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Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2016 – Lundbeck / Commissione

(Causa T-472/13)1

(«Concorrenza – Intese - Mercato dei medicinali antidepressivi contenenti l’ingrediente farmaceutico attivo citalopram – Nozione di restrizione della concorrenza per oggetto – Concorrenza potenziale – Medicinali generici – Barriere di accesso al mercato derivanti dall’esistenza di brevetti – Accordi conclusi tra il titolare di brevetti e imprese di medicinali generici – Articolo 101, paragrafi 1 e 3, TFUE – Errori di diritto e di valutazione – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Certezza del diritto – Ammende»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: H. Lundbeck A/S (Valby, Danimarca) e Lundbeck Ltd (Milton Keynes, Regno Unito) (rappresentanti: R. Subiotto, QC, e T. Kuhn, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Bourke, F. Castilla Contreras, B. Mongin, T. Vecchi e C. Vollrath, successivamente F. Castilla Contreras, B. Mongin, T. Vecchi, C. Vollrath e T. Christoforou, agenti)

Interveniente a sostegno delle ricorrenti: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (Ginevra, Svizzera) (rappresentanti: F. Carlin, barrister, e M. Healy, solicitor)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione C(2013) 3803 final, del 19 giugno 2013, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT/39226 - Lundbeck), e domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti da tale decisione.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La H. Lundbeck A/S e la Lundbeck Ltd sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

La European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 325 del 9.11.2013.