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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso del sig. Gerhard Frauerwieser contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 1° aprile 2004.

(Causa C-130/04)

Lingua processuale: il francese

Il 1° aprile 2004, il sig. Gerhard Frauerwieser, rappresentato dagli avv.ti Gilles Bounéou e Frédéric Frabetti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

Condannare la Commissione a completare il fascicolo personale del ricorrente redigendo il suo rapporto di fine periodo di prova e i suoi rapporti informativi, a partire dal momento della sua assunzione presso la Commissione, in data 1° novembre 1996, redigendo, tra l'altro, i rapporti informativi per i periodi 1997/1999 e 1999/2001;

Annullare il procedimento di valutazione relativo al periodo 2001/2002 nella misura in cui riguarda il ricorrente;

In subordine, annullare il rapporto di sviluppo di carriera (REC/CDR) per il periodo 1° luglio 2001 - 31 dicembre 2002;

Statuire sugli oneri, spese e onorari e condannare la Commissione al loro pagamento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente chiede l'annullamento del procedimento di redazione dei rapporti informativi per l'anno 2001/2002, nella parte in cui lo riguarda, e si oppone al rifiuto dell'APN di accogliere le sue domande affinché fosse completato il suo fascicolo personale, redigendo i suo rapporto di fine periodo di prova e quelli informativi mancanti. Domanda altresì, in subordine, l'annullamento del suo rapporto di sviluppo di carriera per il periodo 1° luglio 2001 - 31 dicembre 2002.

A sostegno delle sue affermazioni, deduce:

violazione degli artt. 26 e 43 dello Statuto, nonché delle relative disposizioni generali di attuazione;

violazione della Guida di Valutazione e della guida specifica per la redazione dei rapporti informativi per l'esercizio 2001/2002;

violazione del principio di non discriminazione;

violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e della regola "patere legem quam ipse feristi";

violazione del dovere di sollecitudine.

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