativo allegato.

8        In applicazione di tali disposizioni, il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi proposti, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, solamente contro gli atti delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione.

9        Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno che la ricorrente sostiene di aver subito, occorre ricordare che la competenza del Tribunale in materia di responsabilità extracontrattuale è prevista dagli articoli 268 TFUE e 340, secondo e terzo comma, TFUE nonché dall’articolo 188, secondo comma, EA. Conformemente a tali disposizioni, il Tribunale è competente a conoscere unicamente dei ricorsi per risarcimento dei danni causati da istituzioni, organi o organismi dell’Unione o dai loro agenti nell’esercizio delle loro funzioni (v., in tal senso, sentenza della Corte del 23 marzo 2004, Mediatore/Lamberts, C‑234/02 P, Racc. pag. I‑2803, punti 49 e 59).

10      Nel caso in esame, risulta che l’autore degli atti di cui si chiede l’annullamento non è né un’istituzione né un organo o un organismo dell’Unione. Parimenti, risulta che l’autore del comportamento rimproverato, che si sostiene sia all’origine di un danno, non è né un’istituzione né un organo o un organismo dell’Unione.

11      Dalle considerazioni che precedono consegue che il ricorso in esame dev’essere respinto in quanto manifestamente irricevibile, senza che sia necessario notificarlo alla convenuta. Per il resto, non occorre pronunciarsi né sulla domanda di statuire secondo il procedimento d’urgenza, che non è previsto dal regolamento di procedura, né sulla domanda di statuire con procedimento accelerato, poiché peraltro tale domanda non è stata presentata con atto separato, come richiede l’articolo 76 bis, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, del regolamento di procedura.

 Sulle spese

12      Poiché la presente ordinanza è adottata prima della notifica dell’atto introduttivo del ricorso alla parte convenuta e prima che quest’ultima abbia potuto sostenere delle spese, è sufficiente decidere che la ricorrente sopporterà le proprie spese, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La ricorrente sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 19 novembre 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

      G. Berardis


* Lingua processuale: l’italiano.