Language of document : ECLI:EU:T:2006:84

Causa T‑129/04

Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Marchio tridimensionale — Forma di una bottiglia di plastica — Diniego di registrazione — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Marchio nazionale anteriore — Convenzione di Parigi — Accordo ADPIC — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Massime della sentenza

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]

È privo di carattere distintivo, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, un marchio tridimensionale che si presenta sotto forma di una bottiglia di plastica con collo allungato e corpo appiattito, munita di un rigonfiamento nonché di incavi laterali, la cui registrazione è chiesta per prodotti alimentari di consumo corrente che rientrano nelle classi 29, 30 e 32 dell’Accordo di Nizza, valutato rispetto all’impressione complessiva che esso produce, in quanto l’unica caratteristica che discosta il marchio richiesto dalla forma abituale di una bottiglia contenente prodotti come quelli oggetto della domanda di marchio è costituita dagli incavi laterali. Tale tratto, anche se potesse essere considerato inusuale, non sarebbe sufficiente infatti di per sé ad incidere sull’impressione complessiva prodotta dal marchio richiesto in misura tale che quest’ultimo si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore assolvendo, di conseguenza, la sua funzione essenziale di indicatore di origine.

(v. punti 50, 52-54)