Causa C‑168/09
Flos SpA
contro
Semeraro Casa e Famiglia SpA
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano)
«Proprietà industriale e commerciale — Direttiva 98/71/CE — Protezione giuridica dei disegni e modelli — Art. 17 — Obbligo di cumulo della protezione dei disegni e modelli con quella del diritto d’autore — Normativa nazionale che esclude o rende inopponibile per un certo periodo la protezione attraverso il diritto d’autore dei disegni e modelli divenuti di pubblico dominio anteriormente all’entrata in vigore di tale normativa — Principio della tutela del legittimo affidamento»
Massime della sentenza
1. Ravvicinamento delle legislazioni — Disegni e modelli — Direttiva 98/71 — Principio del cumulo della protezione dei disegni e modelli con quella del diritto d’autore
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/71, art. 17; direttiva del Consiglio 93/98, artt. 1, n. 1, e 10, n. 2)
2. Ravvicinamento delle legislazioni — Disegni e modelli — Direttiva 98/71 — Principio del cumulo della protezione dei disegni e modelli con quella del diritto d’autore
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/71, art. 17)
1. L’art. 17 della direttiva 98/71, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che escluda dalla protezione del diritto d’autore di tale Stato membro i disegni e modelli che siano stati registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro e che siano divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore di detta normativa, pur possedendo tutti i requisiti per godere di tale protezione.
Emerge chiaramente dalla formulazione dell’art. 17 della direttiva 98/71, e in particolare dall’uso del termine «altresì» che compare nella prima frase di tale articolo, che la protezione del diritto d’autore deve essere concessa a tutti i disegni e modelli registrati nello Stato membro o con effetti nello Stato membro di cui trattasi.
La volontà del legislatore dell’Unione di concedere tale protezione risulta inoltre dall’ottavo ‘considerando’ della direttiva 98/71 che sancisce, in mancanza di armonizzazione della normativa sui diritti d’autore, il principio del cumulo della protezione specifica dei disegni e modelli con la registrazione e la protezione del diritto d’autore.
Inoltre, la facoltà per gli Stati membri di stabilire l’estensione della protezione del diritto d’autore e le condizioni alle quali essa è concessa non può neppure riguardare la durata di tale protezione, già armonizzata a livello dell’Unione dalla direttiva 93/98, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi.
A tale riguardo, l’art. 1, n. 1, della direttiva 93/98 prevede la protezione del diritto d’autore per un’opera letteraria o artistica, ai sensi dell’art. 2 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, per tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte. L’art. 10, n. 2, della medesima direttiva dispone che tale durata si applica a qualsiasi opera e soggetto che sia protetto in almeno uno Stato membro attraverso il diritto d’autore alla data del 1° luglio 1995.
Ne consegue che, in forza dell’art. 17 della direttiva 98/71, i disegni e modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro e che soddisfano le condizioni di ottenimento della protezione del diritto d’autore previste dagli Stati membri, in particolare quella relativa al grado di originalità, e per i quali la durata fissata all’art. 1 della direttiva 93/98, in combinato disposto con l’art. 10, n. 2, della medesima, non era ancora terminata, dovevano beneficiare della protezione del diritto d’autore di tale Stato membro.
A questo proposito, dall’art. 10, n. 2, della direttiva 93/98 risulta chiaramente che l’applicazione delle durate di protezione da questa previste può avere la conseguenza, negli Stati membri la cui legislazione prevedeva una durata di protezione inferiore, di proteggere nuovamente opere ed oggetti divenuti di pubblico dominio. Questa conseguenza risulta dall’espressa volontà del legislatore dell’Unione e tale soluzione è stata accolta al fine di raggiungere il più rapidamente possibile l’obiettivo dell’armonizzazione delle normative nazionali che disciplinano le durate di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi, sancito, in particolare, nel secondo ‘considerando’ della medesima direttiva, e di evitare che taluni diritti si estinguano in alcuni Stati membri, continuando invece ad essere protetti in altri.
Si deve ritenere che tale ragionamento debba applicarsi anche per quanto riguarda la rinascita della tutela del diritto d’autore per i disegni e modelli precedentemente protetti da un altro diritto di proprietà intellettuale.
(v. punti 37-44, dispositivo 1)
2. L’art. 17 della direttiva 98/71, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che escluda dalla protezione del diritto d’autore, vuoi per un periodo sostanziale di dieci anni, vuoi totalmente, i disegni e modelli che, pur possedendo tutti i requisiti per godere di tale protezione, siano divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore di tale normativa, nei confronti di qualsiasi terzo che abbia fabbricato o commercializzato nel territorio nazionale prodotti realizzati secondo detti disegni e modelli, e ciò a prescindere dalla data di compimento di tali atti.
Per quanto riguarda, anzitutto, la misura legislativa che prevede un periodo transitorio riguardante una determinata categoria di terzi per tutelare i loro interessi legittimi, risulta dai principi del rispetto dei diritti acquisiti e della tutela del legittimo affidamento che l’art. 17 della direttiva 98/71 non osta a una siffatta disposizione, purché quest’ultima non abbia l’effetto di rinviare per un periodo sostanziale di tempo l’applicazione della nuova normativa di protezione del diritto d’autore per i disegni e modelli, in modo da impedirne l’applicazione alla data prevista da tale direttiva.
In proposito, la valutazione della compatibilità della durata di tale periodo transitorio e della categoria dei terzi considerata da tale misura legislativa deve essere effettuata rispetto al principio di proporzionalità.
In tal senso, la misura legislativa adottata da uno Stato membro deve essere idonea a conseguire l’obiettivo perseguito dalla normativa nazionale e necessaria a tal fine: deve cioè garantire il rispetto del bilanciamento tra, da un lato, i diritti acquisiti e il legittimo affidamento dei terzi considerati e, dall’altro, gli interessi dei titolari del diritto d’autore. Inoltre, occorre verificare che essa non vada oltre quanto necessario ad assicurare tale bilanciamento.
A tale scopo, la misura summenzionata può essere considerata adeguata solo se riguarda una categoria di terzi che possano avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento, vale a dire coloro che hanno già compiuto atti di sfruttamento di disegni e modelli di pubblico dominio alla data di entrata in vigore della normativa che ha trasposto nel diritto interno dello Stato membro di cui trattasi l’art. 17 della direttiva 98/71.
Inoltre, una siffatta misura legislativa dovrebbe limitarsi al periodo di utilizzo di tali disegni e modelli da parte di questi terzi che è loro necessario in vista della cessazione progressiva dell’attività in quanto fondata sull’uso anteriore di tali disegni e modelli, oppure di uno smaltimento delle scorte. La misura non va oltre quanto necessario per garantire il bilanciamento dei diritti considerati se non rinvia il beneficio della protezione del diritto d’autore per un periodo sostanziale di tempo.
In secondo luogo, nel caso di una misura legislativa che abolisce la moratoria e istituisce l’inopponibilità illimitata della protezione del diritto d’autore per i prodotti creati sulla base di disegni e modelli divenuti di pubblico dominio prima dell’entrata in vigore della normativa nazionale recante trasposizione della direttiva 98/71, risulta da quanto precede che siffatta misura priva di contenuto l’art. 17 di tale direttiva, dal momento che essa ha come conseguenza quella di impedire, in generale, l’applicazione della nuova protezione, cioè quella riguardante il diritto d’autore. Tale misura non è nemmeno diretta a limitare la categoria di terzi che possono avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento. Al contrario, quest’ultima estende l’applicazione dell’inopponibilità del diritto d’autore in quanto, secondo tale disposizione, non è necessario che il terzo abbia cominciato a sfruttare tali disegni e modelli prima dell’entrata in vigore della normativa nazionale recante trasposizione della direttiva.
(v. punti 55-60, 64, 65, dispositivo 2)